DOMANDA
Volevo conferma che la sanzione per l’invio tardivo di una fattura elettronica entro 30 giorni dalla scadenza è 1/10 di euro 500 se ha inciso sulla liquidazione/versamento dell’iva 1/10 di euro 250 se non ha inciso sulla liquidazione/versamento dell’iva ( esempio nota di credito per fattura non imponibile art. 8)
Non esiste il ravvedimento sprint per la fatturazione elettronica?
Michela DeFranceschi
RISPOSTA
La riduzione ad 1/10 della sanzione, prevista dal comma 1, lettera a) dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997, opera solo nelle ipotesi in cui si verta in materia di versamenti, non di omissioni (…nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto…). Per la ipotesi da lei formulata può trovare applicazione la successiva lettera a-bis) che riguarda “…la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo …”, e che concede la riduzione ad 1/9 della sanzione minima se il “ravvedimento” viene perfezionato entro 90 giorni. Non è applicabile il ravvedimento sprint.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome