Le regole

Lotta a evasione e riciclaggio, sarà più facile in Italia (con meno privacy)

Il decreto Capienze ha introdotto nuove indicazioni in materia di gestione dei dati da parte della PA per supportare la lotta all’evasione fiscale e le attività di indagine in ambito antiriciclaggio. E ci sono anche altre misure in arrivo con la Manovra. Ecco una panoramica della situazione

Pubblicato il 10 Nov 2021

Filippo Graziano

Consulente in Antiriciclaggio e Privacy

euro antiriciclaggio

I sempre più numerosi adempimenti formali digitalizzati posti a carico dei contribuenti e dei loro consulenti portano le PA ad avere quantità di informazioni sempre maggiori. Anche il PNRR mira alla digitalizzazione e all’interoperabilità delle banche dati. Ed ecco allora intervenire con specifico provvedimento il Governo che nell’ambito del Decreto capienze (Decreto Legge 139/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 241 dell’8 ottobre 2021) destinato a disciplinare anche le riaperture delle discoteche.

La norma specifica particolari aspetti relativi al trattamenti dei dati da parte degli enti pubblici, incoraggiando l’incrocio delle banche dati in uso alle varie amministrazioni allo specifico fine di evidenziare aspetti collegati a probabile evasione fiscale. Sono stati anche ridotti a 30 giorni i termini per l’espressione dei pareri del Garante in merito al PNRR.

E non è finita perché sono in arrivo anche altri strumenti per l’analisi dei dati del contribuente. Il quadro è quindi destinato a cambiare molto nei prossimi mesi.

Privacy, cosa dice il Decreto capienze

All’art. 9 del D.L. citato viene disposta la seguente modificazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) All’articolo 2-ter: 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, e’ sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano”.

Decreto Capienze, la privacy sottomessa al pubblico interesse: cosa cambia e cosa si rischia

In poche parole il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica – comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell’elenco Istat, ad esempio le Agenzie fiscali – così come da parte di una società a controllo pubblico o di un organismo di diritto pubblico – è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.

Il decreto ora è in fase di conversione e in Parlamento tutti gli esperti privacy si sono espressi negativamente; possibili quindi alcune modifiche al testo.

Gli altri strumenti di lotta all’evasione

Per completare la disciplina di cui sono allo studio altri due strumenti, che potrebbero modificare quelli già messi a disposizione della lotta all’evasione dalla Manovra 2020.

Uno è il dossier sulla fattura elettronica, per cui la norma approvata circa 2 anni fa punta a consentire un utilizzo più ampio nel tempo (8 anni) e nella quantità di dati (non solo quelli strettamente fiscali). A fine giugno l’agenzia delle Entrate e il Garante avevano fatto sapere dei passi compiuti per arrivare a soluzioni condivise per la gestione e la memorizzazione delle fatture elettroniche sia relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra operatori economici (B2B), sia relative a operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (B2C).

Allo studio anche l’assoggettamento a tale obbligo anche per i soggetti forfettari.

L’anonimetro

L’altro fronte aperto è rappresentato dall’anonimometro, ossia la possibilità di pseudoanonimizzare i dati presenti in Anagrafe tributaria per l’analisi del rischio evasione e definire dei parametri su cui poi andare a calare i controlli. Di conseguenza ogni cittadino potrebbe rispondere delle differenza tra l’ammontare delle spese effettuate e le entrate di un certo periodo.

Lotta all’evasione fiscale e antiriciclaggio

La diretta utilizzabilità ai fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività antiriciclaggio è ormai sancito dal contenuto del D.Lgs. n. 231/2007. Tuttavia, i dati derivanti dall’attività di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette possono essere utilizzati solo nel rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza del segnalante. L’articolo 9, comma 9 del  D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125  che ha integrato e modificato il D.Lgs. 231/2007 ha sancito che “i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti”. I dati e gli elementi da utilizzare possono derivare:

  1. dalle ispezioni e dai controlli antiriciclaggio
  2. dall’approfondimento investigativo delle informazioni ricevute in ambito di cooperazione internazionale  e delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dall’U.I.F. .

La prassi operativa della Guardia di Finanza, infatti, prevede l’utilizzo in modo diretto in una verifica o di un controllo fiscale dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite in esecuzione di  ispezioni e controlli antiriciclaggio, ovvero in fase di sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta (e delle informazioni ricevute in ambito di cooperazione internazionale), senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l’attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui ai DD.P.R. nn. 633/1972 e 600/1973.

Nel dettaglio, la direttiva della Guardia di Finanza ha indicato – anche sulla base di preliminari contatti con il Dipartimento Tesoro del M.E.F. – alle Unità operative specifiche indicazioni sulle modalità da attuare nelle ipotesi di trasferimento negli atti delle ispezioni fiscali dei dati e delle notizie acquisiti a seguito di attività antiriciclaggio. Pertanto, nelle ipotesi di ispezioni  o controlli antiriciclaggio, tale travaso deve essere realizzato soltanto e tassativamente a conclusione di tutte le attività che i Reparti sono tenuti ad eseguire al fine della verifica del corretto assolvimento, da parte dei soggetti obbligati, degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, sempreché le informazioni medesime non siano confluite in un procedimento penale, poiché, in tale ultima evenienza, il loro utilizzo ai fini fiscali è soggetto alla diversa disciplina prevista dai richiamati artt. 63 del D.P.R. n. 633/1972 e 33 del D.P.R. n. 600/1973.

Viceversa, nel caso di approfondimenti investigativi di segnalazioni di operazioni sospette (SOS) la circolare della Guardia di Finanza individua la necessità che la trasmigrazione degli elementi probatori avvenga, in primo luogo, nel rispetto del divieto di comunicazione di cui all’art. 39, comma 1, del decreto antiriciclaggio, si concretizzi esclusivamente a seguito dell’avvenuto e definitivo completamento delle procedure di cui al citato art. 9, comma 4, lett. b).

La tutela del segnalante

Il menzionato utilizzo dei dati antiriciclaggio, in nessun caso, deve determinare l’inserimento in qualunque atto del controllo o della verifica fiscale, compresi quelli redatti in fase di programmazione o preparatoria dell’intervento ispettivo, di ogni tipo di riferimento che, anche in via indiretta, possa disvelare l’identità del segnalante. I dati acquisiti nel corso delle ispezioni e dei controlli antiriciclaggio ai sensi del dell’art. 34, comma 1, del decreto antiriciclaggio sono quelli conservati nell’apposito fascicolo dai soggetti obbligati.

In particolare, ai sensi dell’art. 31co. 2, secondo periodo, la documentazione conservata dai soggetti obbligati deve consentire, almeno, di ricostruire univocamente i seguenti dati:

“a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico;

b) i dati identificativi, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 o mediante procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale, del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

b-bis) la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all’articolo 21, con le modalità ivi previste [registro dei titolari effettivi];

c) la data, l’importo e la causale dell’operazione;

d) i mezzi di pagamento utilizzati”.

La documentazione necessaria

La documentazione conservata nel fascicolo deve consentire, tra l’altro, di acquisire i seguenti dati e informazioni:

  1. con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale:
  • la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale ed estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale o, per le persone giuridiche, partita Iva) e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
  • scopo e natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  • scritture e documentazione, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, relative alle operazioni, ai rapporti continuativi e alle prestazioni professionali;
  1. con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a euro 15.000,00, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che realizzino un’operazione frazionata:
  • la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

In particolare, tra tutte informazioni, possiamo menzionare alcune e che maggiormente sono soggette all’attenzione degli organi di controllo ed in particolare:

  • dati identificativi del titolare effettivo di una prestazione professionale. Tale dato potrebbe, per esempio rendere operativa la presunzione di esterovestizione societaria prevista dall’art. 73, co. 5-bis, del TUIR o potrebbero essere utilizzati per individuare casi di interposizione ex art. 37, co. 3, del D.P.R. n. 600/1973, nella misura in cui tali informazioni siano idonee ad individuare la persona fisica o le persone fisiche, che in ultima istanza, possiedono il reddito oggetto dell’accertamento. Tale elemento potrebbe essere utile anche ai fini di evidenziare una diversa capacità contributiva in capo al titolare effettivo;
  • i dati riguardanti lo scopo e la natura prevista della prestazione professionale potrebbero porre in luce, con riguardo a particolari operazioni societarie, l’esistenza di motivazioni fiscali in termini di risparmio d’imposta prevalenti/esclusive rispetto alle eventuali altre ragioni economiche (extra-fiscali), con conseguente possibilità ad opera dell’Amministrazione finanziaria di qualificare, al ricorrere degli altri presupposti, l’operazione come abusiva ex art. 10-bis L. n. 212/2000.

Utilizzo dei dati per le indagini

Con riferimento, invece, all’utilizzo dei dati acquisiti dall’approfondimento investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, di recente il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato una specifica direttiva volta, tra l’altro, a assicurare che, le relative informazioni possono condurre a rilievi di natura tributaria ovvero valorizzati in altre attività di polizia economico-finanziaria, anche già in corso.

In particolare si evince che i militari che hanno svolto le attività antiriciclaggio procederanno a redigere (con tempestività) un apposito appunto informativo, nel quale si riporterà, oltre all’indicazione del fascicolo SIVA che ha originato la trattazione, il contenuto della movimentazione finanziaria segnalata (senza nessun riferimento al nominativo del segnalante) e le eventuali ulteriori notizie suscettibili di ulteriori approfondimenti acquisite nel corso delle investigazioni preliminari.

Inoltre, secondo le direttive operative fornite dalla Guardia di Finanza, tale appunto rimane riservato e non viene mai utilizzato in fase operativa per muovere rilievi o contestazioni dirette, ma solo come spunto informativo per mirare gli accertamenti in modo opportuno, ai fini della scoperta e dell’acquisizione in via autonoma di dati, elementi oggettivi, fonti di prova e riscontri di eventuali violazioni amministrative, tributarie e penali.

La liceità del trattamento

Nell’ipotesi in questione è assolutamente evidente che il trattamento dei dati personali, per finalità antiriciclaggio, trovi il suo fondamento nell’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, determinandone la completa liceità, a fronte, altresì, della mancanza di consenso. Per completezza della trattazione è necessario evidenziare anche che la premessa del Decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2015/849, evidenzia che il trattamento dei dati personali, per scopi Antiriciclaggio, è lecito in quanto la relativa base giuridica può rinvenirsi nell’interesse pubblico dell’economia. Come testualmente riportato nella premessa del decreto attuativo, “le ragioni del nuovo intervento riguardano la necessità di rafforzare il mercato interno riducendo la complessità transfrontaliera, di contribuire alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l’integrità del sistema finanziario e di salvaguardare la prosperità economica dell’Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale”.

Conclusioni

Alla luce di tutto quanto indicato in precedenza e con particolare riferimento all’evoluzione normativa della lotta all’evasione è possibile sostenere che il raccordo tra i dati in possesso delle varie pubbliche amministrazioni nonché quelle detenute dai soggetti obbligati alle procedure previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio pone sempre maggiori strumenti in mano agli organi di accertamento fiscale al fine di recuperare materiale imponibile per le casse dello Stato.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati