trasparenza

Pubblicare i dati della PA non basta

I portali adibiti a contenitori del patrimonio informativo pubblico sono uno strumento della trasparenza amministrativa, ma non è sufficiente riversare on line atti e documenti per adempiere alle norme di riferimento. La scelta dei formati ha grandissimo rilievo

Pubblicato il 22 Apr 2015

Andrea Lisi

Coordinatore Studio Legale Lisi e Presidente ANORC Professioni

Sarah Ungaro

Avvocato, Vicepresidente ANORC Professioni, Studio Legale Lisi

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Sono passati ormai due anni dall’entrata in vigore del Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013), che ha avuto indubbiamente il merito di valorizzare la pubblicazione on line sui siti istituzionali degli enti e delle amministrazioni favorendo un controllo diffuso sull’utilizzo delle risorse pubbliche. In effetti, il Legislatore ha individuato proprio la pubblicazione web come il mezzo più idoneo per agevolare la più ampia conoscenza degli atti adottati dalle amministrazioni pubbliche, con lo scopo di promuovere il monitoraggio – da parte di tutti i cittadini – della correttezza dell’agire amministrativo e della sua rispondenza ai fini istituzionali.

Ma siamo sicuri che sia sufficiente pubblicare gli atti per essere “trasparenti”?

Certamente non basta, è importante anche rispettare delle specifiche modalità nella diffusione delle informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione, modalità che devono ovviamente avere riguardo della tutela dei dati personali eventualmente contenuti nei documenti pubblicati, nonché dell’adozione di specifici formati documentali di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005). Ma ancor di più della (fondamentale) tecnica informatica, prima di procedere alla corretta pubblicazione per finalità di trasparenza, risulta essenziale porre in essere procedimenti connotati da quei principi di buon andamento e imparzialità – sanciti dall’art. 97 della Costituzione – di cui la trasparenza amministrativa costituisce evidentemente un corollario. Insieme alla trasparenza, dunque, è necessario innanzitutto che le amministrazioni pubbliche perseguano i propri fini istituzionali nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, sui quali – ad esempio – si basa la regola del concorso pubblico o quella relativa alle procedure a evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e l’assegnazione degli appalti[1].

Anche il D.Lgs. n. 33/2013 (al comma 2 dell’art.1) chiarisce che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, nonché alla realizzazione di un’amministrazione aperta e al servizio dei cittadini: l’effettiva trasparenza amministrativa, pertanto, non si consegue con la mera pubblicazione on line di informazioni, dati e documenti, che è solo un tassello di un agire amministrativo improntato ai canoni di buon andamento e imparzialità.

Ed è sempre in questa prospettiva che la trasparenza amministrativa risulta strettamente connessa alla prevenzione e al contrasto della corruzione, tanto che il riordino della relativa disciplina (a cui si è provveduto con il citato D.Lgs. n. 33/2013) nasce proprio in attuazione della legge n. 190/2012, c.d. Legge anticorruzione. Inoltre, il Responsabile della Trasparenza – le cui funzioni di norma sono svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (ai sensi dell’art. 43 del Decreto Trasparenza) – ha il compito di redigere un Piano per la Trasparenza e l’Integrità coordinato con il Piano di prevenzione per la corruzione della pubblica amministrazione in cui opera.

Ma non è tutto. Come innanzi accennato, per essere davvero trasparenti le pubbliche amministrazioni non devono solo utilizzare il sito web istituzionale e i mezzi informatici, ma devono anche fare proprie quelle specifiche conoscenze e competenze che – se opportunamente impiegate – permettono di assicurare l’integrità e l’autenticità di dati e documenti pubblicati, ma anche l’accessibilità, la comprensibilità, la facile consultazione, nonché l’integrità e la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione.

In riferimento a tale profilo, grandissimo rilievo ha la scelta dei formati documentali di pubblicazione, a seconda che le informazioni siano da pubblicare nell’Albo pretorio on line, nella sezione Amministrazione Trasparente o siano rilasciate dall’ente pubblico come Open Data.

In effetti, nell’Albo pretorio on line si pubblicano atti e documenti, adeguatamente contestualizzati, di cui si deve garantire l’autenticità, l’integrità e l’immodificabilità, mediante la scelta di idonei formati documentali e l’apposizione di una firma digitale. Diversamente, nella sezione Amministrazione trasparente si pubblicano documenti (e non atti), dati e informazioni di cui si deve assicurare la leggibilità, l’accessibilità, la riutilizzabilità e l’esattezza, ovviamente avendo cura di effettuare una selezione dei dati personali presenti al fine di procedere all’oscuramento di quelli la cui pubblicazione non risulti richiesta dalle norme del Decreto Trasparenza.

Inoltre, occorre considerare che, mentre i documenti nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali devono essere pubblicati in formato di dati di tipo aperto, i dataset rilasciati secondo il paradigma Open Data sono invece resi disponibili come dati aperti (e non riferibili a singole persone, quindi non contenenti dati personali), secondo la distinzione del 3° comma dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione digitale.

Pubblicare documenti on line non basta a rendere la PA trasparente, anzi, se fatto in maniera indiscriminata, a casaccio, con superficialità, e senza la considerazione delle specifiche finalità di pubblicazione di atti e dati può anche rivelarsi un gesto dannoso. La pubblicazione online non è, quindi, la soluzione ma solo uno strumento che, se ben utilizzato, contribuisce a rendere l’operato amministrativo più chiaro e aperto al controllo dei cittadini.

[1] Numerosissimi sono i casi di “mancanza di trasparenza” nell’operato di soggetti pubblici segnalati dalla stampa. Da ultimo ricordiamo quanto evidenziato dal sito formiche.net nell’articolo reperibile al link http://www.formiche.net/2015/04/09/agid-che-cosa-accadra-le-dimissioni-alessandra-poggiani/.

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