fatturazione elettronica

E-Fattura, ecco cosa chiarisce la circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate e perché non basta

Una circolare spiega che la trasmissione telematica dei dati delle fatture elettroniche è sostanzialmente superata dalla trasmissione delle fatture attive e passive trasmesse tramite il Sistema di Interscambio per evitare la trasmissione dei dati (ex spesometro). Tuttavia non è ancora l’intervento legislativo di cui il mercato ha bisogno per decollare

Pubblicato il 08 Feb 2017

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 7 febbraio 2016 ha fornito alcuni chiarimenti che erano necessari in applicazione delle normative contenuta nell’art.1, co.3, del Decreto Legislativo n.127 del 5 agosto 2015 e nell’art. 21 del Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010, relativamente alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, tenendo conto anche del provvedimento “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127” che tra le altre cose aveva:

– indicato quali dati delle fatture emesse e delle fatture ricevute e registrate e delle bollette doganali che devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate dopo l’esercizio dell’opzione,

– definito il formato e le regole di compilazione della comunicazione con la quale tali dati devono essere organizzati,

– indicato le modalità di trasmissione dei dati delle fatture.

Viene specificato, con riferimento al dato da indicare nel campo “Natura” dealle fatture emesse che esso deve essere valorizzato in luogo del campo “Imposta” mediante una particolare codifica se il soggetto cedente o prestatore non ha indicato l’imposta in fattura in quanto ha indicato l’annotazione prevista dalla normativa. Le diciture da indicare in fattura sono quelle della seguente codifica:

  • Operazioni escluse N1 – escluse ex art. 15
  • Operazioni non soggette N2 – non soggette
  • Operazioni non imponibili N3 – non imponibile
  • Operazioni esenti N4 – esente
  • Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fatture N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura
  • Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge N6 – inversione contabile (reverse charge)
  • Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva N7 – Iva assolta in altro Stato UE

Per le fatture ricevute il campo “Natura” può essere compliato con le stesse codifiche sopra indicate con l’eccezione per le fatture ricevute che contengono l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)”, per le quali vanno obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”, oltre all’indicazione del campo “Natura” valorizzato con “N6”

Inoltre la circolare 1/E ha chiarito anche che le informazioni da trasmettere comprendono:

– le fatture emesse, comprese quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi,

– le fatture ricevute bollette doganali, comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio cosiddetto dei “minimi”,

– le note di variazione relative ai predetti punti,

– mentre non comprendono i dati contenuti in altri documenti come, ad esempio, la scheda carburante.

La circolare, dopo aver definito il contenuto di alcuni campi relativi alla natura dell’operazione ed al contenuto dei dati del documento, evidenzia che può essere fornito il dato relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. Nel ricordare che esso è facoltativo e riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi per l’acquirente persona fisica che non esercita attività di impresa, arte o professione.

Per quanto riguarda i campi relativi alla “stabile organizzazione” ed al “rappresentante fiscale” la circolare che devono essere inseriti i dati identificativi se questi sono presenti in fattura.

Analogamente anche per le bollette doganali devono essere indicati i dati del cedente a condizione che siano presenti nel relativo documento, diversamente vanno indicati i dati dell’Ufficio Doganale in cui è stata emessa la relativa bollette.

Inoltre è chiarito che per le fatture di acquisto e/o vendita di importo inferiore ad euro 300,00, che possono essere registrate mediante un documento riepilogativo, vale comunque l’obbligo di comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.

Un chiarimento importante fornito dalla circolare riguarda il regime forfettario delle associazioni sportive dilettantistiche (ex lege n.398/91) per le quali è stato indicato che essi devono trasmettere i dati delle fatture emesse, mentre per le fatture ricevute i dati non devono trasmessi in quanto tali soggetti sono esonerati dall’obbligo della registrazione.

La circolare in esame illustra poi alcuni aspetti collegati alla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” il cosiddetto spesometro (ex art.21 del Decreto Legge n.78 del 31 maggio 2010).

Innanzitutto è indicato che i dati delle fatture ai fini delle trasmissioni opzionali, di all’art.1, co. 3, del D.Lgs. n.127/2015, valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del Decreto Legge n.78/2010.

Per i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione ex art.1, co. 3, del D.Lgs. n.127/15, è possibile utilizzare il Sistema di Interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche e, conseguentemente i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute siano fatte transitare dal Sistema di Interscambio, il contribuente potrà inviare i dati relativi alle altre fatture e, se ciò risultasse più agevole, anche quelli di tutte le fatture, semplificando quindi gli adempimenti collegati alle comunicazioni.

Per quanto riguarda i produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle di cui all’art. 36, co. 8-bis del Decreto Legge n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012) è chiarito che essi assolvere all’obbligo di comunicazione mediante l’utilizzo di una modalità che sia compatibile con il regime semplificato applicabile di cui all’art.34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972.

Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, in conseguenza dell’obbligo di fatturazione mediante trasmissione utilizzando il Sistema di Interscambio, è indicato l’esonero dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute, mentre permane logicamente l’obbligo di invio dei dati delle fatture e delle note di variazione emesse nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni che non siano transitate dal Sistema d’Interscambi.

Passando ai contribuenti che sono accedono al regime forfettario (ex art.1, co.54-89, Legge 190 del 23 dicembre 2014) la circolare chiarisce che essi sono esonerati dall’invio dei dati di tutte le fatture perché il loro particolare regime fiscale prevede che essi non abbiano adempimenti connessi alle fatture ed all’Iva (sua indicazione in fattura, sua detrazione per gli acquisti, registrazione dei documenti e presentazione della dichiarazione Iva).

Anche per i contribuenti minimi, altro regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, è chiarito che essi non sono obbligati all’invio dei dati delle fatture,

La circolare infine pone l’attenzione sui contribuenti con operazioni straordinarie o altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti… è precisato che il soggetto avente causa deve procedere alla trasmissione di distinte comunicazioni in cui siano indicati:

– i dati delle sue fatture,

– i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;

– i dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.

Nel complesso la circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito delle risposte ad alcuni dei quesiti che la dottrina aveva formulato, ma va osservato che altri dubbi permangono e ci auguriamo che quanto prima siano risolti con nuove indicazioni in merito ai comportamenti da tenere da parte dei contribuenti. Una circolare non può infatti sostituirsi a una norma di legge per risolvere il “pasticcio” che si è creato di due leggi che regolano la medesima materia con previsioni benefici, incentivi e sanzioni differenti. Questo non va bene per il mercato, per i contribuenti e per tutti gli operatori economici che operano in quell’ambito.

Serve un nuovo testo di legge che renda anche più interessante il suo utilizzo magari introducendo l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica nel settore privato, avviando un percorso graduato in un periodo di 2 anni coinvolgendo prima le grandi imprese, l’anno successivo le medie e infine, l’anno seguente, le piccole imprese ed i professionisti (sul modello di quanto sta accadendo in Francia). Il mercato ha bisogno di regole certe e chiare.

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