L'analisi

Il domicilio digitale: PEC e servizi di recapito certificato

Approfondiamo il rapporto tra la PEC e il domicilio digitale, alla luce della normativa attuale e dello scenario futuro che si prospetta per queste innovazioni

Pubblicato il 09 Apr 2020

pec-posta_408362719

Tra i passaggi fondamentali su cui si basa la digitalizzazione del Paese, ci sono l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), l’identità digitale e il domicilio digitale. Quest’ultimo rappresenta il luogo virtuale mediante il quale si possono scambiare comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Approfondiamo il rapporto cruciale esistente tra ANPR, identità e domicilio digitale evidenziando possibili evoluzioni di quest’ultimo attraverso la PEC – Posta Elettronica Certificata e i servizi elettronici di recapito certificato qualificato stabiliti nel regolamento europeo 910/2014 (eIDAS).

Ricordiamo intanto che il domicilio digitale è stabilito nel Codice dell’amministrazione digitale già nelle definizioni (articolo 1, comma 1, lettera n-ter) dove si specifica che è eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito nel regolamento eIDAS.

La stabilità giuridica della PEC

La PEC è la fattispecie giuridica più stabile tra quelle utilizzate per i servizi legati alla trasformazione digitale. Infatti la PEC nasce giuridicamente all’inizio del 2005 (11 febbraio) con il DPR 68 e ha una longevità giuridica e tecnica superiore ad ogni altra fattispecie normativa e tecnica di supporto alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione; infatti dalle origini ad oggi pochissime sono state le modifiche al sistema PEC che è rimasto pressoché identico a quello originale.

Il mercato ha risposto alle esigenze operative e alle necessità derivanti dagli obblighi di legge rispondendo prima con una forte diffusione di caselle e poi, via via, con l’aumento delle comunicazioni a supporto dei processi telematici, della fatturazione elettronica, della comunicazione tra amministrazioni e tra imprese. L’espressione “ho inviato una PEC” è diventata simbolo dell’avvenuto adempimento dell’operazione e magari anche del passaggio di responsabilità del generico procedimento dal mittente del messaggio al destinatario dello stesso. La PEC presenta qualche vizio di gioventù che non sembra però rallentarne la costante diffusione e l’utilizzo sempre più ampio anche nel servizio privato.

Parliamo dell’inopportuno utilizzo della PEC come protocollo di trasferimento file, della mancanza di certezza dell’identità del mittente a causa dello scarso sviluppo del PEC Identifier e, in tempi recenti, dell’uso della PEC come veicolo di malware ovvero come bersaglio di importanti attacchi di pirateria informatica. La PEC sembrava abrogata dal primo gennaio 2019 per venire sostituita come principio giuridico dal domicilio digitale, ma così non è stato e l’abrogazione è stata rinviata all’emissione di un decreto. All’entrata in vigore del medesimo la PEC verrà abrogata a livello primario (delegificata) per vivere come supporto operativo del domicilio digitale.

Servizi elettronici di recapito certificato

Nella definizione di domicilio digitale alla PEC si affiancano i servizi elettronici di recapito certificato qualificati (SERCQ). I SERC sono stabiliti nella Sezione 7 a loro specificamente dedicata del regolamento eIDAS. Gli articoli sono il 43 e il 44 rispettivamente rubricati “Effetti giuridici di servizio elettronico di recapito certificato” e “Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati”. Si rimanda al testo della norma per i dettagli. In questa sede è comunque utile riportare il testo del paragrafo 2 dell’articolo 43, in quanto descrittivo degli effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ):

“2. I dati inviati e ricevuti mediante servizio elettronico di recapito certificato qualificato godono della presunzione di integrità dei dati, dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell’ora dell’invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.

Come è noto le normative comunitarie sono tecnologicamente neutre in conformità al diritto comunitario. Quindi i SERC possono essere realizzati operativamente sia tramite sistemi di tipo “postale” che sistemi che garantiscono i requisiti richiesti dal regolamento eiDAS tramite web services. In questo caso parliamo di protocolli “non postali”. Altro elemento cruciale da ricordare è nella lettera c) dell’articolo 44, paragrafo 1.

“1. I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti: c) garantiscono l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati”. La traduzione è scorretta come risulta evidente dal testo inglese della medesima norma: “c) they ensure the identification of the addressee before the delivery of the data”. Delivery non è trasmissione ma recapito dei dati e questa circostanza modifica significativamente gli aspetti realizzativi di un SERC.

Queste regole impongono di definire un’identità digitale a mittente e destinatario. In Italia oggi abbiamo a supporto dell’identità digitale “forte” (strong authentication) la Carta d’Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e lo SPID. La qualifica dei SERC è indispensabile per avere l’equivalenza alla PEC nel domicilio digitale. Ad oggi in Italia non è possibile qualificare questo servizi per la mancanza dello specifico schema (che invece è disponibile per certificati digitali e marche temporali).

La diffusione della PEC e il domicilio digitale

A partire dal 2006, con l’accreditamento dei primi soggetti gestori della Posta Elettronica Certificata (PEC) la Legislazione italiana ha introdotto una serie di obblighi normativi che hanno, man mano, favorito la diffusione della PEC individuata comunemente anche come raccomandata elettronica pur essendo normativamente equivalente alla notifica cartacea a mezzo posta. Tra gli obblighi è utile ricordare il legame tra una casella di PEC e il protocollo informatico, i processi telematici, scambi di informazioni tra banche e amministrazioni come il Ministero dell’Economia, la trasmissione al fisco delle fatture elettroniche e l’obbligo per le imprese e i professionisti iscritti agli albi di disporre di una casella di PEC.

L’ultima versione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ha ulteriormente rafforzato il ruolo della PEC introducendo il domicilio digitale. Questo può essere realizzato mediante una casella di PEC o mediante l’analoga fattispecie comunitaria del Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato (SERC Qualificato). Nei fatti, l’assenza di normativa esecutiva a livello comunitario sui SERC impone per il domicilio digitale l’utilizzo della PEC. Il sopra citato CAD stabilisce anche che, con scadenza non predefinita, di dotare di un domicilio digitale tutti i cittadini italiani applicando il principio che in un mondo digitale anche il domicilio del cittadino deve esserlo. Questa azione sarà stabilita con apposito decreto e per gestire l’inevitabile divario digitale lo stesso decreto stabilirà come “intermediare” il domicilio digitale ai soggetti non in grado di utilizzare le tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione.

Negli ultimi mesi del 2018 e nei primi del 2019 l’ente di standardizzazione europeo ETSI ha pubblicato un gruppo di standard che consentono di attivare i SERC stabiliti nel regolamento europeo 910/2014 (eIDAS) e quindi di attivare la raccomandata elettronica europea unica e interoperabile tra Stati membri o generici realizzatori denominata Registered Electronic Mail (REM). La piena applicazione della REM comunitaria con eventuali obblighi per gli Stati membri necessita di un apposito provvedimento della Commissione Europea (Decisione di Esecuzione). Tale provvedimento certamente non è ipotizzabile prima del terzo trimestre 2020 visto l’insediamento della nuova Commissione a fine 2019. In ogni caso la normativa nazionale ha sospeso l’abrogazione della PEC, prevista per il primo gennaio 2019, in attesa di nuove regole conformi al regolamento europeo.

Domicilio digitale: lo scenario futuro

La completa attuazione del domicilio digitale richiede il completamento dell’ANPR. Il CAD stabilisce che a seguito di questo evento si provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell’ Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato. Questi domicili sono ulteriori di quelli già disponibili nell’Indice Nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC). Si ricorda che questi soggetti sono obbligati ad avere un indirizzo di PEC. In sintesi, a regime, si avrà un indice nazionale e tutti gli attori potranno dialogare tra loro e con la PA (tramite l’indice denominato IPA).

Gli articoli dal 6 al 6-quinquies del CAD forniscono il quadro della situazione. L’articolo 3-bis del CAD stabilisce le regole che pongono in relazione identità digitale e domicilio digitale. Nel comma 3-bis si stabilisce che dovrà essere emanato un decreto mediante il quale è stabilita la data a decorrere della quale i soggetti ai quali si applica il CAD e quelli che non hanno un domicilio digitale comunicano esclusivamente in forma elettronica.

Naturalmente con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai soggetti appena citati è reso disponibile un domicilio digitale e viene gestito l’eventuale divario digitale per i soggetti che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale. Alla data non appare probabile e ragionevole l’abbandono della PEC (visti i miliardi di messaggi scambiati tramite essa). Certamente il Legislatore nazionale ha in atto modifica delle regole di accreditamento e vigilanza dei gestori PEC a quelle comunitarie (tra l’altro è previsto l’azzeramento del capitale sociale per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per SPID, la PEC e la conservazione digitale).

Il medesimo Legislatore dovrà decidere come gestire gli obblighi comunitari che verranno sui SERC e come questi si dovranno porre rispetto alla PEC. Non è utile ignorarli, visto anche il CAD (articolo 1, comma 1-ter “ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato”. Oggi ci sono una quindicina di soggetti stranieri qualificati ai sensi di eIDAS che possono operare in operare in Italia. Questi soggetti potrebbero contestare l’obbligo di utilizzo pratico della PEC quindi non sembra sostenibile la tenuta di due sistemi paralleli anche se eradicare la PEC appare estremamente complesso e quindi è indispensabile valutare un sistema di “traduzione” di formati tra PEC e REM. Gli standard emessi da ETSI consentono tale convivenza in modo sostenibile ma ovviamente da realizzare.

Conclusione

In conclusione si può affermare che il Legislatore italiano dovrebbe modificare la normativa PEC per convergere a passi predefiniti verso regole organizzative e tecnologiche di natura comunitaria. Certamente, a normativa vigente, si assisterà a una convergenza dell’accreditamento per i gestori di PEC verso le regole di qualifica comunitarie. In tempi brevi ci saranno valutazioni di gap analysis tra PEC e SERC “postali”.

Infine si dovrà decidere quale identità digitale si adotterà per i SERCQ o se semplicemente lo si farà per la PEC. Il decollo del domicilio digitale e della comunicazione elettronica per tutti nel medio periodo sarà certamente tramite PEC che, se ci saranno obblighi comunitari, conviverà con i SERCQ.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3