Contenuti digitali

Primi passi verso un digital hub italiano per il multimedia

Il Crescita 2.0, grazie a un emendamento, prevede un credito d’imposta di 5 milioni di euro per promuovere l’offerta online di opere dell’ingegno. Siamo tra i primi Paesi europei a crederci. L’analisi delle conseguenze: nascita di start up e attrazione di investimenti esteri

Pubblicato il 02 Gen 2013

Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)

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Con l’approvazione alla Camera, in via definitiva, del DL 18 ottobre 2012 (decreto Crescita) l’Italia non solo si dota finalmente di un’Agenda digitale ma, tra i primi Paesi in Europa, prevede, all’art.11-bis, un credito d’imposta per promuovere l’offerta online di opere dell’ingegno, per le imprese che sviluppano, nel nostro Paese, piattaforme online per la messa a disposizione di contenuti.

Si tratta di un credito di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,2014,2015 e sarà coperto tramite un prelievo erariale sui giochi pubblici.

Sostanzialmente il credito d’imposta potrebbe rivelarsi un utile strumento, da un lato per lo sviluppo di start up di imprenditori italiani nel settore dei contenuti digitali, mercato molto promettente in Europa, come mostrano le case history di Spotify e Deezer, dall’altro per attrarre investimenti stranieri in Italia, dato che il credito riguarda piattaforme sviluppate nel territorio italiano. E l’Italia ha le carte in regola per diventare un digital content hub, data l’enorme creatività disponibile, ma fino ad oggi sono mancate le risorse. Aggiungendo il credito alle tante cose favorevoli allo sviluppo di start up contenute nel decreto si può ritenere sicuramente l’area del digital content come quella con le prospettive più concrete. Le opportunità sono sicuramente interessanti, i modelli di business sui contenuti digitali sono sempre più innovativi, tecnologie e sistemi di pagamento consentono di progettare un’offerta sempre più accattivante per i consumatori.

L’agevolazione peraltro non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di. cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L’agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Al di là della non consistente cifra vale la pena tuttavia di sottolineare come si tratti di un primo importante passo che riconosce un ruolo determinante, nella rivoluzione digitale, ai contenuti, quali musica, libri, cinema e audiovisivi. Se guardiamo ai dati di mercato, nella musica, il 37 % del fatturato italiano ormai proviene dalle piattaforme digitali, siano esse di download come di streaming. Un fenomeno che sta coinvolgendo sempre di più altri settori, con opportunità notevoli per consentire l’accesso a contenuti premium ad una sempre più vasta area della popolazione. Recentemente FIMI, federazione dell’industria musicale italiana, ha analizzato le potenzialità di sviluppo, per la diffusione della musica digitale, data dal conversione dei consumatori italiani dai telefonini tradizionali, agli smartphone, e al 4G o LTE. Di fatto milioni di consumatori si troveranno tra la mani device che, tramite i servizi già oggi disponibili, consentiranno loro, ad esempio, lo streaming illimitato di 25, 30 milioni di brani, un juke box sterminato, mai offerto da nessun negozio di dischi o radio e tv musicale. E’ un segnale importante, quello dell’art.11 –bis, anche e soprattutto per le prospettive legate all’export di contenuti digitali.

L’Italia dispone di un patrimonio immenso di contenuti musicali, editoriali e cinematografici,con estimatori in tutto il pianeta. Di recente, ad esempio, Itunes ha aperto nuovi store digitali dalla Russia, al Sud Africa, all’India, fino al Guatemala o perfino alla Micronesia, per un totale di 56 nuovi Paesi. E’ interessante collegarsi agli store e trovare in mezzo al repertorio locale o americano anche Massimo Ranieri, Jovanotti, Rino Gaetano, Guccini, Gianna Nannini o i ragazzi dei talent. Un negozio aperto 24 ore su 24 a Bukara in Uzbekistan con un catalogo di decine di migliaia di album italiani, chi lo avrebbe mai detto ? Sono queste le grandi opportunità di una rivoluzione che è solo agli inizi e che l’Italia, sfruttando anche questa positiva apertura dell’agenda digitale ai contenuti dovrebbe saper cogliere per sfidare la globalizzazione.

«Art. 11-bis

(Credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere dell’ingegno)

1. AI fine di migliorare l’offerta legale di opere dell’ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

3. L’agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di. cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L’agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

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