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Congedo parentale straordinario INPS per il coronavirus: ecco come richiederlo

Congedo parentale straordinario INPS di massimo 15 giorni, tutto quello che bisogna sapere sulla misura prevista dal decreto Cura Italia per supportare i genitori nell’ambito dell’emergenza coronavirus: ecco le istruzioni per ottenerlo

Pubblicato il 29 Lug 2020

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

Bonus baby sitter

Congedo parentale INPS straordinario previsto nel 2020 per l’emergenza coronavirus: ecco cosa devono sapere i genitori lavoratori, del settore privato, pubblico e autonomi. La misura è prevista dal Decreto Cura Italia ed è stata prorogata a maggio dal Decreto Rilancio, per supportare i cittadini per l’emergenza coronavirus, come per le misure Bonus 600 euro Inps e Bonus Baby Sitter. Vediamo a chi spetta il bonus, in cosa consiste e le istruzioni per richiederlo.

Congedo parentale

In generale, oltre al periodo di congedo cosiddetto obbligatorio, i genitori hanno la facoltà di assentarsi dal lavoro per un periodo ulteriore, parzialmente retribuito. Si tratta del noto congedo parentale (ex astensione facoltativa); con la conseguenza che i genitori possono chiedere, in luogo di questo ovvero nei limiti di quello ordinario/obbligatorio ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part timepurché ricorrano determinate condizioni.

Congedo parentale straordinario, l’eccezionalità della disciplina ai tempi del Covid

A causa dell’emergenza, grazie all’intervento normativo prima del Decreto Cura Italia, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 23 prorogato dal Decreto Rilancio D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è stato istituito un congedo parentale straordinario aggiuntivo rispetto a quello ordinario, usufruibile anche da parte di quei Genitori che avessero eventualmente giù esaurito il periodo di congedo parentale normalmente previsto.

Dal 5 marzo 2020 infatti i Genitori/lavoratori hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo per un periodo massimo — continuativo o frazionato — di 15 giorni.  Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario, di cui si è detto, sono de plano convertiti in tale congedo speciale, con diritto ad una indennità di cui si dirà più oltre, e non sono computati  indennizzati a titolo di congedo parentale (ordinario/obbligatorio).  Tant’è vero che lo stesso congedo speciale trova applicazione —senza alcun limite di età— con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, di cui si precisa dopo, così come per le specifiche di cui alla fruizione.

Con il Decreto Rilancio di maggio, il numero di giorni fruibili è salito a 30: si potranno richiedere fino a fine luglio.

Congedo parentale prorogato a fine agosto

Il congedo parentale è stato prorogato fino a fine agosto.

In pratica
per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età non superiore ai 12 anni:

la possibilità di chiedere il congedo straordinario fino a trenta (30) giorni
nonché per i genitori pur sempre lavoratori dipendenti del settore privato, ma con figli minori di 16 anni,

il diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per la infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado purchè «nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che   non  vi  sia  altro  genitore  non lavoratore».

Per via della mancata riapertura delle scuole, essenzialmente, oltre al persistere dello stato di emergenza, il congedo parentale ha subito diverse proroghe.

Prevedendo «…Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo […]». Nonché «In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a  condizione  che  nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di  strumenti di  sostegno  al  reddito  in  caso  di  sospensione  o  cessazione dell’attività lavorativa o che   non  vi  sia  altro  genitore  non lavoratore, hanno  diritto  di  astenersi  dal  lavoro  per  l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia  e  delle attività didattiche nelle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  senza corresponsione di  indennità  ne’  riconoscimento  di  contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro».

Le comunicazioni INPS

Sull’argomento l’Istituto ha divulgato una serie di comunicazioni sull’argomento. Con la circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45 sono state fornite le istruzioni operative, di seguito illustrate, per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti. Per completezza, rammentiamo che in alternativa al congedo, l’INPS, con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, ha previsto la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro.

Con il messaggio 7 aprile 2020, n. 1516, l’INPS informa che «i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata e dei lavoratori autonomi, sono prorogati fino al 13 aprile 2020

Con il messaggio 15 aprile 2020, n. 1621 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti poichè sono pervenuti all’INPS quesiti sulle modalità di richiesta del congedo COVID-19 e sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro Genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Circa la compatibilità, oltre a quanto si dirà più specificatamente in tabella, nella richiesta l’INPS evidenzia che:

  1. i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado —verosimilmente ormai giugno— ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
  2. durante il predetto periodo di sospensione, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, negli stessi modi del congedo parentale (ordinario), alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, ecc.);
  3. il nucleo familiare del Genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica —cioè nello stesso stato di famiglia o sotto lo stesso tetto (comprendendo anche separati o divorziati, di fatto) —, nel periodo di fruizione del congedo COVID-19.

Circa le ipotesi di incompatibilità, l’INPS precisa che il congedo COVID-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, per un totale complessivo di 15 giorni. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, sia possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Circostanze di incompatibilità

Circostanze di incompatibilità

  • Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo COVID-19 non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

  • Cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il congedo COVID-19 non può essere fruito dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo.

  • Strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa

La fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. In particolare, in caso di genitori beneficiari già di trattamenti di integrazione salariale, la incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Diversamente, in caso di riduzione di orario di lavoro di uno dei due genitori, l’altro è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19 precisando che il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19. Ne consegue che i due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

Circostanze di compatibilità

Circostanze di compatibilità

  • Malattia

In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

  • Maternità/Paternità

In presenza di più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo COVID-19 da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli. In caso di più figli e di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 solo se chi fruisce l’indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

  • Lavoro agile

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working.

  • Ferie

La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

  • Aspettativa non retribuita

Sussiste la compatibilità della fruizione del congedo COVID-19 con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di aspettativa non retribuita da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare.

  • Part-time e lavoro intermittente

Questa ipotesi è compatibile ed è fruibile anche durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore.

  • Permessi per assistere figli con disabilità

Il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con tali permessi, anche se fruiti per lo stesso figlio, con possibilità di cumulo, vista la situazione emergenziale.

Con il messaggio 16 aprile 2020, n. 1648, l’INPS annuncia un’ulteriore proroga del congedo speciale/straordinario dal momento che è stato, ulteriormente, prorogato «il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado»; l’Istituto ha ritenuto — in modo coerente — di estendere fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per emergenza Covid-19 finalizzato alla cura dei figli a carico e da accudire.

A parere di chi scrive, è verosimile attendere (ancora) ulteriori aggiornamenti, in parallelo o meglio in conseguenza, concernenti a quanto di altro sarà varato, dalle Istituzioni, in ordine alla “fase 2” per la “graduale riapertura…”. Insomma, si naviga a vista.

Estensione dei permessi retribuiti

Come sopra accennato, l’art. 24 del D.L. 18/2020 prevede l’aumento di giorni di permesso retribuiti (ex art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92) “di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

In pratica, quei genitori con figli disabili avranno diritto oltre ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992, ad altre 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei mesi di marzo ed aprile. Con la possibilità di fruirne anche consecutivamente nel corso di un solo mese.

Ma «nel caso di due figli inferiori ai dodici anni o gemelli, i 15 giorni di congedo sono complessivi o si riferiscono a ogni figlio? È possibile meglio precisare i permessi per i portatori di handicap? Perché la norma parla di giorni e non di ore». Si deve tenere conto che «la norma (art. 23 D.L. n. 18/2020) non prevede, letteralmente, il “raddoppio” dei permessi in caso di più figli, si deve ritenere pertanto che siano complessivamente pari a 15 giorni. In ordine ai permessi per portatori di handicap l’art. 24 del D.L. n. 18/2020 richiama l’art. 33 c. 3 L. 27 marzo 1992, n. 257 che consente il godimento dei permessi anche frazionati ad ore. Stante l’espresso richiamo si ritiene possibile il frazionamento ad ore anche degli ulteriori giorni. In senso affermativo si è espresso l’istituto previdenziale con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020». In altri termini, i quindici giorni non sono da quantificarsi per (quota) figlio. Concretamente, due figli: 15 + 15 gg = 30. No (!)

Da ultimo, circa questo specifico aspetto, per completezza con riferimento alla frazionabilità in ore si rimanda all’algoritmo indicato nel punto 6 della Circolare in disamina, utile ai datori di lavoro, ai fini della quantificazione del massimale orario.

Anche i permessi retribuiti estesi dal Decreto Rilancio

Anche i permessi retribuiti sono stati interessati dal DL 34/2020, all’art. 73, aumentandoli di «…ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020».

In pratica, il “Decretone Rilancio”, aumenta o raddoppia tali permessi per il mese in corso e quello a seguire (giugno), con lo stesso spirito del Congedo (art. 72), in considerazione della persistenza della situazione di Emergenza, ancorchè in Fase2, per fortuna calante rispetto ai numeri contagi/decessi epidemiologici cui abbiamo tristemente assistito nella precedente Fase 1.

Proroga del lockdown quindi proroga del congedo

L’INPS ha fornito chiare istruzioni operative per richiedere il cd “Congedo per emergenza COVID-19” interviene in favore dei lavoratori del settore privato, con figli minori — di età non superiore ai 12 anni — ai quali badare essendo le scuole chiuse in forza del DPCM del 4.03.2020, per aiutarli a fronteggiare l’emergenza COVID-19. L’art. 23 del Decreto Legge n. 18/2020 noto come Cura Italia”, al I comma, stabilisce che «per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, […] per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a quindici giorni complessivi […] (il) diritto a fruire […] di uno specifico congedo».

L’art. 24 del citato DL prevede poi «l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020» In pratica, i soggetti aventi diritto a detti permessi potranno godere, oltre ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 —rispettivamente 3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile— di ulteriori 12 giorni lavorativi da fruire nell’arco di questi due mesi. Tali aggiuntivi giorni potranno essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile, quantunque frazionata in ore.

Come era prevedibile, l’INPS, in data 7 aprile 2020, con messaggio 1516/2020 chiarisce che la proroga del lockdown comporta evidentemente anche un slittamento analogo dei termini per utilizzare il congedo parentale straordinario per Coronavirus introdotto dal D.L. Cura Italia.

In pratica, questi 15 giorni di cui entrambi genitori — pur nel rispetto dei limiti di cui si è già detto — possono cumulativamente avvalersi, al fine di rimanere a casa con i propri figli nel periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, sono utilizzabili, anche dopo il 13 aprile, prevedendo che ciò possa valere, con la stessa logica e criterio, per tutto il periodo di chiusura delle scuole.

Congedo parentale: fino a quando

Quando e perchéCosa e quindi
1° aprile 2020

il Governo se aveva già disposto la permanenza della chiusura delle scuole fino al 3 aprile, con il PDCM del 1aprile estende la chiusura fino al 13 aprile

L’INPS specifica dunque che

sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo.

6 aprile 2020

l’INPS chiarisce che i 15 giorni si intendono per nucleo familiare e non per ogni figlio fino a 12 anni.

i due genitori dunque non possono stare a casa negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare.

Dal 17 marzo 2020, in alternativa a questo congedo parentale “speciale”, i genitori/lavoratori possono scegliere di usufruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo in cui sarebbe spettato il congedo. Per ulteriori approfondimenti sul tema, si rimanda al Bonus Baby Sitter.

Congedo parentale INPS 2020, a chi spetta

Si tratta di un congedo parentale nella sostanza paritetico alla “maternità facoltativa” concessa al Genitore per prendersi cura della prole, nei primi anni di vita, dovendo soddisfare ai bisogni affettivi e relazionali ma, con carattere straordinario in forza della situazione di emergenza che stiamo vivendo, per venire incontro ai:

  • genitori-lavoratori dipendenti del settore privato
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS
  • lavoratori dipendenti del settore pubblico

Alcuni casi particolari e talune questioni aperte

Vi è da chiedersi se a lavoratori autonomi quali liberi professionisti come avvocati, commercialisti, ecc. spetti oppure no, ipotesi per la quale, peraltro, si propende.

Oppure il caso di un lavoratore contemporaneamente titolare di due (o più) rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto può usufruire dei periodi di congedo parentale da entrambi i datori di lavoro, ritenendo che si possa chiedere (anche) solo nel contesto di uno dei due rapporti di lavoro con la conseguenza che, come si dirà, ai fini del computo dei mesi di congedo parentale, l’astensione — ancorchè limitata ad alcune ore soltanto — sia da considerarsi valevole per l’intera giornata.

Congedo parentale: requisiti e periodo di fruizione

La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per i figli di età non superiore ai 12 anni, come detto, purché nel nucleo familiare non vi sia l’altro genitore che già benefici di strumenti di sostegno al reddito (come la Cassa integrazione, ad esempio) previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; ovvero sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età della prole non si applica in presenza di figli disabili (ex art.4, comma I, L. 104/1992). Possono altresì fruire di tale congedo parentale anche quei genitori con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni. Tuttavia, in questo caso il genitore-lavoratore richiedente non avrà il diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, di cui si dirà più oltre.

Parimenti, possono usufruire di tale congedo parentale i genitori adottiviaffidatari nonchè coloro che hanno in collocamento temporaneo minori.

Indennità da congedo parentale: caratteristiche

Circa l’indennità, la Circolare spiega bene che «durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa». In ogni caso, questi lavoratori non possono essere licenziati conservando di diritto la propria posizione lavorativa. Nello specifico, durante la fruizione del congedo parentale è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. Le caratteristiche principali del congedo parentale in emergenza COVID possono essere così sintetizzate nel riconoscimento:

  • ai genitori di una indennità pari al 50% della retribuzione qualora sia richiesto per un figlio di età inferiore a 12 anni, sì ampliando la tutela riconosciuta in caso di fruizione normale del congedo per il quale l’indennità sarebbe invece prevista nella misura del 30%.
  • della possibilità di fruire del congedo COVID-19 anche laddove non sia possibile fruirne, ovvero per quei genitori che abbiano già raggiunto quei limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa, ovvero con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

Nel dettaglio, di seguito, le peculiarità per settore del congedo parentale da parte di genitori dipendenti, rappresentate nella tabella che segue da leggere in modo parallelo/separato realizzata alla luce della Circolare a cui sempre si rinvia.

Settore privatoSettore pubblico
Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale, ordinario.

La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere, e non in modalità oraria.

Modalità di fruizione attraverso l’istanza al proprio datore di lavoro ed all’INPS, secondo la procedura normale.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non anche all’INPS.

Le modalità di fruizione del congedo COVID -19 sono a cura dell’Amministrazione pubblica.

Costoro, dunque, non dovranno presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, bensì alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla medesima fornite.

La Circolare prevede, poi, ulteriori ipotesi di congedo parentale in emergenza COVID -19, per quei Genitori …

Iscritti alla Gestione separata INPS (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995) e di genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPSCon figli in disabilità grave (art. 4 comma 1, L. n. 104/1992)
  • per i Genitori iscritti alla Gestione separata sono previste maggiori tutele In particolare, COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo parentale per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
  • Analoga tutela è prevista per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età.

La Circolare precisa, ancora, con riferimento a questa categoria, che «per tali categorie di lavoratori, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi».

La Circolare precisa pure che «si deve trattare di lavoratori parasubordinati con rapporto attivo e di liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, o componenti di Studi associati o Società semplici con attività di lavoro autonomo (ex art. 53, comma 1, del TUIR, non coperti da altre forme di previdenza obbligatoria».

Il comma 5 dell’articolo 23 del DL 18/2020 prevede la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età per quei genitori che hanno figli con disabilità grave, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La Circolare precisa, con riferimento a questo punto (5), che «vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, sarà possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo».

Circa le modalità di fruizione del congedo parentale straordinario (ex art. 25 D.L. 18/2020) per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché le relative indennità sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro alla quale andrà presentata la domanda di congedo COVID-19, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Ampliando, in sostanza, la tutela prevista per il congedo parentale ordinario pari cioè ad una indennità del 30%.

Congedo parentale INPS periodo massimo di 15 giorni, condizioni per ottenerlo

Il D.L. Cura Italia dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:

  • non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
  • nel nucleo familiare non vi sia l’altro genitore già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, come sopra detto;
  • l’altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore.

I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati nell’arco di tale periodo, saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15 giorni) come congedo COVID-19. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo ordinario. Tali condizioni devono essere, in ogni caso, autocertificate dal Genitore/Lavoratore richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

I suddetti periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa, nei limiti già previsti per le ipotesi dei congedi parentali ordinari vale a dire “coperti” da quel meccanismo di contribuzione figurativa così denominata trattandosi di contributi figurativi nel senso di “fittizi” in quanti non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore.

Congedo parentale, domande online: quando e come

I Genitori/Lavoratori nel settore privato che vogliano fruire del congedo COVID-19 dovranno presentare apposita istanza al proprio datore di lavoro e all’INPS, adoperando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti, presente sul sito dell’Ente-Istituto in questione. Mentre i Genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni dovranno presentare la domanda soltanto al datore di lavoro. I Genitori/Lavoratori operanti nel settore pubblico dovranno, invece, presentare tale domanda di congedo COVID -19, direttamente alla propria Amministrazione pubblica, con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Operativamente, dal 30 marzo 2020, dovrebbero essere in linea le procedure di compilazione ed invio on line delle domande relative ai congedi parentali per emergenza COVID-19. I Genitori/Lavoratori che abbiano già presentato la domanda di congedo parentale ordinario e stiano già godendo del beneficio, non dovranno presentare nuova domanda di congedo parentale COVID-19, in quanto non sono cumulabili.

Circa le modalità di presentazione, i Genitori/Lavoratori dovranno avvalersi delle modalità consuete e messe a disposizione dall’INPS, tra cui:

  • Portale Web, se in possesso di codice PIN rilasciato dall’INPS (oppure di SPID, CIE, CNS)
  • Contact Center Integrato, sempre attraverso il PIN rilasciato dall’INPS
  • Patronati ed i loro servizi gratuiti.

Congedo parentale INPS, istruzioni per i datori di lavoro

Sono due le ipotesi contemplate dalla Circolare.

  • Datori di lavoro che hanno dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali: ai fini della corretta gestione di questi congedi COVID, eccezionali e straordinari, sono stati previsti nuovi codici evento. Di seguito, la tabella che descriva questo punto.
Codice eventoCasistica per…
MV2

(continuativa o frazionata,

ma giornaliera)

figli di età non superiore a 12 anni
MV3

(continuativa o frazionata,

ma giornaliera)

senza limite di età e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
MV4

(fruizione giornaliera)

Con estensione dei giorni di permesso previsti dalla L. 104 cit.
MV5

(fruizione oraria)

Con estensione dei giorni di permesso previsti dalla L. 104 cit.
  • Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
CodiceCasistica per
89

(= MV2)

dipendenti delle aziende (art. 20, comma 2, del D.L. 112/2008)
90

(=MV3)

figlio disabile per emergenza COVID-19 (art. 23 D.L. n. 18/2020) per i dipendenti delle aziende (cit.)
91

(=MV4)

estensione durata permessi retribuiti (art. 33, L.104/92), per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18/2020), in fruizione giornaliera, per i dipendenti delle aziende (cit.)
92

(=MV5)

estensione durata permessi retribuiti (ex art. 33 L. 104/92), per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione oraria, per i dipendenti delle aziende (cit.)
93per i lavoratori dipendenti delle P.A. per emergenza COVID 19 (Art. 25 D.L. n. 18/2020).

Per completezza, dei punti 8.3 (sezione agricola) ed 8.4 (ex Indap), trattandosi di ipotesi assai specifiche, si invita alla lettura della Circolare, per quanto di interesse.

Congedo parentale eccezionale, 2020, e flussi di competenza: qualche domanda

Cosa succede quando il datore di lavoro anticipa delle prestazioni a carico dell’INPS, con accredito della contribuzione figurativa?

Dovranno essere valorizzati i campi/elementi, secondo le modalità definite dalle circolari e dai messaggi relativi.

Cosa dovranno fare le aziende se i codici evento fossero stati già utilizzati con o senza i relativi codici conguaglio?

Le aziende dovranno esporre il Codice Evento già in essere, con:

  • assenza del conguaglio
  • contestuale conguaglio

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