il decreto

Cashback di Natale, cos’è e come funziona il rimborso 150 euro

Già il 10% di rimborso sugli acquisti fatti a dicembre. Ma fino al massimo di 150 euro per quel mese e poi 150 euro a semestre. Lo si legge nel decreto del MEF sul bonus cashback sui pagamenti elettronici nei negozi. Ecco che deve fare il consumatore e l’esercente e le indicazioni privacy

Pubblicato il 11 Dic 2020

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

cashback

Il cashback per i pagamenti elettronici porterà fino a 150 euro nelle tasche degli utenti già a febbraio, grazie al periodo sperimentale previsto per questa misura dall’8 dicembre 2020 al 31 dicembre (salvo possibili proroghe). Ossia per gli acquisti di Natale. E poi altri 150 euro ogni sei mesi.

Lo si legge nel decreto cashback del Mef, uscito in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre. La misura finirà a giugno 2022.

Il Governo ha fissato all’8 dicembre l’avvio (giorno da cui si conteggiano gli acquisti valevoli per i rimborsi), come confermato da un recente provvedimento specifico del Mef. Dal 7 ci si poteva iscrivere.

La ministra all’innovazione Paola Pisano il 10 dicembre ha parlato alla Camera di stare valutando una proroga al 6 gennaio dati i problemi al debutto del cashback.

In effetti, dopo i problemi del 7-8 dicembre, dal 9 l’operatività è effettiva per questi bonus rivolti ai consumatori che effettuano acquisti nei negozi fisici (o anche servizi di artigiani, professionisti) mediante strumenti di pagamento elettronici, previsti dal comma 288 e seguenti della legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019).

Il bonus che vale il 10% di acquisti, fino a un massimale di spesa di 1500 euro, riguarda già quelli fatti a dicembre, con un pagamento – si legge – che sarà fatto agli utenti a febbraio 2021. La condizione è fare dal primo al 31 dicembre almeno dieci pagamenti tracciabili.

Stanziati 4,7 miliardi di euro per la misura, come chiarito dal Consiglio di Stato a novembre nel parere dato al cashback di Stato.

Cos’è cashback, il piano che prevede un bonus sui pagamenti elettronici

Il cashback è termine tecnico che vuol dire alla lettera “soldi indietro”: un rimborso. In questa specifica misura, primo bonus cashback, anche chiamato (impropriamente) bonus bancomat, è un rimborso pari al 10% dell’importo speso nel limite di 150 euro a transazione (con un bonus quindi non superiore a 15 euro per singola operazione). La condizione è che il consumatore “aderente” abbia effettuato non meno di 50 operazioni nel semestre di riferimento.

Il massimale di spesa

C’è quindi una massimale di spesa semestrale su cui sarà conteggiato il cashback 10%, 1500 euro.

Massimale d’acquisto conteggiato

C’è anche un massimale conteggiato per ogni acquisto, per raggiungere quel tetto di 1500 euro, ed è di 150 euro. Se compriamo una lavatrice da 500 euro, sempre 150 euro avremo conteggiati.

Soglia minima di spesa? No numero minimo di transazioni tracciabili

Non c’è una soglia minima di spesa, per usufruire del cashback, ma un numero minimo di transazioni tracciabili: 50 al semestre. Per la fase sperimentale, il cosiddetto “cashback di Natale”, invece, bisogna fare dal primo al 31 dicembre almeno dieci pagamenti tracciabili.

Come funziona il cashback: che deve fare l’utente

L’utente deve quindi:

  • una volta sola registrare il proprio Iban, carte di credito e bancomat e codice fiscale sui canali attivati al fine del cashback, su app io e quelli bancari.
  • Poi pagherà nei negozi con moneta elettronica – carta di credito, app cellulare;
  • Ogni pagamento sarà registrato nel sistema perché associato al codice e a carte pre-registrate.

In ogni semestre di riferimento, da gennaio 2021 fino a giugno 2022, il rimborso massimo ottenibile è pari a 1.500 euro.

Cashback di Natale e possibile proroga al 6 gennaio

Ma, come detto, dicembre sarà il cashback di Natale: farà storia a sé permettendo già agli utenti di maturare un primo rimborso pari al 10% di quanto speso in quel mese, fino a 150 euro.

Come detto, la ministra Pisano ha ventilato la possibilità di proroga al 6 gennaio, del termine utile per accumulare gli acquisti valevoli al rimborso, a causa dei problemi del debutto.

App IO per il cashback

Al momento, come detto, per partecipare all’iniziativa, il consumatore dovrà espressamente aderire.

Ciò potrà essere fatto mediante l’app IO (l’app che si propone concentrare tutti i servizi delle PA) oppure – secondo il decreto – utilizzando direttamente i servizi (app, sito web, etc.) della carta o dell’app di pagamento che si vuole utilizzare.

È possibile registrare l’utilizzo di più strumenti di pagamento contemporaneamente, cumulando quindi le operazioni pagate da più carte o app.

L’APP io mostrerà il conteggio delle transazioni (per arrivare allo soglia minima) e la posizione in classifica (per ambire al premio super cashback dei primi 100mila utenti).

Cashback senza IO e con le banche?

Il decreto ha confermato la possibilità di iscriversi al cashback tramite le banche, senza quindi app IO. Ma è una facoltà, non un obbligo, per le banche mettere a disposizione questo canale.

Intesa San Paolo e Bnl comunicano a questa testata di non prevedere la modalità e che spingeranno gli utenti su IO; forse in futuro abiliteranno al cashback le proprie app cellulari, riferiscono.

A dicembre solo poche banche hanno attivato queste modalità. Qui l’elenco: https://io.italia.it/cashback/issuer/.

Sito Italia Cashless Cashlessitalia

Il Governo ha lanciato il 2 dicembre Italia Cashless, su Cashlessitalia.it con tutte le informazioni sulla misura cashback e le istruzioni su come aderire.

Come funziona il cashback per gli acquisti online: esclusione totale

Ricordiamo infine che il cashback vale solo per acquisti nei negozi fisici, perché lo scopo è combattere l’uso del contante. Non è previsto quindi un funzionamento del cashback per gli acquisti online.

Niente tasse sui rimborsi cashback

“I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale”. È quanto scrive il Governo nell-attuale bozza della Manovra (Legge di Bilancio 2021).

Super cashback: cos’è e come funziona

Il supercashback, come dice la parola, è un super rimborso. L’art. 8 del decreto regola il rimborso speciale, un premio una tantum di importo al momento non definito (si ipotizza tra i 1.000 e 1.500 euro) riservato ai consumatori Aderenti che effettuano il maggior numero di transazioni all’interno del semestre di riferimento.

Anche il numero dei premiati non è per ora stato ancora definito, ma è previsto nell’ordine di grandezza dei 100/150.000 partecipanti; un numero oggettivamente molto alto che rende probabilmente non così difficile aggiudicarsi il bonus per chi è già abituato ad utilizzare frequentemente carte ed app di pagamento.

Sono espressamente vietati frazionamenti artificiosi di pagamenti riferibili al medesimo acquisto presso lo stesso esercente.

I periodi validi per la fruizione del cashback

Il decreto vede 4 periodi in cui può maturare il bonus:

  1. il mese di dicembre 2020, c.d. “periodo sperimentale”, compatibilmente con il tempestivo avvio delle convenzioni, con numero di operazioni minime pari a 10;
  2. 1° semestre 2021
  3. 2° semestre 2021
  4. 1° semestre 2022

Durante il periodo sperimentale sarà fruibile soltanto il cashback 10% (con un limite massimo ancora non definito) e non il super cashback, attivo solo a partire dal 1° semestre 2021.

Le risorse finanziarie disponibili per i cashback

Il decreto MEF stabilisce risorse per i cashback di 2,2 milioni di euro per l’anno 2020, 1.750 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3.000 milioni di euro per l’anno 2022. La disponibilità finanziaria del fondo di cui al primo periodo è integrata con le eventuali maggiori entrate derivanti dall’emersione di base imponibile conseguente all’applicazione del programma (recupero da evasione fiscale precedente, insomma).

In particolare, 1.367,60 milioni per il cashback normale (150 euro al semestre) nel periodo gennaio-giugno 2021, mentre 1.347,75 per ognuno dei due semestri successivi. Sono 227,9 milioni per il periodo sperimentale (dicembre 2020). Il resto andrà al supercashback

Possibilità che i rimborsi siano ridotti agli utenti

“Qualora le predette risorse finanziarie non consentano per i suddetti periodi il pagamento integrale dei rimborsi spettanti, gli stessi sono proporzionalmente ridotti”, si legge nel decreto.

Cosa deve fare l’esercente per non perdere soldi

L’esercente dovrà avere attivo un accordo con un soggetto (banca o gestore servizi di incasso/pagamento) che preveda “l’accettazione di strumenti di pagamento attraverso dispositivi fisici”; ovviamente tale soggetto a sua volta dovrà aver sottoscritto la convenzione con PagoPA S.p.A. per la partecipazione.

E’ ipotizzabile che i tipici POS già oggi a disposizione degli esercizi commerciali saranno automaticamente pronti per la partecipazione al programma.

Erogazione del rimborso: come avviene e tempistiche (febbraio 2021)

I rimborsi per cashback e super cashback verranno erogati sul conto corrente indicato al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo, entro il mese successivo al termine del periodo di riferimento, con l’eccezione dell’iniziale “periodo sperimentale” ovvero dicembre 2020, i cui bonus maturati saranno erogati a febbraio 2021.

Strumenti di pagamento elettronici e dispositivi fisici per gli esercenti

Se la norma si limita a citare generici “strumenti di pagamento elettronici” mediante richiami al testo unico bancario ed altra normativa di settore, appaiono teoricamente utilizzabili pressoché tutti gli strumenti di pagamento.

Oltre alle ovvie carte di credito e di debito, le app di moneta elettronica e persino le carte fedeltà di catene e grandi aziende, nel caso in cui le stesse possano essere utilizzate per i pagamenti (ovviamente previa stipula di apposita convenzione tra il soggetto emittente la carta e PagoPA S.p.a.).

L’ambito però pare invece restringersi quando andiamo ad analizzare come devono essere accettati i pagamenti: è espressamente prevista la necessità, per l’esercente, di dotarsi di un “Dispositivo di accettazione” definito come “dispositivo fisico che, per il tramite di software e/o applicazioni informatiche, consente il pagamento degli acquisti tramite Strumenti di Pagamento elettronici”.

Se da un lato questa previsione pare chiudere le porte ai pagamenti effettuati via internet, limitandolo agli acquisti presso negozi fisici (come effettivamente riportato dalle prime indiscrezioni di stampa), dall’altro potrebbe bloccare l’utilizzo di pos virtuali che potrebbero legittimamente sostituire i pos fisici, in particolar modo per soggetti (es. professionisti) che tipicamente vedono un limitato numero di transazioni con carta.

Utilizzo dei dati raccolti: privacy del cashback 2020 – 2021

La bozza di decreto in questo senso è chiara: i dati raccolti possono essere utilizzati soltanto per il conteggio ed il pagamento dei rimborsi, ma poi dovranno essere cancellati. Non possono quindi essere direttamente utilizzati per scopi quali il contrasto all’evasione o al riciclaggio; restano però validi gli usuali strumenti di monitoraggio fiscale e finanziario (es. anagrafe dei rapporti finanziari in cui presumibilmente tali transazioni sarebbero comunque censite).

Pare quindi evidente che il contrasto all’evasione sarà realizzato indirettamente, aumentando il volume delle transazioni mediante strumenti tracciati che più frequentemente vengono regolarmente documentate e dichiarate o possono facilmente essere ricostruite in sede di accertamento fiscale.

In conclusione: una norma contro il contante e l’evasione fiscale

È utile in conclusione ricordare che si tratta di una norma che ha come obiettivo quello di favorire la diffusione degli strumenti di pagamento diversi dal contante, nella speranza che ciò favorisca il contrasto all’illegalità ed all’evasione fiscale ma anche riduca i costi di sistema associati, per l’Italia, all’uso del contante.

Lo strumento per questo fine è quello dell’incentivo economico, con il il pagamento di una somma in denaro in funzione degli acquisti effettuati in un certo periodo di tempo utilizzando strumenti di pagamento (carte, app, etc.) convenzionati.

La struttura dei due bonus evidenzia soprattutto la volontà di incentivare l’utilizzo di strumenti elettronici anche per micropagamenti frequenti, nell’evidente tentativo di far apprezzare al pubblico l’immediatezza e la praticità di app e carte contactless sui piccoli importi.

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