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Bonus Pos, che cos’è e come funziona: ecco tutte le regole

Una misura per spingere l’utilizzo delle carte per i pagamenti: vediamo come funziona il bonus POS, chi può ottenerlo e come fare domanda

Pubblicato il 20 Lug 2021

Robert Braga

Dottore commercialista

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Un credito di imposta fino a 320 euro per imprese e professionisti che si dotano di un dispositivo per i pagamenti virtuali adeguato: è la nuova vita del bonus POS, prevista da un emendamento del Decreto Sostegni bis.

Dal primo luglio dell’anno scorso è stato attivato il bonus POS: un credito di imposta del 30% di cui esercenti, professionisti e aziende potranno fruire se si ricevono pagamenti con carte dai consumatori finali. Dal primo dicembre dello stesso anno invece il bonus cashback per chi compra con pagamenti elettronici nei negozi (colloquialmente chiamata anche bonus bancomat 2020), così come nel decreto agosto convertito in legge a ottobre.

Vediamo tutti i dettagli della misura.

Bonus POS che cos’è e come funziona

Con la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.181301/2020 del 29 aprile 2020 sono stati disciplinati gli aspetti operativi del credito di imposta previsto dall’art. 22 del Decreto Legge n.124 del 26.10.2019. In particolare, trattasi del credito d’imposta riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, nella misura del 30% del costo delle commissioni addebitate dal primo luglio 2020 per le transazioni effettuate tramite carte di debito, carte di credito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione dei rapporti all’anagrafe tributaria oppure con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Innanzitutto il provvedimento fa chiarezza sulla definizione dei termini utilizzati e, in particolare:

  • commissione: è il costo applicato all’esercente sulla transazione da parte del soggetto che stipula con quest’ultimo un contratto di convenzionamento;
  • consumatore finale: è il soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
  • contratto di convenzionamento, è il contratto tra un prestatore di servizi di pagamento e un esercente per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi all’esercente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi;
  • esercente: è il soggetto che esercita un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali

Requisiti per bonus POS

Le condizioni necessarie affinché si possa sfruttare questa agevolazione sono le seguenti:

  • gli esercenti non devono aver superato, nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento (ovvero nel 2019), un importo di ricavi e compensi superiore a euro 400mila euro;
  • gli incassi devono provenire da pagamenti effettuati da consumatori finali.

Occorrerà fare molta attenzione a non considerare, nel conteggio del credito di imposta, dell’importo di quegli incassi provenienti da transazioni effettuate per pagamenti da parte di imprese (ditte individuali) e professionisti che, verosimilmente, potrebbero essere considerati “consumatori finali” stante il codice fiscale composto da 16 caratteri. Per fare ciò occorrerà che l’esercente sia in grado di tenere traccia nei propri sistemi gestionali di fatturazione e/o rilevazione dei corrispettivi delle modalità di incasso differenziandole, appunto, tra consumatori finali e titolari di partita IVA. Una informazione di non poco conto che rischia di vanificare lo “spirito” della norma.

Come ottenere il bonus POS

Per poter ottenere tale credito gli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili devono effettuare una apposita comunicazione telematica mensile all’Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di Interscambio Dati contenente:

    1. il codice fiscale dell’esercente,
    2. l’anno e il mese di addebito delle commissioni,
    3. il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento,
    4. il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento,
    5. l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali,
    6. l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Questo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n.241/97), a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e l’agevolazione si applica, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive

Bonus POS per operatori stranieri

Gli operatori finanziari non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SDI, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale (ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 605 del 1973) e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La trasmissione dovrà essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento delle transazioni. Questi operatori potranno anche ritrasmettere per rettificare (a causa di omissioni o errori) una precedente comunicazione che, se effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento sortirà l’effetto di cancellare integralmente i dati della precedente comunicazione.

Come modificare i dati trasmessi

È anche consentito, entro il terzo mese successivo al predetto termine, rettificare o cancellare dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica, inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o cancella completamente quanto precedentemente comunicato per l’esercente indicato. La comunicazione di rettifica inviata oltre il predetto termine sarà scartata e non risulterà pervenuta.

  1. trasmettere mensilmente e per via telematica agli esercenti:
    1. l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
    2. il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
    3. il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
    4. un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
      1. l’ammontare delle commissioni totali;
      2. l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
      3. l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Come trasmettere i dati

L’inoltro delle comunicazioni deve essere effettuato in modalità telematica (utilizzando un formato che ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità, ad esempio tramite PEC) entro il ventesimo giorno del mese successivo a ciascun periodo di riferimento[1]. Se il ventesimo giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato. Il primo periodo di riferimento decorre dal primo luglio 2020.

La conservazione

Trattandosi di documentazione informatica suscettibile di controllo gli esercenti che approfittano di questa agevolazione saranno tenuti a conservare per dieci anni (dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato) la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento[2]. I dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllare la spettanza del credito di imposta, per le analisi di qualità dei dati, per l’analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito.

Via le commissioni sui micro pagamenti (fino 5 o 25 euro)

Il Governo, per incentivare l’installazione e l’uso di pos, sta premendo sulle banche anche per l’azzeramento delle commissioni sui micro pagamenti. Non può imporlo, ma sta ricevendo un’apertura da loro ad azzerarle su pagamenti fino a 5 euro. Alcune si dicono disposte a farlo persino su quelli fino a 25 euro, attuale limite per i pagamenti contactless senza pin (ma l’anno prossimo passa a 50 euro). Confesercenti specifica che l’azzeramento è utile, ma non basta: bisogna accertarsi che le banche (come fatto in altri casi) non compensino aumentando i costi accessori sui pos.

Il problema è soprattutto per i piccoli esercenti, che hanno un limitato potere contrattuale.

Obbligo pos, ma niente sanzioni

Ricordiamo infine che gli esercenti sono obbligati per leggere ad accettare pagamenti elettronici. Sono falliti però tutti i numerosi tentativi ad applicare sanzioni (si ipotizzava di 30 euro a pagamento rifiutato). Adesso quindi l’esercente che rifiuta il pagamento non rischia sanzioni; fatto salvo il diritto del consumatore a mettere il negoziante in mora e quindi riservarsi il diritto di pagare solo quando sarà accettato un mezzo elettronico di pagamento.

Bonus bancomat 2020

Per incentivare l’uso delle carte e dei metodi di pagamento tracciabili, è previsto un credito di imposta del 30% per chi accetta pagamenti elettronici: è il bonus bancomat 2020.

Incentivi ai pagamenti elettronici: il “cashback”

Dal primo dicembre, chi paga nei negozi con la carta potrà ottenere un bonus fino a 300 euro: l’iniziativa rientra nel piano “cashback” pensato dal Governo per incentivare i pagamenti elettronici.

Cashback del Governo, come funziona e cos’è: tutte le istruzioni

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Note

  1. Comunicato Banca d’Italia 21.4.2020 (G.U. 30.4.2020 n. 111)Rif. Allegato tecnico: Ai fini della detraibilità delle commissioni rileva l’accettazione sul territorio nazionale da parte dei soggetti convenzionatori, e non la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili: ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano.
  2. Provv. AdE n.181301/2020, punto 3.9. –  Conservazione della documentazione relativa alle commissioniGli esercenti utilizzatori del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta, degli organi dell’amministrazione finanziaria, e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui il credito è stato utilizzato.

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