L'approfondimento

Bitcoin, cos’è: un confronto giuridico Italia-Spagna

Come si inquadra nei sistemi giuridici italiano e spagnolo il bitcoin e qual è il suo valore. Un’analisi per dare una definizione a questa moneta virtuale, affidandosi alle norme dei codici dei due Paesi, nonché agli utilizzi come mezzo di pagamento e di investimento

Pubblicato il 26 Ago 2019

Santiago Caravaca

Abogado -Futura Law Firm-. Diritto e Nuove Tecnologie, Innovazione & Comunicazione (Spagna-Italia). Organiser Legal Hackers Trieste

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Bitcoin, che cos’è e come si inquadra giuridicamente nei sistemi italiano e spagnolo: l’analisi per approfondire meglio ogni aspetto legato a questa moneta virtuale, legato alla tecnologia blockchain.

I diversi aspetti del bitcoin

Non è denaro; ma sono divise. È un mezzo di pagamento; ma non è un bene suscettibile di una valutazione economica attendibile. Può essere trasferito, memorizzato e scambiato elettronicamente; ma non è restituibile. È una rappresentazione digitale di valore; ma è anche un bene “in genere”. Inoltre, è un attivo patrimoniale immateriale. Chi ne dispone può utilizzarlo come “nuova forma di investimento”; ma non è emesso o garantito da una banca centrale o da un ente pubblico. Quasi come bere un calice del pregiato Petrus. Pochi possono permettersi di assaggiare questo elenco di parole che rivelano aromi del Tribunale Supremo di Madrid, del Tribunale di Brescia, del Tribunale di Firenze, del Tribunale di Verona, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della Dirección General de Tributos (Ministerio de Hacienda, Spagna) o della Direttiva (UE) 2018/843.

Ecco qui una piccola degustazione:

  • Non è denaro. Lo affermano i considerando 10 e 11 della Direttiva 2018/843[1], secondo i quali le valute virtuali non devono essere confuse con altri tipi di creazioni finanziarie come la moneta elettronica (esempio il Paypal). Così è stato detto, recentemente, anche dalla Corte Suprema Spagnola (Tribunal Supremo[2]): “non è denaro dal punto di vista legale”. Non sono gli unici.
  • Non è suscettibile di restituzione, o si?

Due casi particolari:

  • Primo: quando il bitcoin non è suscettibile di restituzione perché non si tratta di un oggetto materiale.
  • Secondo: quando il debitore è tenuto ad adempiere corrispondendo la somma in cryptovaluta, ma ha la facoltà di adempiere pagando in moneta legale (Si tratta di un’ obbligazione facoltativa passiva)

Il primo esempio corrisponde alla sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo in cui il danno viene concretizzato con il valore in euro, in contrasto con l’applicazione della dottrina di restituire qualsiasi bene oggetto del reato (110 e 111 codice penale spagnolo). Il secondo riguarda un lodo arbitrale[3] in cui si afferma che, in mancanza di esplicita disciplina legislativa, all’obbligazione pecuniaria pattuita in criptovaluta deve applicarsi analogicamente l’art. 1278 cc italiano: “Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento”.

Altri effetti commerciali e mezzi di pagamento: la Direzione Generale delle Imposte Spagnola (di seguito DGT) ha dichiarato nella consultazione vincolante V1028-15, del 30 marzo[4],, che le valute virtuali come il bitcoin “agiscono come mezzo di pagamento e per loro stessa natura devono essere intese come facenti parte del concetto di “altri effetti commerciali” (sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 12 giugno 2014, C-461/12, Granton Advertising)”.

Pertanto, ai fini d’imposta sul valore aggiunto (IVA), anche in Spagna i bitcoin sono stati equiparati ad un mezzo di pagamento ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA[5].

  • Attivo Patrimoniale o bene. La DGT, sebbene non lo faccia espressamente, riconosce la natura di attivo patrimoniale (non moneta o divisa) delle valute virtuali nella risoluzione vincolante V0808-18 del 22 marzo in cui stabilisce che gli acquisti e le vendite di valute virtuali effettuate al di fuori di un’attività economica daranno luogo a plusvalenze o perdite in conto capitale, essendo queste ultime imputate, conformemente all’articolo 14.1.c) della legge 28 novembre 2006, n. 35/2006, relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nel momento in cui c’è una variazione nel patrimonio, ossia quando il bene viene consegnato[6]. Per questo motivo, in Spagna, nei confronti delle persone fisiche, le valute virtuali rientrano, come bene, nell’ambito soggettivo dell’imposta sul patrimonio, mentre l’articolo 1 della legge 19/1991, del 6 giugno 1991, dell “Impuesto sobre el Patrimonio” definisce il patrimonio netto come “l’insieme dei beni e dei diritti di contenuto economico del titolare, con detrazione di oneri e privilegi che ne riducono il valore, nonché dei debiti e delle obbligazioni personali di cui è responsabile”
  • Divise: Da un altro lato, per la Corte di Giustizia UE[7], sono divise[8] (esenzione IVA, art. 135, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE.

Nel 2016 l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E (in risposta all’interpellanza di un operatore intermediario in criptovalute), sulla scia di quanto affermato dalla Corte di Giustizia, ha assimilato l’attività di intermediazione in criptovalute alle operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, previste dall’art. 135[9], paragrafo 1, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE. Stessa giustificazione può essere trovata nella risoluzione vincolante (DGT) V1748-18” spagnola, del 18 giugno 2018, che nega il diritto di detrazione dell’IVA[10] ad un imprenditore che pratica l’estrazione di bitcoins in quanto tale attività di per sé non è soggetta ad IVA proprio perché si tratta di un’operazione relativa alla creazione di una divisa che, in quanto tale, è esente dall’ IVA.

Bitcoin come strumento finanziario

Diverse considerazioni.

  • Non può essere valuta e strumento finanziario allo stesso tempo. L’incompatibilità risulta dal Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria (in seguito TUF) medesimo, il quale dichiara espressamente che “Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari”, come chiarito dallo stesso art. 1, comma 2, TUF.
  • Il Tribunale di Verona Seconda sezione civile, sentenza 195/2017, del 26 gennaio 2017, ha qualificato l’attività della società del portale di acquisto e scambio di valute virtuali (nella specie, bitcoin) come prestazione professionale di servizi a titolo oneroso svolta in favore dei consumatori e, dunque, disciplinata dalla medesima legge di settore (Codice del Consumo). In particolare, l’attività del fornitore[11] è stata considerata erogazione dei servizi finanziari ai consumatori:

In effetti, le risultanze istruttorie consentono di affermare che “assunse il ruolo di fornitore del servizio finanziario descritto all’articolo 67 ter, lett. a), c) e g): essa, invero, operò quale soggetto privato…svolgendo siffattamente quel “servizio finanziario ai consumatori” ex art. 67 bis L. Cit”. Effetti: La società era tenuta agli obblighi di informativa[12]. Nullità del contratto e l’obbligo alla restituzione di quanto ricevuto.

  • beni” in genere” Invece per il Tribunale di Firenze (sentenza n.18/2019 pubblicata in data 21 gennaio 2019) le criptovalute sono “beni” in genere, poiché possono essere oggetto di diritti. In effetti, chi ne dispone può utilizzarle come mezzo di scambio, evidentemente per l’acquisto di beni o servizi, se accettate in pagamento, oppure come “nuova forma di investimento”
  • Non è un bene suscettibile di una valutazione economica attendibile. Per il Tribunale di Brescia le criptovalute, stante la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto[13].

Sì, è un bene suscettibile di una valutazione economica attendibile. Tuttavia, in Spagna, sì, siamo stati in grado di costituire una società con bitcoin, attraverso conferimenti in natura (“aportacion no dineraria”). Come per la legislazione italiana, i bitcoin devono avere un valore economico. (art. 4.1 de la LSC[14]). I beni o diritti patrimoniali “suscettibili di valutazione economica” possono essere oggetto di conferimento. (art. 58 LSC[15]), ma i contributi non monetari devono essere descritti e deve essere registrata la valutazione in euro ad essi attribuita. (art. 63 LSC[16]). Per quanto riguarda la valutazione economica il notaio ha consultato questo sito web e ha proceduto a verificare la valutazione dei bitcoin alla data della verifica. D’altra parte, per quanto riguarda la descrizione della proprietà, il notaio ha accettato la definizione elaborata dal team legale con la formula “come dicono” (“segun dicen”).

La valutazione del bitcoin

Per quanto riguarda la valutazione del bitcoin, le risoluzioni vincolanti della DGT V0250-18 e V0590-18, rispettivamente del primo febbraio e del primo marzo, stabiliscono che le valute virtuali devono essere valutate al loro valore di mercato al 31 dicembre. Data la loro natura decentrata, non esiste un valore di mercato ufficiale, ma si potrebbero utilizzare i siti web più comunemente utilizzati, come www.coindesk.com, che calcola la quotazione media dell’incrocio dei dati delle più importanti piattaforme di scambio[17].

È una rappresentazione digitale di valore. Per la Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, articolo 1.1[18] e per il d.lgs. n. 231/2007, art. 1, comma 2, lett. qq[19], sebbene con piccole differenze, entrambe le disposizioni di legge condividono, nella loro definizione di “valuta virtuale”, queste caratteristiche: “una rappresentazione di valore digitale (o digitale di valore) non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica (o ente pubblico) che non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, utilizzata come mezzo di scambio”

Insomma, un sacco di opinioni. Ma qual è quella giusta? Il bitcoin è un elemento contraddittorio, polimorfico e liquido? Anche se è usato da più di 25 milioni di persone è irreale o reale? È un oggetto travestito che lotta per essere ed esistere? È un oggetto oscuro del desiderio che, paradossalmente, genera fiducia? Dicono che non è niente. Poi dicono che è tutto. Ma di che cosa si tratta? Qual è la vera natura giuridica del bitcoin? È possibile identificarla? Ci proverò.

Che cos’è il bitcoin

Ecco la mia definizione. La natura giuridica dei bitcoin corrisponde a “un bene mobile, intellegibile e sensibile, che naviga in un contesto “phygital”, atipico e fungibile, di carattere patrimoniale. È un oggetto di diritto suscettibile di appropriazione, negoziazione e trasmissione per mezzo di un sistema blockchain di carattere transnazionale, con regole private condivise tra tutti gli utenti, che aspira – senza esserlo ancora – ad essere moneta di corso legale e le cui funzioni principali sono (i) metodo di pagamento contrattuale  e (ii)  un’ altra forma di investimento sui generis di natura finanziaria” Al di là delle definizioni non giuridiche, che ci sono [20], ho voluto offrirvi la mia dal punto di vista legale. Ora spiego i motivi di questa definizione.

  • Un bene mobile che non muta di accento né di pensiero.
  • Cose e beni.- Cominciamo da qui. Cos’è una cosa e cos’è un bene? Uno è il genere, l’altro la specie. Sono beni (cryptovaluta) le cose (bitcoins) che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 cc. italiano). Un bene giuridico è una cosa caratterizzata (i) dall’utilità, cioè idoneità a soddisfare una necessità dell’uomo (ii) dal potere di disposizione (facoltà di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo) Possiamo appropriarci dell’aria? Il bitcoin è come l’aria?
  • Proprietà Possiamo essere proprietari di bitcoins? La risposta è sì. Per poter gestire e utilizzare i bitcoin è fondamentale aprire un wallet o portafoglio virtuale. Per questo, il bitcoin è un bene giuridico meritevole di tutela per gli interessi economici che sottende.
  • Spostamento. È anche un bene mobile perché può essere spostato e trasportato da un punto a un altro. Per questo motivo, il concetto di bitcoin come bene mobile fungibile e di proprietà privata si ritrova negli articoli. 333[21]:, 335[22], 337[23] y 345[24] del c.c. spagnolo e il 810[25], 812[26] del c.c. italiano.
  • Sono Diritti Reali?

Affinché ciò sia possibile, devono essere soddisfatti almeno questi due requisiti:

  • Potere immediato e diretto del titolare sulla cosaLa blockchain utilizza una tecnologia peer-to-peer per operare senza un’autorità centrale. Pertanto, essendo una rete decentralizzata non è necessario l’intervento di terzi, al di là del lavoro tecnico di “mining. Inoltre, se il titolare perde le chiavi non può esercitare il diritto reale né, in virtù di ciò, la signoria diretta e immediata sulla cosa (ius in re). Non è possibile chiamare un fabbro. È necessario prendere delle precauzioni, ad esempio, attraverso un blockchain escrow contract.[27].
  • Possono essere fatti valere erga omnes La blockchain è un registro pubblico e condiviso. Tutte le transazioni confermate sono incluse nella blockchain e hanno una efficacia erga omnes, all’interno della rete. Esercitare il potere di opporsi – ius exludendi alios- efficacemente a ogni ingerenza degli estranei (per esempio, a causa del furto delle chiavi) o esercitare altre azioni a tutela di diritti reali (esempio: 948 c.c. italiano) può essere estremamente complesso, data l’impossibilità dei tribunali di esercitare coercitivamente il proprio potere all’interno di una rete decentralizzata, che obbedisce alle proprie regole tecniche, senza dimenticare lo pseudo-anonimato delle transazioni. Un bitcoin, inoltre, è inalienabile e non espropriabile se il titolare – o un terzo- non dà le chiavi. Esiste, quindi, una difficoltà di adeguamento del diritto positivo alla realtà tecnologica. Si tratta di una rinuncia ad una parte di sovranità? (code is the law?) . Nella rete blockchain possono potenzialmente esistere regole tecniche di carattere imperativo che sono protette da qualsiasi interferenza esterna, anche se questa intrusione è giusta e legalmente corretta. Il punto chiave è differenziare l’autonomia della volontà e le regole che, per la loro importanza, non possono essere derogate dalle parti. Preoccupazione già anticipata dal Tribunale di Brescia, con il decreto del 18 luglio 2018. Si veda: “Alla luce della notoria esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l’espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore”
  • Numerus clausus/Tipicità.- Un altro ostacolo alla creazione di nuovi diritti reali. I difensori del “numerus apertus” in Spagna, sostengono la loro opinione, ad esempio, in applicazione dell’articolo 2.2 della legge “ipotecaria”, quando alla fine dice: “altri eventuali diritti reali”, lasciando la porta aperta a nuovi. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia è ampio e variegato in Italia. Una fattispecie che appare emblematica è il trasferimento di cubatura (articolo 2643 del Codice civile, n. 2bis). Inoltre, la sentenza resa nel 2012 dalla Corte di cassazione francese (il caso Maison de Poésie), la Cour de cassation afferma il principio secondo cui il proprietario, nel rispetto delle regole dell’ordine pubblico, può costituire in favore dell’altra parte un diritto reale che attribuisce il beneficio di un godimento speciale del proprio bene.

A mio parere non possiamo considerare, almeno oggi, il bitcoin come un diritto reale. Queste caratteristiche significano che questi diritti reali non possono essere costituiti se non vengono rimossi gli ostacoli di cui sopra. E prima che questo accada sembra più realistico che Christine Lagarde e il BCE cambino il loro approccio nei confronti di bitcoin e crypto e potenzialmente ne incentivino l’adozione. Se non è un Diritto Reale? – È possibile modellare situazioni rispetto a beni diversi dai diritti reali includendoli in contratto e rendendoli vincolanti su base obbligatoria, in base al principio di autonomia contrattuale. Così le parti possono salvare la regola della tipicità dei diritti reali e creare rapporti meramente obbligatori.

Il rapporto intelligibile e sensibile nel concetto di Bitcoin

La questione è se la società in rete di Castells [28], la società liquida di Bauman[29], o i tempi ipermoderni di Lipovetsky. [30], si adattano all’interpretazione delle cose e dei beni del c.c. contemporaneo e a fenomeni come la blockchain.

  • Cose corporali e incorporee: colleghiamo passato e futuro.- Gaio (“Le Istituzioni”) distingue tra beni materiali e immateriali. Per il diritto romano, i beni materiali sono le “cose che si possono toccare” (quae tangi possunt), con riferimento alle cose che erano presenti e che si potevano percepire attraverso i sensi. Mentre i beni immateriali sono quelli che non potevano essere toccati (quae tangi non possunt). Oggi, in generale, ci riferiamo alle idee, alle invenzioni e alle creazioni dello spirito (letterarie, estetiche, scritte o plastiche, tecniche ecc.), che sono opera dell’ingegno umano, come a qualcosa di incorporeo e immateriale.
  • Da intangibile a intelligibile e da tangibile a sensibile. Ci sono nuovi intangibili percepibili dai sensi che possono essere oggetto di proprietà e diritti. Questi elementi non possono essere spostati in un contesto metafisico. Così, almeno oggi, dobbiamo superare il concetto di “intangibile” o “immateriale” e quello di “tangibile” e “materiale” e volgerci verso un concetto più adeguato come quello di “sensibile” e “intelligibile”.
  • Cosa è cambiato da ieri a oggi? Il digitale appartiene alla “physis”. Oggi il digitale ha invaso tutti i settori della conoscenza e dell’esperienza fisica. Il digitale non è più un’idea visionaria, gassosa e confusa. Non è l’ingresso in un mondo utopico (“second life”). Non è un territorio isolato dal mondo fisico. Oggi digitale e fisico sono la stessa cosa, che non sfugge al radar dei sensi. Non possiamo confondere il mondo delle “idee”, delle creazioni intellettuali o delle emozioni con quello delle infrastrutture tecnologiche. Dire che Internet è un’immateriale aveva senso nel 1995. Più di 40 anni dopo, è una realtà percepibile dai sensi che prende la forma di una rete di accesso pubblico che collega vari dispositivi o terminali in tutte le parti del mondo. Lo stesso si può dire della blockchain[31]. Non è finzione.
  • Nuovo Paradigma. Da un punto di vista giuridico è necessario passare dal paradigma “dell’oggetto inteso dal “soggetto” a quello della “rete”, intesa dall'”intelligenza”. È l’intelligenza in rete, ad esempio, che riesce a creare bitcoin.
  • “Res Sensibile”: altra nuova classificazione.- Pertanto, la domanda chiave non è solo se si può toccare, ma anche se si riesce a capire attraverso i sensi (“res sensibile”). Pertanto, oggi la dicotomia tangibile/materiale o intangibile/immateriale è insufficiente. La formula romana “res corporales sunt, quae tangit possunt” è troppo ristretta per lo stato della nostra conoscenza della natura fisico-digitale. È più opportuno distinguere tra beni sensibili e beni intelligibili, anche se questa classificazione non è quella utilizzata espressamente dai nostri rispettivi codici civili, sicuramente ancorata in una visione del mondo pre-digitale.

Quindi, la classificazione che ho creato è la seguente:

  • Beni sensibili – Sono percepibili attraverso uno o più sensi.
  • Bene Sensibile-Fisico-Binario – Esempio di una casa, che può essere rappresentata nel mondo reale o nel mondo digitale, per esempio, attraverso una descrizione in Airbnb.
  • Bene Sensibile Digitale – Sono beni digitali che nascono nel contesto digitale e che non hanno vocazione ad avere un impatto sulla realtà fisica.
  • Bene Sensibile Virtuale – È ciò che, anche se sperimentato attraverso i sensi, non ha nessuna relazione o connessione con il mondo fisico o naturale. Esempio un viaggio virtuale in luoghi virtuali.
  • Bene Sensibile- Phygital – è una terza dimensione, nuova, dove un bene digitale ha il potenziale per integrare, trasformare o impattare in qualche modo la realtà fisica direttamente o indirettamente, generando un sistema unitario e non frammentato. L’esempio è la stampa in 3d di un bene.
  • Beni intelligibili – Sono impercettibili attraverso i sensi (vista, tatto, gusto, udito o olfatto). Cioè che possono essere colti dall’intelletto-ragione e/o emozioni (e perciò “ultra-sensibili”). Ad esempio, opere nate dall’intelletto e dalla creatività umana (come le invenzioni letterarie, musicali, scientifiche, tecniche, ecc.) o concetti giuridici immateriali (come: eredità, ecc. “quae consistunt in iure”)

Il bitcoin è quindi un bene sensibile e intelligibile allo stesso tempo. È sensibile  perché può essere individuato, concretizzato e apprezzato sensibilmente (corpus mechanicum o technicum) oltre il perimetro della loro mera rappresentazione ideale e intelligibile (corpus mystichum: valore, concetto, teoria ecc.) Così, il bene intelligibile è di carattere intellettuale, mentre il bene sensibile, dove si trova la rappresentazione del bitcoin e se inserisce il diritto, è il corpus mechanicum o technicum.

Gli elementi giuridici del bitcoin

Quando si parla di bitcoin dobbiamo partire dal pensiero di bitcoin, la cui origine è attribuita a Satoshi Nakamoto. Il concetto, inteso dal punto di vista ideologico e funzionale, è molto più potente della sua brillante configurazione tecnologica. Per l’idealismo metodologico, di radice kantiana, la cosa esiste perché è pensata dal soggetto. I valori che stanno dietro il bitcoin sono stati trasformati in facoltà e diritti, come vedremo più avanti. Principali elementi “sensibili” (corpus mechanicum e technicum) del bitcoin:

  • “Hash” (funzioni crittografiche univoche) che chiudono i blocchi.
  • Le “scritture contabili”: documento elettronico[32] conservato all’interno del Blockchain che dicono chi (quale indirizzo) possiede, riceve e trasferisce cosa.
  • Chiave pubblica e una privata per la crittografazione
  • Il wallet è un portafoglio virtuale che memorizza le chiavi pubbliche e private che danno diritto all’utente di utilizzare i bitcoins.

Il corpus mechanicum -nel suo insieme- è un elemento costitutivo, non semplicemente probatorio, nel quale la connessione fra diritto ed elemento è così stretta che il primo segue le sorti del secondo. A questi elementi, come abbiamo detto, è incorporato il diritto che nasce dal bene intelligibile. Pertanto, se il bitcoin fosse solo un quid in mente retentum, non potrebbe essere considerato come un oggetto di diritto. Raggiunge questa categoria quando sono rispettate le proprie regole e viene distribuito l’insieme di elementi e funzionalità sensibili con cui l’utente interagisce per dare validità ed efficacia patrimoniale al bitcoin. La fisionomia giuridica del bitcoin è da un lato patrimoniale e dall’altro morale. I diritti di carattere patrimoniale (rinunciabili) che incorpora il bitcoin, come elemento intelligibile, alla sua individuazione fisico-digitale (di carattere sensibile) sono, principalmente:

  • Appropriazione
  • Negoziazione
  • Trasmissione

Data la sua natura particolare, questo diritto deve essere qualificato come diritto personale-patrimoniale. I diritti morali (irrinunciabili) intrinseci nel bitcoin sono:

  • Decentralizzazione di tipo peer-to-peer
  • Trasparenza  sugli atti e sulle decisioni
  • Trust che consente una nuova forma di rapporto sociale e inter partes.
  • Sicurezza basata su tecniche crittografiche.
  • Consenso, distribuito su tutti i nodi della rete.
  • Immutabilità dei dati e delle informazioni

Ci troviamo quindi di fronte ad una creazione intellettuale (intelligibile) che si trasforma in un bene fisico digitale, sensibile e individualizzato secondo una speciale regolamentazione privata, atipica, diversa da quella dei vari tipi di creazioni intellettuali che possono essere protette, dato che, almeno per gli utenti e non per i creatori originali, il bitcoin non è soggetto alle regole dei cosiddetti diritti immateriali (diritto d’autore, ecc.), né in particolare all’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 13 a 18 e 20 a 24 della legge sul diritto d’autore.

Phygital

Come in un viaggio, la prima fermata era sul digitale. Questo spazio doveva essere popolato con la rappresentazione della realtà fisica. Superato questo obiettivo, il digitale, che ha già una sua sostanzialità, punta ad una seconda scala, dove la ridefinizione del fisico prende il digitale come modello, collegando questi due ambienti: online e offline. (physical + digital: phygital).

Esempi:

  1. La stampa 3D.- è il processo di creazione di un oggetto fisico a partire da un modello digitale. Per esempio, un edificio.
  2. Il negozio della Nike.- Il nuovo store Nike a New York City vuole rendere lo shopping in un negozio fisico comodo come quello online. Immagina che vuoi prendere un nuovo paio di scarpe da corsa, ma vuoi provare diversi modelli prima di acquistare, quindi lo shopping online non ha molto senso. Presso lo “Speed Shop” dello store, puoi prenotare le scarpe che vuoi provare online, e poi quando arrivi al negozio puoi andare direttamente ad un set di armadietti. Uno di loro avrà il tuo nome su di esso, e si può sbloccare utilizzando il telefono.
  3. Rebecca Minkoff.- Questo marchio di moda utilizza la tecnologia in alcuni dei suoi negozi per rendere più coinvolgente l’esperienza dei propri clienti. Le persone che entrano nei negozi del brand possono scegliere gli articoli che vogliono provare utilizzando dei touchscreen posizionati in tutto il negozio. Quando sono pronti, ricevono un messaggio sul telefono con il numero del camerino, dove trovano tutti i capi e gli accessori richiesti.
  4. Alibaba, una delle più grandi realtà del retail online, ha aperto 35 posizioni fisiche automatizzate dove si può ordinare online e acquistare la merce una volta terminato dal negozio.

Oggi, ciò che ci circonda è un contesto di ibridazione rappresentato da un quadro fisico-digitale di confini diffusi e geografie sovrapposte, dove si sta svolgendo una modificazione del concetto di spazio e delle esperienze al suo interno. L’integrazione fisico-digitale sta trasformando la customer experience, soprattutto nel settore retail. Bitcoin è potenzialmente un altro elemento di differenziazione che può essere parte di un nuovo tipo di “shopping experience” in cui la linea che separa il mondo online e offline è sempre più confusa. Non sono più mondi paralleli, ma mondi interconnessi. In questo senso, i due ambienti dipendono sempre più l’uno dall’altro.

  • L’idea principale del diritto romano era quella di assorbire tutta la realtà nel linguaggio giuridico. Essere in grado di interpretare legalmente ciò che c’era e ciò che si poteva sperimentare attraverso i sensi. Ovviamente, se la realtà cambia, ma il linguaggio giuridico non lo fa, si produce un anacronismo che ci costringe a forzare i significati giuridici del passato ai fatti e alle realtà attuali.
  • Superare i confini del luogo fisico, 3 esempi:Camminare lungo una spiaggia paradisiaca di sabbia fine e acque cristalline è un’esperienza fisica che si può acquisire (ad esempio in Destinia[33] o prossimamente in Air Norwegian[34]) con bitcoins. Sono già nati dei bancomat di Bitcoin dove è possibile acquistarli Le chiavi (che sono delle stringhe di testo e nulla più) possono anche essere trascritte su un foglio di carta o copiate in un file testuale a sua volta salvato in una chiavetta USB.

Fungibile

Le cose fungibili saranno quelle che nelle relazioni commerciali sono considerate in base al loro numero, misura o peso, e che possono essere sostituite l’una dall’altra. Come il denaro, i bitcoin sono beni fungibili. Si può sostituire un bitcoin con un altro. Tuttavia, potenzialmente, grazie alla sua perfetta tracciabilità, sarebbe possibile identificare un certo bitcoin, come si potrebbe fare con una banconota da 50 euro (tutte le banconote emesse in euro hanno un numero di serie che le identifica) se si decidesse di dare un valore più elevato a certi bitcoin rispetto ad altri.

Nelle cose fungibili è possibile la sua restituzione da parte di un’altra della stessa natura (esempio bitcoins della stessa natura) al contrario, in quelle non fungibili solo la compensazione in denaro quando (esempio distruzione) non possono essere sostituite.

 Trasferimento della proprietà del Bitcoin

Il proprietario ha diritto di godere e disporre del bitcoin in modo pieno ed esclusivo (832 c.c. italiano) entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (esempio normativa antiriciclaggio). Con “transazione” si intende l’operazione di trasferimento di una certa quantità di bitcoin dall’indirizzo di un soggetto a quello di un altro. Trasferire bitcoin o una frazione dello stesso (un bitcoin può essere frazionato fino a 1/108, che corrisponde a un “satoshi”) significa “firmare un’operazione che trasferisce valore da un’operazione precedente a un nuovo proprietario identificato da un indirizzo bitcoin” (Antonopoulos[35]). I Bitcoin (e le loro frazioni) possono essere scambiati attraverso transazioni che richiedono l’associazione di una chiave pubblica e una privata per la crittografazione. Quindi, emettendo un ordine di trasmissione. Questo ordine viene inviato ai diversi “nodi” di Bitcoin collegati a Internet. Una volta confermata l’operazione, attraverso l’attività di mining, vi è una conseguente e indelebile “contabilizzazione” nel blocco e, per effetto, la trasmissione. L’operazione (digitalmente) non può essere eliminata anche se il rapporto di causalità sottostante fosse nullo. La trasmissione è irreversibile. Al massimo, il nuovo indirizzo dovrà rispedire il Bitcoin a quello vecchio per lasciare la situazione com’era inizialmente.

Come viene trasferita la proprietà del bitcoin in base al diritto civile spagnolo e italiano? In primo luogo, esaminiamo come viene trasferita la proprietà, in generale. La regola del consenso traslativo è sancita nell’ordinamento italiano dall’art. 1376 c.c., secondo cui nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale, ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. La proprietà, quindi, in questo caso, viene trasferita per il solo effetto del contratto. La consegna è un semplice fatto che mette l’acquirente nella possibilità materiale di esercitare i suoi diritti di proprietà.

Al contrario, per il c.c. spagnolo, ispirato al sistema classico romano, la consegna o traditio è il mezzo legale che l’acquirente deve trasferire la proprietà della cosa o il diritto reale su di essa. Cosa che contrasta con l’idea di contratto consensuale, in Italia, che si perfeziona con il semplice raggiungimento dell’accordo tra le parti (secondo il principio consensualistico di cui all’art. 1376 c.c. e, nello specifico, all’art. 1465 c.c italiano[36].), il quale risulta di per sé sufficiente alla valida conclusione del contratto, senza che sia necessaria la consegna della cosa (a differenza dei contratti “reali” che si perfezionano con la consegna del bene, esempio il deposito: art. 1766 c.c. italiano). In Spagna, invece, la consegna della cosa, solo se accompagnata dagli altri requisiti della traditio, produce l’effetto di trasmettere all’acquirente la proprietà della cosa consegnata.

Un esempio: Differenza tra il contrato di vendita in Spagna e in Italia.

1445 c.c. spagnolo: con il contratto di acquisto e vendita una delle parti contraenti è obbligata a consegnare una certa cosa e l’altra a pagare per essa un certo prezzo, in denaro o simbolo che lo rappresenti[37].

1470 c.c. italiano: la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È l’articolo 609 del c.c. spagnolo che dice che la proprietà è acquisita per effetto di alcuni contratti per traditio, e l’articolo 1095 del c.c. spagnolo che il creditore non acquisisce un diritto reale sulla cosa fino a quando non gli è stato consegnato.

Esempi di diverse forme di traditio nei contratti di vendita (esempio: comprare bitcoins pagando con euro) o permuta [38] (per esempio, comprare un libro con i bitcoin)

  • La cosa venduta si intende consegnata, quando viene messa al potere e in possesso dell’acquirente (1462.1 cc spagnolo).
  • Quando la vendita è effettuata mediante scrittura pubblica la traditio equivale alla consegna dell’oggetto del contratto (1462 cc. spagnolo secondo paragrafo)
  • La consegna dei beni mobili avverrà con la consegna delle chiavi del luogo o sito dove sono immagazzinati o custoditi (1463 cc spagnolo).
  • Per quanto riguarda i beni immateriali (1464 cc spagnolo), quando la vendita è effettuata con atto pubblico, la concessione di questo sarà equivalente alla consegna dell’oggetto del contratto (1462 cc spagnolo).

In ogni altro caso in cui ciò non sia applicabile, per consegna si intende il fatto di mettere in possesso dell’acquirente i titoli di proprietà, o l’uso dei suoi diritti da parte dello stesso acquirente, con il consenso del venditore (1464 cc spagnolo). Quale sarebbe allora la traditio applicabile in caso di vendita o permuta di bitcoin? Indipendentemente da ciò che qualsiasi codice o legge di qualsiasi Paese dice, la consegna di un bitcoin avviene esattamente in conformità con il protocollo di trasmissione privata del sistema. Possiamo, tuttavia, portare questa realtà privata a quella dei nostri codici civili per cercare di capire se ci sono elementi che possano essere collegati e che siano armonici, ma non c’è un riferimento esplicito né in Italia né in Spagna alla trasmissione della proprietà del bitcoin.

Per “adattarla” alla legislazione spagnola possiamo dire che questa “traditio” sarebbe una eventuale “traditio ficta“, rappresentata dalla convalida della transazione, attraverso l’attività estrattiva (mining) e la sua verifica quando viene inserita nella blockchain (una sorta di libro mastro pubblico che raccoglie tutte transazioni). Cosa che non solo garantisce “mettere in possesso dell’acquirente” il bitcoin come previsto dall’ art. 1462.1. cc spagnolo. Inoltre, simbolicamente, l’atto di iscrizione della contabilizzazione in rete (blockchain) è in grado di garantire a tutti la possibilità di verificare, di “controllare”, di disporre di una totale trasparenza, di dare vita ad archivi immutabili e condivisi e dunque per questo inalterabiliimmodificabili, come potrebbe esserlo un atto pubblico redatto dal notaio (si veda l’articolo 1462 cc spagnolo secondo paragrafo). Restituzione: è perfettamente possibile restituire un bitcoin attraverso una nuova operazione, come già visto sopra.

Titolo di Credito

Non possiamo stricto sensu equiparare i bitcoin ai titoli di credito anche se entrambi incorporano una determinata prestazione o diritto al documento/annotazione (fisica o elettronica). [39] Aspetti che differenziano la natura giuridica del titolo di credito e quella del bitcoin (nonostante alcune similitudini) sono:

  • il Bitcoin non è espressamente incluso nella categoria dei valori mobiliari. [40]
  • Non vi è alcun riconoscimento legale nel nostro diritto che i Bitcoin incorporino un diritto di credito o l’obbligo di convertire il loro valore in un’altra valuta, a differenza degli strumenti di cambio. Ha valore non perché il suo uso sia imposto da una banca centrale, ma perché le persone e le aziende sul mercato decidono liberamente di attribuirgli valore.
  • Ciò che bitcoin incorpora è un potere “de facto” (vedi sopra) di negoziare o trasmettere bitcoin in modo contrattuale e secondo le regole della domanda e dell’offerta.
  • Il titolo di credito può prevedere una procedura sommaria per il recupero del credito [41]; tuttavia la rivendicazione del bitcoin come cosa o come credito non prevede alcun meccanismo procedurale speciale.

Pertanto, potrebbe trattarsi di un titolo di credito improprio come la carta di credito. Ma, a mio avviso, è più corretto collocare il bitcoin nella più ampia categoria dei beni mobili fisico-digitali dove deve occupare una categoria propria e speciale.

Una forma di investimento sui generis di natura finanziaria

L’articolo 1, comma 2, TUF fornisce un elenco tassativo di “strumenti finanziari”. L’articolo 1, comma 1, lett. u), TUF definisce prodotti finanziari “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria[42]…” (prodotti finanziari atipici). Ad ogni modo, la possibilità di riconoscere nuovi strumenti finanziari , come nuove attività e servizi di investimento, anche fuori delle ipotesi tassativamente previste, risiede proprio nell’art. 18, comma 5, TUF[43].

Secondo cui per altra forma di investimento di natura finanziaria di cui al citato articolo 1 si deve intendere “ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un’aspettativa di profitto o remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell’intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (Cass. Civ. n. 2736/2013). Dall’altro, l’orientamento della Consob (n. 13038246 del 6 maggio 2013) secondo cui “per ogni altra forma di investimento di natura finanziaria debbono intendersi le proposte di investimento che implichino la compresenza dei tre seguenti elementi: (i) impiego di capitale, (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria e: (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale”. I connotati funzionali illustrati potrebbero essere ascritti alla valuta virtuale, in quanto il soggetto interessato all’investimento, per ottenere bitcoin ha sborsato (i) una somma di danaro (ii) con l’aspettativa di ottenere un rendimento, non necessariamente corrispondente ad una somma di danaro maggiorata rispetto a quella investita c) assumendo su di sé un rischio connesso al capitale investito.

Conclusione

Nonostante, non vi sia ancora una normativa chiara, il fatto che la protezione giuridica della proprietà del bitcoin assuma una forma un po’ diversa da quella della proprietà ordinaria, implica sempre la stessa idea: la protezione giuridica tende sempre al godimento esclusivo dei beni, siano questi fisici, digitali o appartengano alle categorie identificate in questo articolo. La verità è che la realtà oggettiva del bitcoin sembra diluita in una pluralità di significati, in una varietà di sfere infinite di interpretazioni, che verrebbe data in funzione del particolare senso soggettivo, dalla correlazione, strutturale e dinamica, tra il bitcoin e la dimensione finanziaria dell’operazione che la contempla, allontanandoci sempre più dalla vera natura giuridica di questo.

La criptomoneta e il bitcoin sono arrivati per rimanere e svilupparsi. Meglio che negare la realtà è analizzare con lenti moderne questi fenomeni figli del mondo phygital nel quale viviamo. Spero che questa degustazione ti abbia trasmesso la giusta ebrezza per continuare ad esplorare i “vigneti” del bitcoin e i suoi effetti legali.

Note

  1. Direttiva 2018/843: Considerando (10) Le valute virtuali non dovrebbero essere confuse con la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), con il più ampio concetto di «fondi» di cui all’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), con il valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettere k) e l), della direttiva (UE) 2015/2366, né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco. Sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L’obiettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali. Considerando (11)  Le valute locali, note anche come monete complementari, che sono utilizzate in ambiti molto ristretti, quali una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti, non dovrebbero essere considerate valute virtuali.
  2. Testo originale “en modo alguno es dinero, o puede tener tal consideración legal, dado que la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, indica en su artículo 1.2 que por dinero electrónico se entiende solo el ” valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre , de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.Traduzione: non è in alcun modo moneta, o può avere tale considerazione giuridica, dato che la legge 21/2011, del 26 luglio 2011, sulla moneta elettronica, indica nel suo articolo 1.2 che per moneta elettronica si intende solo “valore monetario memorizzato con mezzi elettronici o magnetici che rappresentano un credito sull’emittente, che è emesso al ricevimento di fondi allo scopo di effettuare operazioni di pagamento come definito nell’articolo 2.5 della legge 16/2009, del 13 novembre 2009, sui servizi di pagamento, e che è accettato da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente di moneta elettronico.
  3. M. R. de Ritis – Obbligazioni pecuniarie in criptomoneta GiustiziaCivile, com, 11 luglio 2018.
  4. Testo originale: “si las entregas de dinero a título de contraprestación no están gravadas por el Impuesto, el objetivo de esta disposición es la exención de todas aquellas operaciones que impliquen el movimiento o transferencia de dinero, ya sea directamente a través de transferencias o bien a través de diversos instrumentos como los cheques, libranzas, pagarés u otros que supongan una orden de pago. Por tanto, de la sentencia Granton Advertising se puede concluir que el concepto de «otros efectos comerciales» del artículo 135.1.d) de la Directiva 2006/112/CE está íntimamente ligado a instrumentos de pago que permiten la transferencia de dinero y que como tales operaciones financieras deben quedar exentas del Impuesto. Las monedas virtuales Bitcoin actúan como un medio de pago y por sus propias características deben entenderse incluidas dentro del concepto «otros efectos comerciales» por lo que su transmisión debe quedar sujeta y exenta del Impuesto”Traduzione (…) se le consegne di denaro a titolo oneroso non sono tassate, la presente disposizione ha lo scopo di esentare tutte le operazioni che comportano il movimento o il trasferimento di denaro, sia direttamente attraverso trasferimenti o attraverso vari strumenti quali assegni, cambiali ecc. o altri che comportano un ordine di pagamento. Pertanto, dalla sentenza Granton Advertising si può concludere che il concetto di “altri effetti commerciali” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2006/112/CE è intimamente legato agli strumenti di pagamento che consentono il trasferimento di denaro e che, come tali operazioni finanziarie dovrebbero essere esenti dall’imposta. Le valute virtuali di Bitcoin agiscono come mezzo di pagamento e per loro stessa natura devono essere intese come rientranti nel concetto di “altri effetti commerciali” e quindi la loro trasmissione deve essere soggetta e esente da imposte.
  5. 135.1 d) Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti;
  6. Ad esempio, negli Stati Uniti l’IRS Notice 2014-21 afferma che le valute virtuali sono assets (proprietà), i pagamenti effettuati con valute virtuali devono essere dichiarati.
  7. Quinta Sezione, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14
  8. L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi, come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi di tale disposizione”
  9. Art. 135, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva 2006/112/CE.: Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici.
  10. Testo originale: “En consecuencia, procede concluir que el artículo 135, apartado 1, letra e), de la Directiva del IVA se refiere igualmente a unas prestaciones de servicios como las controvertidas en el litigio principal, consistentes en un intercambio de divisas tradicionales por unidades de la divisa virtual «bitcoin», y viceversa, y realizadas a cambio del pago de un importe equivalente al margen constituido por la diferencia entre, por una parte, el precio al que el operador de que se trate compre las divisas y, por otra, el precio al que las venda a sus clientes.”.  Por tanto, los Bitcoins, criptomonedas y demás monedas digitales son divisas por lo que los servicios financieros vinculados con las mismas están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido en los términos establecidos en el artículo 20.Uno.18º de la Ley 37/1992”.Traduzione: Si deve pertanto concludere che l’art. 135, n. 1, lett. e), della direttiva IVA si riferisce anche a prestazioni di servizi come quelle di cui alla causa principale, consistenti nel cambio di valute tradizionali con unità della moneta virtuale “bitcoin” e viceversa, e effettuate in cambio del pagamento di un importo equivalente al margine costituito dalla differenza tra, da un lato, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altro, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. Pertanto, i Bitcoin, le valute criptate e le altre valute digitali sono valute estere e i servizi finanziari ad esse collegati sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 20.Uno.18 della legge 37/1992.
  11. LA ROCCA, op. cit., osserva: «Il mero uso di Bitcoin come mezzo di scambio alternativo alla valuta avente corso legale o alla moneta scritturale non costituisce attività soggetta ad autorizzazione. Quest’ultima è invece necessaria, ad esempio, nel caso di soggetti che regolarmente acquistano e vendono Bitcoin, la cui attività è ricondotta alla prestazione di servizi di investimento e determina l’insorgere degli obblighi antiriciclaggio a carico del soggetto autorizzato»Cfr. MÜNZER J., Bitcoins: Supervisory assessment and risks to users, February 2014, disponibile su: http://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Fachartikel/2014/fa_bj_1401_bitcoins_en.html;
  12. Artt. 67-quater, quinquies, sexies, septies, decies ed undecies, del Codice del Consumo, nonché di quelli ulteriori previsti per gli investimenti ad alto rischio dagli artt. 13, 14 e 15 dell’allegato 1 della Delibera Consob del 26 giugno 2013, n. 18592 di erogazioni di servizi d’investimento).
  13. Decreto di rigetto n. 7556/2018 del 18 luglio 2018, (RG 2602/2018) il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso presentato ai sensi dell’art. 2436.3 c.c. dall’Amministratore Unico di una società di capitali (per la precisione in una società a responsabilità limitata) che si era vista rifiutare l’iscrizione al Registro Imprese di una delibera assembleare da parte del notaio verbalizzante. La delibera, più precisamente, aveva ad oggetto un aumento di capitale sociale a pagamento per complessivi euro 1.400.00,00, da liberarsi con beni in natura, e più precisamente con opere d’arte e diverse unità di una particolare criptovaluta. Entrambi gli insiemi di beni erano stati oggetto di debita perizia, come prescritto dall’art. 2465 c.c. Nel motivare il proprio diniego, il notaio aveva evidenziato come le criptovalute, stante la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto, né di valutare l’effettività del conferimento. Il tribunale nega la possibilità della liberazione di un aumento del capitale sottoscritto mediante conferimento in criptovalute: “emerge una moneta virtuale …che – allo stato – non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile” 
  14. Testo originale: art. 4.1 Capital social mínimo. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a tres mil euros y se expresará precisamente en esa moneda.Traduzione: Art. 4.1 ( “Ley de Sociedades de Capital” spagnola) Capitale sociale minimo. Il capitale della società a responsabilità limitata non può essere inferiore a tremila euro e deve essere espresso esattamente in tale valuta..
  15. Testo orginale: Art. 58.1 Objeto de la aportación. En las sociedades de capital sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica.Traduzione Articolo 58.1 ( “Ley de Sociedades de Capital” spagnola) Scopo del contributo. Nelle società di capitali, possono essere oggetto del conferimento solo i beni o i diritti di proprietà suscettibili di valutazione economica.
  16. Testo originale: Art. 63. Aportaciones no dinerarias. En la escritura de constitución o en la de ejecución del aumento del capital social deberán describirse las aportaciones no dinerarias con sus datos registrales si existieran, la valoración en euros que se les atribuya, así como la numeración de las acciones o participaciones atribuidas.Traduzione Articolo 63 ( “Ley de Sociedades de Capital” spagnola) Contributi non monetari. L’atto costitutivo o l’esecuzione dell’aumento di capitale sociale deve descrivere i conferimenti non monetari con gli eventuali dati di registro, la valutazione in euro ad essi attribuita, nonché la numerazione delle azioni o partecipazioni attribuite.
  17. “Dal punto di vista dell’impuesto sobre el patrimonio” in Spagna, essi devono essere dichiarati insieme al resto del patrimonio, così come fossero dichiarati con un capitale in valuta estera. La valutazione deve essere effettuata al prezzo di mercato quando diventa esigibile, ossia al 31 dicembre di ogni anno (articolo 24 della legge 19/1991, del 6 giugno 1991, del suo controvalore in euro a tale data (articolo 24 della legge 19/1991, del 6 giugno).
  18. Direttiva UE 2018/843: articolo 1.1 «valute virtuali»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.»
  19. Legge n. 90/2017, art. 1 c.2. lett qq) della normativa Antiriciclaggio d.lgs. 231/2007: “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”
  20. La web www.bitcoin.org dice che bitcoin “è una rete di pagamento innovativa e un nuovo tipo di denaro”.La Wikipedia è una criptovaluta e un sistema di pagamento mondiale creato nel 2009.Andreas Antonopoulos, sviluppatore esperto in materia, afferma: la parola bitcoin si riferisce generalmente a 3 significati: (i) il nome dell’unità monetaria, (ii) la rete e (iii) il software.Banca d’Italia (30 gennaio 2015) le “valute virtuali ” sono «rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente»
  21. Testo originale Articolo 333 del c.c. spagnolo (testo originale): “Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles”Traduzione: Tutte le cose che sono o possono essere oggetto di appropriazione sono considerate beni mobili o immobili.
  22. Testo originale Art. 335 c.c. spagnolo establece “se reputan bienes muebles los susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a la que estuviesen unidos”.Traduzione: sono considerati beni mobili quelli che possono essere oggetto di appropriazione non compresi nel capitolo precedente e, in generale, tutto ciò che può essere trasportato da un punto all’altro senza pregiudizio per l’immobile a cui è annesso.
  23. Testo originale. Art. 337 c.c. spagnolo: “Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. A la primera especie pertenecen aquellos de que no puede hacerse el uso adecuado a su naturaleza sin que se consuman; a la segunda especie corresponden los demás”Traduzione: I beni mobili sono fungibili o non fungibili. Alla prima specie appartengono quelli che non possono essere utilizzati secondo la loro natura senza essere consumati; alla seconda specie corrispondono gli altri.
  24. Testo originale Art. 345 c.c. spagnolo : Son bienes de propiedad privada, además de los patrimoniales del Estado, de la Provincia y del Municipio, los pertenecientes a particulares, individual o colectivamente.Traduzione: Oltre ai beni dello Stato, della Provincia e del Comune, quelli appartenenti a privati, individualmente o collettivamente, sono beni di proprietà privata.
  25. Art. 810 c.c. italiano. “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”
  26. Art. 812 c.c. italiano. Distinzione dei beni: Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. 2. Sono mobili tutti gli altri beni
  27. D’altra parte è vero che tale carattere di potere immediato sulla cosa non è necessariamente riconoscibile in tutte le fattispecie classificate come diritti reali. Infatti, tale potere immediato non è possibile rintracciarlo nel caso dei diritti reali di garanzia. Per esempio, nell’ipoteca il creditore ipotecario deve chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria.
  28. Manuel Castells indica la nascita di un nuovo modo di produrre dove le organizzazioni gerarchiche e centralizzate che hanno dominato l’economia e la politica nelle moderne società industriali lasciano il posto a organizzazioni a rete(network) decentrate e orizzontaliFonte: https://www.studocu.com/it/document/universita-del-salento/sociologia-del-diritto/riassunti/castells-il-potere-della-societa-in-rete/1235170/view
  29. “Con la fine delle grandi narrazioni del secolo scorso abbiamo attraversato una fase che quelle certezze del passato in ogni ambito, dal welfare alla politica, le ha smontate e in qualche modo dissacrate mescolandole a pulsioni nichilistiche. Il risultato, che iniziamo a intravedere sull’onda lunga di quel periodo, è appunto un presente senza nome caratterizzato da diversi elementi: la crisi dello Stato di fronte alle spinte della globalizzazione, quella conseguente delle ideologie e dei partiti, la lontananza del singolo da una comunità che lo rassicuri. La sua comunità è diventata il consumo, la sua unità di misura l’individualismo antagonista ed edonista in cui nuotiamo senza una missione comune. Concetti ripresi e approfonditi in testi come Amore liquido (2003) o Vita liquida (2005).Fonte: https://www.wired.it/attualita/media/2017/01/10/pensiero-bauman-5-punti/
  30. Lipovetsky sottolinea come l’ipermoderno non veda solo l’espansione del consumo e dell’edonismo (che, nella loro unilateralità, sono stati propri degli anni Ottanta in tutto il cosiddetto mondo sviluppato), ma anche l’affermarsi di forme di solidarietà, di responsabilità etica, di attivismo ecologico.Fonte: https://www.academia.edu/5494090/Ipermodernità_ipotesi_per_un_congedo_dal_postmoderno
  31. https://bitcoin.org/it/come-funziona
  32. R. BOCCHINI, op. cit. In tal senso, cfr. G. ARANGÜENA, Bitcoin: una sfida, cit., pp. 29-30, secondo cui il bitcoin potrebbe essere qualificato come documento informatico «recante dati ed informazioni giuridicamente rilevanti e sottoscritto da una progressione di firme elettroniche attestanti […] l’avvenuta validazione della propria o dell’altrui legittimazione al perfezionamento di una certa transazione».
  33. https://destinia.it/m/faqs/pagamento-con-criptovalute/f147-quali-criptovaluta-bitcoin-accetta-destinia
  34. https://www.coindesk.com/norwegian-air-to-accept-bitcoin-through-exchange-set-up-by-founder
  35. (Antonopoulos, 2015, Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, O’Reilly, pag. 18).
  36. 1465 c.c. italiano: Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. Qualora oggetto del trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata. L’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione.
  37. Testo originale: Articolo 1445 c.c. spagnolo: Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente.Traduzione: Con il contratto di acquisto e vendita una delle parti contraenti è obbligata a consegnare una certa cosa e l’altra a pagare per essa un certo prezzo, in denaro o simbolo che lo rappresenti.
  38. Testo originale Articolo 1541 cc spagnolo: “en todo lo que no se halle especialmente determinado en este título, la permuta se regirá por las disposiciones concernientes a la venta”, y ha de entenderse, que tal remisión será siempre que tales disposiciones puedan ser aplicables a la permuta.Traduzione: art. 1541 c.c. spagnolo: “in tutto quanto non espressamente indicato nel presente titolo, la permuta è disciplinata dalle disposizioni relative alla vendita”, ed è inteso che tale riferimento è previsto sempre che tali disposizioni possano essere applicabili alla permuta.
  39. Ricordiamo che inizialmente nei titoli di credito il valore tradizionale rappresentato in carta (il titolo) passava, in Spagna, alla fine degli anni ’80 ad essere rappresentato per mezzo di un record informatico, le annotazioni in conto. Per questo motivo, qualunque sia la forma di rappresentazione (fisica o digitale) rimangono valori mobiliari in entrambi i casi.
  40. L’articolo 1, comma 1-bis del TUF specifica che per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a)  azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b)  obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; c)  qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure76.
  41. Il “Juicio Cambiario” è una procedura speciale, in quanto non consente l’apertura diretta dell’esecuzione disciplinata dall’art. 517, comma 2, della legge di procedura civile spagnola 1/2000 del 7 gennaio 2000. Questa procedura segue il modello tedesco, la cambiale ha cessato di essere un titolo esecutivo, ma concede loro un trattamento procedurale speciale, volto a creare un titolo esecutivo, costituito dalla decisione giudiziaria concordata dal “despacho di esecuzione” (disposizione finale 10.a-3 della legge citata). Si tratta di una procedura sommaria perché dispone di mezzi di difesa limitati, che sono quelli contenuti nell’art. 67 della Ley Cambiaria y del Cheque, a cui fa riferimento l’art. 824 del codice di procedura civile spagnolo.
  42. Art. 1, comma 1, lett. u. TUF: “prodotti finanziari”: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari”
  43. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob:a) Può individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività286 / 287; b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee

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Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
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