L'analisi

Legge di bilancio 2021, esterometro e scontrino elettronico: cosa cambia

Approfondiamo i cambiamenti inseriti nella bozza della Legge di bilancio 2021 relativamente ad alcune misure fiscali: da sottolineare tuttavia come inasprimento delle sanzioni e riduzione dei termini rischino di trasformare le modifiche presentate come semplificazioni in nuove sfide per i contribuenti

Pubblicato il 23 Nov 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

opzione donna

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di bilancio 2021 che adesso inizierà il suo iter parlamentare. Dal punto di vista fiscale, si constata che nel provvedimento di semplificazioni non c’è traccia, anzi vengono ridotti a scapito del contribuente i termini per alcuni adempimenti e vengono inasprite le sanzioni. Nulla di nuovo, ma, per favore, non chiamiamole “semplificazioni”.

Analizziamo i provvedimenti riguardanti le frodi con l’utilizzo di plafond falsi (art.188), alcune cosiddette “semplificazioni fiscali” (art. 197) e la modifica alle disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art.199 – scontrino elettronico ).

Contrasto alle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond – IVA

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, che consente ai soggetti che hanno effettuato cessioni alla esportazione per importi superiori al 10% del volume d’affari complessivo, di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sino a concorrenza delle cessioni alla esportazione effettuate nell’anno solare precedente (metodo c.d. plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (metodo c.d. plafond mobile). Ciò è previsto anche dall’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972.

La normativa attuale prevede che la possibilità di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta risulti da apposita dichiarazione trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, i cui estremi devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Nel caso in cui dai controlli emergessero irregolarità, al contribuente sarà inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. In particolare, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del DPR 633/1972. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione delle misure sopra indicate.

Semplificazioni per la tenuta dei registri IVA

Ai contribuenti che hanno optato per la liquidazione ed il versamento dell’IVA trimestralmente[1], sarà permesso di annotare le fatture emesse nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Questa “semplificazione” non rappresenta però una novità e dovrebbe essere coordinata con:

  • quanto disposto da anni dal D.L. 127/2015 e, in particolare, all’articolo 1, comma 3-bis, secondo cui “I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo (e a maggior ragione quindi coloro che trasmettono le fatture elettroniche al sistema di Interscambio, n.d.r.) sono esonerati dall’obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;
  • con la previsione dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 127/2015, che già prevede che dall’anno 2021, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, liquidazione periodica dell’IVA e la dichiarazione annuale dell’IVA.

Ad essere onesti forse anche le due norme sopra citate necessiterebbero di coordinamento, posto che la seconda delle due è assorbita di fatto dalla prima. Probabilmente il legislatore dovrebbe prendere atto che le fatture elettroniche e, in ogni caso, i dati rilevanti ai fini contabili, sono e resteranno in possesso dell’Agenzia delle Entrate, per cui i c.d. registri IVA non hanno più alcuna ragione di esistere, essendo sostituiti dall’intero database dei dati rilevanti ai fini IVA delle fatture elettroniche. Piuttosto avrebbe senso introdurre, in luogo dei registri IVA, un sistema di integrazione telematico che possa permettere di rendere esplicito il percorso tra l’IVA astrattamente detraibile, quale risulta dalle fatture elettroniche, e quella effettivamente detraibile per effetto dei limiti alla detrazione, soggettivi ed oggettivi.

Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (esterometro – operazioni transfrontaliere)

La legge di Bilancio interviene anche sul cosiddetto esterometro, integrando la norma contenuta nell’art.1, comma 3-bis, prevedendo che per operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica. Si tratta in sostanza di un modo diverso di trasmettere i dati delle operazioni c.d. transfrontaliere, adempimento già esistente e regolamentato[2] introdotto dall’art.1, comma 3-bis sopra citato, e precisamente al punto 9.2, in cui è già stato previsto che “La comunicazione … è facoltativa per tutte le operazioni … per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.”

Le novità legislative prevedono che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere attive venga effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, e che la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere passive sia effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. Anche per questo adempimento sembra che si voglia far passare per semplificazione qualcosa che già esiste ma per cui vengono fissati tempi più stringenti, considerato che attualmente i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni attive – qualora il soggetto non si sia avvalso della facoltà di emettere comunque la fattura elettronica anche se non obbligato – sono più ampi e fissati indistintamente per le operazioni attive e passive “… entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.”

Modifiche al sistema sanzionatorio per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere

Il decreto Bilancio prevede l’inasprimento delle sanzioni per la omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Ecco le norme comparate.

Omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Testo attuale (operativo sino al 31/12/2021)Modifiche Legge Bilancio (operative dall’1/1/2022)
Previsione di una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Previsione di una sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati

Commercianti al minuto: meno tempo per emettere la fattura elettronica

La modifica normativa che appare più importante è quella che vorrebbe intervenire inserendo alla fine dell’articolo 2, comma 5, del Decreto Legislativo 127/2015, il seguente periodo: “La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione”. Poiché tra “i documenti” a cui si riferisce la norma ci sono anche le fatture, dalla modifica scaturirebbe che i commercianti al minuto non potrebbero più beneficiare del termine di 12 giorni per la emissione della fattura qualora i clienti ne facessero richiesta, facoltà che invece è attribuita ordinariamente per tutte le altre tipologie di operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 21 comma 4 del DPR 633/1972.

Viene inoltre differita dal primo gennaio 2021 al primo luglio 2021 la possibilità di sostituire la emissione del documento commerciale e la trasmissione dei corrispettivi qualora le transazioni avvengano con metodi di pagamento di pagamento (carte di credito, bancomat, pos, etc.) che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Un’ultima parte dei provvedimenti riguarda la più analitica articolazione ed armonizzazione delle sanzioni in materia di corrispettivi telematici.

Conclusione

In un Paese in piena crisi pandemica ed economica diventano sempre più strategicamente improrogabili la razionalizzazione delle procedure e lo sfoltimento degli adempimenti e della burocrazia. Non si può in questa sede che confermare la certezza che il compito di semplificare non possa essere affidato a chi sino ad oggi ha contribuito a complicare il sistema normativo, utilizzando spesso l’inasprimento delle sanzioni e la complicazione degli adempimenti come mezzo ordinario per tentare di organizzare un contrasto all’evasione che definire inefficiente ed inefficace sarebbe riduttivo.

I ristretti tempi a disposizione per completare l’iter parlamentare della Legge di Bilancio probabilmente indurranno il governo a porre la fiducia e ci troveremo di fronte ad un’altra occasione sprecata. L’argomento “semplificazione” deve essere affrontato rimettendo le questioni ai tavoli tecnici condivisi che nel passato hanno contribuito a realizzare una vera svolta nel sistema regolamentare ed interpretativo. Un ruolo importante potrebbe essere giocato dal Forum Italiano per la fatturazione Elettronica, a cui nel tempo sono stati devoluti aspetti e questioni che poi si sono rivelati strategici, e che al suo interno possiede tutte le risorse idonee a dare il contributo necessario al Paese.

__

Note

  1. Ossia coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività
  2. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 Aprile 2018

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