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Bonus terme 2021, fondi esauriti in poche ore: come funziona, strutture convenzionate

Il bonus terme 2021, da utilizzare presso strutture convenzionate, prevede 200 euro a utente da spendere per servizi termali: i fondi a disposizione sono andati esauriti in poche ore. Vediamo come funziona e come liquidare il buono

Pubblicato il 11 Ott 2021

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

bonus terme

Un incentivo per acquistare servizi termali: ecco tra noi il bonus terme, da 200 euro, che è stato possibile chiedere da parte dei cittadini dall’8 novembre 2021. In circa tre ore però, come segnalato da Federterme, sono terminati i fondi a disposizione e quindi il sistema di prenotazione è stato chiuso in modo automatico. C’è stato molto “affollamento”, perché numerosi cittadini hanno provato a chiedere il bonus direttamente, non tramite le terme come previsto dal decreto.

bonus terme
Vediamo come si può fruire del buono.

La norma del bonus terme

Con Decreto del primo luglio 2021 pubblicato sulla G.U. n. 186 del 5 agosto 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i criteri e le modalità attuative per la concessione e fruizione del cosiddetto “bonus terme” già previsto dal D.L. n. 104/2020 per dare impulso al sistema termale-minerario italiano, colpito dagli effetti della gravissima pandemia da Covid-19.

I fondi stanziati sinora ammontano a complessivi 53 milioni di euro che sono destinati a finanziare buoni unitari del valore massimo di 200 euro per l’acquisto di cure termali da effettuarsi presso un elenco di strutture accreditate.

Bonus terme, fondi esauriti in tre ore

I fondi sono andati esauriti in tre ore e dunque il sistema di prenotazione è stato chiuso in modo automatico. Invitalia ha comunicato sul proprio sito che “per segnalare l’esaurimento dei fondi agli enti termali che avevano domande in fase di compilazione, il sistema ha generato il seguente messaggio: Esiste già una prenotazione per il codice fiscale XYZ.

Federterme ha comunicato ufficialmente che “in sole tre ore il Bonus Terme si è esaurito, malgrado qualche incertezza iniziale della piattaforma Invitalia, a causa dell’eccessivo affollamento da parte di oltre 300.000 cittadini che hanno provato a richiedere il bonus direttamente (la richiesta poteva avvenire solo tramite le terme, come da decreto). La misura – fortemente voluta da Federterme e varata a tempi record dal MISE – ha dimostrato tutta la sua validità, anche in sostituzione di misure come “ristori” e voucher vacanze”.

Chi può avere il bonus terme e quanto ammonta

I soggetti maggiorenni che siano residenti nel territorio nazionale, indipendentemente dal loro reddito, possono prenotare un unico buono anche nel caso in cui l’importo dei servizi acquistati risultasse inferiore al limite massimo di 200 euro. Nel caso in cui il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse viceversa superiore a detto limite massimo, l’importo eccedente sarà integralmente a carico dell’utente.

Il buono non può essere ceduto a terzi né gratuitamente né in cambio di un corrispettivo in denaro, non concorre al reddito imponibile dell’utente e non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

Quali terme accreditate per il bonus

Per essere ammissibili alle agevolazioni i servizi termali:

  • devono essere erogati da enti termali accreditati secondo la procedura di seguito descritta;
  • non devono essere già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono.
  • Devono pre-registrarsi sulla piattaforma di Invitalia online il 28 ottobre. 

L’elenco delle strutture accreditate può essere consultato sul sito di Invitalia, dove è disponibile anche la ricerca per Comune.

bonus terme

Il ruolo di Invitalia

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, «società in house» del Ministero, quale soggetto gestore dell’intervento sulla base di una convenzione che verrà stipulata tra le parti, il cui costo viene posto a carico del medesimo fondo istituito per l’agevolazione nel limite massimo del 2 per cento delle risorse disponibili.

Ad Invitalia spettano la realizzazione e la gestione di un’apposita procedura informatica che dovrà essere utilizzata dagli enti termali interessati all’accreditamento.

Procedura di accreditamento delle terme

Sono considerati dal Decreto «enti termali» i soggetti, iscritti nel registro delle imprese, che operano nel settore termale e delle acque minerali curative, con codice Ateco 2007 96.04.20 «Stabilimenti termali».

Per l’accreditamento dell’ente termale il legale rappresentante doveva:

  • accedere con le proprie credenziali SPID alla piattaforma informatica gestita da Invitalia;
  • immettere i dati anagrafici dell’ente termale e gli estremi di autorizzazione di apertura dell’attività;
  • inserire i dati necessari ai fini dell’erogazione dei rimborsi all’ente termale a fronte dei buoni fruiti dagli utenti;
  • allegare copia dell’autorizzazione all’apertura dell’attività termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell’art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di erogazione dei servizi termali e in cui si assume l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni connesse alla sospensione o chiusura dell’attività;
  • caricare la dichiarazione con cui l’ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da parte degli utenti, al trattamento e al trasferimento a Invitalia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR;
  • inviare la richiesta di accreditamento.

In seguito all’effettuazione di propri controlli Invitalia potrà:

  • procedere all’accreditamento, dandone comunicazione all’ente termale ed aggiornando l’elenco degli enti termali presso cui è possibile prenotare il buono, che sarà reso disponibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento sul sito internet di Invitalia;
  • comunicare all’ente termale l’esito negativo della richiesta, motivandone il mancato accoglimento nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Come chiedere il bonus terme

I soggetti interessati al bonus terme dovevano effettuare una prenotazione preventiva presso uno degli enti termali accreditati che, al momento del ricevimento della stessa, dovranno espletare le seguenti attività:

  • accedere con credenziali SPID del legale rappresentante dell’ente termale o di un suo delegato alla piattaforma informatica gestita da Invitalia;
  • inserire le informazioni relative alla richiesta del buono avanzata dall’utente, ivi incluso il consenso al trattamento e al trasferimento a Invitalia dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR. In questa fase, il sistema informativo verifica che, per lo specifico utente, non risultino prenotazioni già attive ovvero precedenti fruizioni del buono;
  • inviare la richiesta di prenotazione del buono.

La piattaforma informatica (verificata la residua disponibilità di risorse finanziarie) rilasciava una conferma della prenotazione effettuata cui viene assegnato un codice univoco identificativo. A settembre Federterme ha messo a disposizione online il modulo per ricevere in modo tempestivo informazioni su come ottenere il bonus e dove usarlo non appena il sistema sarà attivato.

Come anticipato, all’apertura della possibilità di inviare le richieste i fondi sono andati esauriti in poche ore.

Erogazione dei servizi termali e liquidazione del bonus terme

L’erogazione dei servizi termali deve avvenire entro massimo sessanta giorni dalla prenotazione del buono altrimenti la sua validità decade e le somme rientrano nella disponibilità del fondo.

In tale fase, l’ente termale deve effettuare le seguenti attività:

  • accedere con credenziali SPID del legale rappresentante dell’ente termale o di un suo delegato alla piattaforma informatica gestita da Invitalia;
  • selezionare la prenotazione riferita all’utente;
  • inserire la data di inizio erogazione dei servizi termali oggetto della prenotazione.

Al termine del ciclo di cure da parte dell’utente e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi termali, l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente svolgendo le seguenti attività:

  • accedere con credenziali SPID del legale rappresentante dell’ente termale o di un suo delegato alla piattaforma informatica gestita da Invitalia;
  • selezionare la prenotazione del buono riferita all’utente;
  • inserire i dati relativi all’erogazione dei servizi termali erogati, ivi inclusi gli estremi e l’importo della fattura emessa nonché l’importo del buono effettivamente utilizzato dall’utente;
  • caricare gli allegati richiesti tra cui:
    • la fattura emessa dall’ente termale a fronte dell’erogazione dei servizi termali, contenente il codice univoco attribuito ad ogni prenotazione;
    • la dichiarazione, resa dal medesimo ente termale, attestante che, per l’utente intestatario della fattura, è stato acquisito il consenso al trattamento e al trasferimento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento GDPR, a Invitalia;
    • ulteriori dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’ente termale attestanti il rispetto della disciplina che regola il presente intervento.

Se la procedura viene correttamente espletata, Invitalia procede, entro il mese successivo alla presentazione della richiesta di rimborso, all’erogazione dell’importo corrispondente al buono sul conto corrente dell’ente termale indicato in sede di richiesta di accreditamento, fatti salvi i maggiori termini connessi all’eventuale svolgimento delle attività di controllo.

Nel caso di esito negativo dei controlli, Invitalia non procede all’erogazione all’ente termale del buono richiesto, che si intende, a tutti gli effetti, revocato. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con avviso pubblicato sui siti internet dello stesso Ministero e di Invitalia comunica:

  • l’avvio delle operazioni di prenotazione dei buoni
  • l’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili
  • le informazioni aggiornate sulla consistenza della disponibilità finanziaria corrente del Fondo.

Conclusioni

Nonostante la lodevole iniziativa di voler sostenere un settore profondamente colpito dalle disposizioni emergenziali relative alla Pandemia Covid-19, la mia impressione è che si sia, un’altra volta, creato un meccanismo troppo burocratico ed elaborato che pone a carico degli enti termali adempimenti procedurali inutili e complessi che renderanno necessaria la formazione di (almeno) una risorsa per la gestione dei buoni e il corretto utilizzo di una piattaforma informatica dalla dubbia utilità. Quanto costerà all’ente termale l’implementazione e la gestione delle procedure legate all’intero processo informatico in termini di costi diretti e indiretti? Meno di duecento euro a pratica sembra difficile.

E allora qual è l’utilità di un incentivo che costa più del beneficio? La fruizione e l’accesso al bonus diventano inoltre complessi anche per i potenziali clienti che, a loro volta, dovranno:

  • tenersi aggiornati tramite il sito del Ministero dello Sviluppo Economico e o di Invitalia sul momento di apertura delle prenotazioni dei buoni e sull’elenco delle strutture accreditate;
  • contattare le strutture accreditate per richiedere la prenotazione senza alcuna certezza sull’esito della stessa.

C’è effettivamente molto bisogno di snellimento, razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione. Pur vero che il provvedimento originario era contenuto in un Decreto del 2020, ante presentazione del PNRR, ma è altrettanto vero che costituisce un fulgido esempio di un meccanismo destinato a non sortire gli effetti per i quali è stato ideato.

Sarebbe stato sufficiente lasciare in capo:

  • al cittadino che desiderava usufruire dei buoni l’onere della relativa prenotazione su un applicativo informatico dedicato, così come è stato fatto nell’ultimo anno per bonus di ogni genere;
  • all’ente termale l’onere di accreditarsi sulla medesima piattaforma inserendo contestualmente i dati necessari al ricevimento del bonifico per la liquidazione dei buoni e quello di emettere fattura con indicazione contestuale sulla stessa dei seguenti elementi:
    • data di inizio e fine di erogazione del servizio termale
    • importo effettivo del buono utilizzato
    • codice univoco di prenotazione
  • agli enti preposti i controlli del caso che non sembrano affatto facilitati dagli adempimenti imposti agli enti termali.

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