gli impatti pratici

Al via la blockchain revolution: ecco cosa potremo fare grazie alla nuova norma

Passato il DL Semplificazioni, l’Italia si pone all’avanguardia su blockchain e tecnologie a registri distribuiti con una normativa che ha la stessa valenza rivoluzionaria per i documenti informatici della prima legge Bassanini. Ecco cosa si potrà fare senza intermediari con i registri distribuiti e gli smart contracts

Pubblicato il 07 Feb 2019

Massimiliano Nicotra

avvocato Senior Partner Qubit Law Firm

Fulvio Sarzana di S.Ippolito

avvocato, Studio legale Sarzana e Associati, Roma

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Con l’approvazione definitiva della norma (DL Semplificazioni) che riconosce la piena validità della blockchain e degli smart contract, l’Italia si pone tra i paesi apripista di questa nuova tecnologia in Europa.

È un passaggio epocale per il nostro ordinamento soprattutto con riferimento al sistema del documento informatico e delle firme elettroniche, nonché per le conseguenze che può avere su quello che potremmo fare online: dai contratti di locazione infranovennali alla costituzione di associazioni fino a determinati contratti di lavoro e i registri pubblici.

Tutte le novità della norma

Innanzitutto, la norma riconosce gli effetti della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del regolamento eIDAS (Regolamento (UE) n. 910/2014) ai documenti informatici memorizzati sulla blockchain. Questo significa ottenere una “certificazione” della data ed ora di esistenza di un’evidenza informatica in un dato momento. È la funzione tipica dei registri, che appunto consentono di documentare un determinato fatto in un certo istante di tempo: il pubblico registro automobilistico, i registri catastali, il registro delle imprese.

Ma la blockchain diventa così anche una tecnologia che consente ad ogni cittadino di poter soddisfare in maniera semplice e rapida le esigenze di provare i propri diritti: si pensi al diritto d’autore, che sorge nel momento della creazione di un’opera, e la cui registrazione presso gli enti ha il solo scopo di dimostrare l’anteriorità della creazione; in tale ipotesi la memorizzazione dell’opera sulla DLT (Distributed Ledger Technology) ha proprio l’effetto di rendere opponibile a terzi la data ed ora di creazione dell’opera stessa, così tutelando l’autore.

Si pensi anche a tutti i documenti che normalmente vengano creati e che, ad oggi, possono acquisire la certezza della data solamente mediante la registrazione all’Ufficio del Registro o tramite gli altri “escamotage” che ci siamo dovuti inventare in questi anni (plichi raccomandati, annullamento di francobolli (servizio oltretutto non più fornito da Poste Italiane), etc.). Con questa norma oggi potranno essere registrati su una blockchain e la loro data ed ora di esistenza potrà così essere opposta a chiunque.

Cosa cambia col riconoscimento della validità degli smart contract

La blockchain revolution in Italia passa anche dal riconoscimento della validità degli smart contracts. Il nuovo testo approvato alla Camera dei deputati e che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che gli smart contracts, creati previa identificazione informatica delle parti interessate attraverso un processo che deve essere individuato da AGID, soddisfano il requisito della forma scritta.

La previsione è dirompente nel nostro ordinamento giuridico, per varie ragioni.

  • La prima è che riconosce espressamente a dei codici software la valenza di contratti e di documenti informatici.
  • La seconda deriva dall’estensione della sua applicabilità. Soddisfare il requisito della forma scritta significa, in buona sostanza, che gli smart contract possono essere utilizzati in tutte le ipotesi in cui la legge richieda appunto tale requisito.

Rinviando ad altra sede l’analisi analitica dei rapporti tra questa norma e le attuali previsioni del Codice dell’amministrazione digitale con questa nuova previsione oggi possiamo affermare che i cittadini potranno:

  • creare tutti i contratti per cui non vi sia una forma vincolata (si pensi ai contratti di locazione non ultranovennali, al mandato, agenzia, ai contratti di somministrazione, ed in genere a quasi tutti i contratti atipici);
    • utilizzare gli smart contract per tutti quei contratti previsti dal testo unico bancario, che prevede la necessità della forma scritta;
    • creare associazioni non riconosciute tramite smart contract, fino a realizzare delle vere e proprie Decentralized Autonomous Organization i cui accordi soddisferanno il requisito della forma scritta;
    • automatizzare la creazione dei contratti di lavoro, per cui in molte ipotesi la forma scritta non è richiesta quale elemento necessario, ma è relativa solo a determinate tipologie di contratto o clausole.

L’Italia capofila in Europa

Quello che preme sottolineare è che l’Italia, in Europa, è il primo Paese a disciplinare le “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart conctract” in coerenza con l’ordinamento comunitario, nel senso che non sono stati creati nuovi istituti o “corpus normativi” specifici e complessi, ma, nel segno di una coerenza normativa, si sono fatte rientrare le previsioni nell’ambito della normativa europea ed italiana già vigente, con ciò riuscendo a ricondurre una novità di tale portata ai criteri e principi che già sono applicati nel nostro ordinamento ed in tutta Europa.

L’Italia, ci piace ricordarlo, è stata tra i primi Paesi al mondo a disciplinare la firma digitale, uno dei primi Paesi europei a notificare il sistema nazionale per l’identità digitale ed oggi si conferma capofila in Europa nel dettare norme sulla blockchain ed in genere sulle tecnologie a registri distribuiti. Il tutto cercando di mantenere una coerenza complessiva del framework regolatorio del documento informatico pur riuscendo ad introdurre una norma che può avere, ed avrà, sicuramente l’effetto di incentivare l’uso di queste nuove tecnologie nel nostro Paese.

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