ia e giustizia

L’IA può prevenire i crimini, ma anche commetterli: le sfide per il diritto



Indirizzo copiato

Il possibile uso di sistemi intelligenti sia per la prevenzione e il contrasto di fenomeni illeciti, sia per la commissione di fatti penalmente rilevanti apre nuovi interrogativi e sfide, anche di carattere giuridico, che impegneranno istituzioni, imprese, tecnici e operatori del diritto negli anni a venire

Pubblicato il 19 giu 2023

Andrea Puccio

Founding partner Puccio Penalisti Associati




La sempre maggiore diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attuale contesto socio-economico rappresenta sicuramente una delle sfide più interessanti degli ultimi anni, non solo per imprenditori e stakeholders, ma anche per gli operatori del diritto.

La regolamentazione normativa di tale fenomeno, infatti, richiede un’ampia conoscenza del funzionamento di queste tecnologie, nonché una profonda comprensione dei potenziali rischi che il loro sviluppo può generare.

Proprio nel tentativo di fornire ai Paesi dell’Unione un apparato normativo uniforme in materia, il Legislatore dell’Unione ha predisposto una bozza di Regolamento Europeo – il cosiddetto Ai Act[1] – che mira a disciplinare l’utilizzo delle intelligenze artificiali da parte di soggetti privati e autorità pubbliche, nonché a gestire la loro produzione e commercializzazione nel contesto unionale e a prevedere uno specifico regime di responsabilità per produttori e fornitori.

Del resto, tali tecnologie stanno trovando trasversale applicazione in tutti gli ambiti dell’attività imprenditoriale e della vita umana, da quello medico e finanziario ai social network e alla moda.

L’IA nei settori del diritto e della giustizia penali

Tra i vari settori interessati dalle intelligenze artificiali, figurano anche quelli del diritto e della giustizia penali.

Il tema è quanto mai attuale ed è carico di implicazioni sia per quanto attiene al possibile utilizzo di sistemi intelligenti per la prevenzione e il contrasto di fenomeni illeciti, sia per quanto concerne la commissione di fatti penalmente rilevanti attraverso (o ad opera) di tali tecnologie.

Con riferimento al primo punto, è noto come i sistemi di intelligenza artificiale possano rappresentare un valido strumento sia per coadiuvare le autorità giudiziarie nell’espletamento delle loro attività, sia per contrastare e prevenire la commissione degli illeciti penali.

Sotto tale profilo, in particolare, lo stesso Parlamento Europeo ha approvato, il 6 ottobre 2021, una Risoluzione non vincolante, avente ad oggetto “L’intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale”, sottolineando come tale tecnologia offra grandi opportunità nelle azioni di contrasto a peculiari fattispecie criminose, quali i reati finanziari e quelli di riciclaggio e finanziamento al terrorismo[2].

Di contro, come anticipato, il crescente utilizzo delle macchine intelligenti da parte di privati e aziende presenta – e potrebbe presentare sempre più, in futuro – profili di rischio legati alla commissione di illeciti attraverso tali tecnologie o, addirittura, da parte delle stesse.

Tale ultimo scenario potrebbe aprire ad una rimodulazione o ad un ampliamento dei criteri ordinari di imputazione della responsabilità penale, che, pensati per un diritto penale tradizionale, “della persona”, potrebbero apparire difficilmente applicabili ai reati commessi da/attraverso le intelligenze artificiali e generare, conseguentemente, un “vuoto di tutela” dinnanzi a tali manifestazioni criminose.

La questione, lungi dall’essere meramente speculativa, porta con sé una serie di implicazioni pratiche. Come noto, i sistemi di intelligenza artificiale sono caratterizzati da un sempre crescente grado di autonomia, tale da rendere, in alcuni casi, complesso persino prevederne in toto le azioni.

In un futuro non troppo distante, pertanto, potrebbe porsi il tema di dover determinare fino a che punto un illecito sia addebitabile all’umano e dove, invece, finisca per ricadere fuori dalla sua sfera di controllo.

Per tale ragione, è necessario comprendere come le disposizioni unionali intendano affrontare le questioni poste dall’avvento dell’intelligenza artificiale, nella sua doppia veste di strumento di prevenzione e contrasto del crimine e di mezzo, da un lato, o autore, del reato, dall’altro.

L’intelligenza artificiale come strumento di prevenzione e contrasto del crimine

Come si evince dalla predetta Risoluzione, il Legislatore europeo ritiene che lo sviluppo e la progettazione dei sistemi di intelligenza artificiale possa rappresentare un supporto importante per le autorità giudiziarie e amministrative nell’attività di prevenzione e contrasto del crimine.

La suddetta indicazione, del resto, si ritrova anche in numerosi studi condotti sulle applicazioni di tali tecnologie nel contesto giudiziario[3]. Si fa riferimento, in primis, a quelle forme di “giustizia predittiva” in cui la macchina elabora una serie di dati statistici basati su provvedimenti precedentemente emessi in casi analoghi, per poi pervenire, a propria volta, ad una “decisione” sulla vicenda oggetto di giudizio.

Questo processo – basato sul cosiddetto machine learning, cioè su quella funzionalità che consente ad alcune intelligenze artificiali di imparare dalle esperienze pregresse -, se, a prima vista, offre l’opportunità di ottenere decisioni “matematicamente” più corrette, sconta, tuttavia, il rischio che la macchina non tenga conto di alcune peculiarità che caratterizzano il fatto concreto.

L’auto-apprendimento dell’intelligenza artificiale, ancorché supportato da una supervisione “esterna” ed umana non riuscirebbe, infatti, ad esaurire l’analisi dei dati e degli elementi necessari per la risoluzione di un caso concreto, di talché l’intervento “umano” si renderebbe necessario per intercettare possibili errori nel decision-making process dell’intelligenza artificiale ed “indirizzare” la sua analisi alla luce delle peculiarità del caso di specie.

In misura ancor più rilevante, come sottolineato, l’adozione e l’implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale risulta auspicata nell’ambito delle attività di intercettazione di alcuni fenomeni criminali

In un contesto economico-finanziario come quello attuale, in cui gli strumenti finanziari oggetto di transazione nei mercati sono sempre più complessi e tecnologici (si pensi, a titolo d’esempio, alle cryptovalute), i metodi di perpetuazione dei c.d. white collar crimes continuano ad evolversi sino a ricomprendere, sempre più spesso, l’utilizzo di sistemi all’avanguardia[4].

In questo senso, seguendo i criteri individuati dallo stesso AI Act, nonché dalla Risoluzione del Parlamento sopracitata, l’adozione e l’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale garantirebbe un intervento mirato per la prevenzione, il contrasto e la punizione di tali fenomeni criminali.

Certamente, il ricorso a tali sistemi, come sottolineato dallo stesso Legislatore dell’Unione, deve essere ben gestito: un loro utilizzo smodato, infatti, porrebbe concreti rischi di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’Unione, quali il diritto alla riservatezza, all’informazione, nonché lo stesso diritto di difesa. Un proficuo ricorso a tali strumenti, quindi, deve tener conto dei diritti inviolabili garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, onde evitare una possibile ricaduta pregiudizievole e/o una compromissione degli stessi.

L’intelligenza artificiale come strumento o autore di reati: le origini di un problema

Come anticipato, uno dei settori che potrebbe essere maggiormente messo in discussione dallo sviluppo delle intelligenze artificiali è quello del diritto penale, in ragione della già anticipata difficoltà di applicare ad un agente digitale gli ordinari criteri di imputazione della responsabilità previsti per le persone fisiche.

Una parte della dottrina, già soffermatasi su questo spinoso tema, nega una possibile responsabilità penale dell’intelligenza artificiale, mutuando un’espressione molto simile a quella a suo tempo utilizzata per escludere la responsabilità penale delle persone giuridiche: machina delinquere non potest.

L’agente artificiale non può essere ritenuto, in tale prospettiva, come un “soggetto” a cui possa essere imputata una qualche forma di responsabilità penale, trattandosi di un’entità priva di coscienza e di capacità di autodeterminarsi. Le azioni di un’intelligenza artificiale, cioè, non sarebbero mosse da una vera e propria volontà – intesa come intenzionalità – e ad esse non potrebbe essere associato un vero e proprio disvalore giuridico e morale, meritevole di pena.

Peraltro, la possibilità di muovere un rimprovero penale all’intelligenza artificiale desterebbe perplessità anche sotto il profilo strettamente sanzionatorio, in ragione del venir meno di una delle funzioni cardine della pena: come si può, infatti, rieducare una macchina?

Eppure, il sempre crescente grado di autonomia di cui godono le intelligenze artificiali – che sembrerebbe destinato, via via, ad aumentare – fa insorgere diversi dubbi sull’effettiva adeguatezza, anche in prospettiva, del sistema penalistico “antropocentrico”.

Le macchine intelligenti, infatti, non si limiterebbero ad eseguire gli input e le direttive impartiti dagli utilizzatori, ma godrebbero, come anticipato, di un grado di autonomia tale da rendere imprevedibile l’output finale delle loro azioni e, in un eventuale futuro, metterle nelle condizioni di commettere autonomamente alcune fattispecie di reato[5].

In tali circostanze, onde evitare l’emersione di possibili vuoti di tutela, ogni qual volta la condotta criminosa o l’evento lesivo siano, per quanto imprevedibili, evitabili da parte dell’uomo, parte degli esperti finisce per attribuire al soggetto umano la responsabilità penale per eventuali fatti criminosi verificatisi e, in particolare, al produttore, ovvero al progettista della macchina.

In altri termini, la persona fisica che progetti un’intelligenza artificiale dotata di un’autonomia intrinseca avrebbe l’obbligo giuridico di evitare che le attività poste in essere da tale strumento diano luogo a fatti criminosi, pena l’ascrivibilità, nei suoi confronti, di una responsabilità penale colposa.

Tale criterio di imputazione, all’apparenza coerente con l’attuale sistema penalistico, cela, in realtà, diversi problemi di natura applicativa.

In primo luogo, sarebbe necessario prevedere delle fonti regolatorie che impongano al “sorvegliante umano” l’obbligo di “attivarsi” per evitare la commissione di determinate ipotesi di reato; in assenza di una specifica disciplina, infatti, non sarebbe possibile ritenere un soggetto titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, penalmente responsabile per omissione.

A tal proposito, la Risoluzione del Parlamento Europeo suggerisce di adottare un sistema “chiaro ed equo” di attribuzione della responsabilità giuridica per potenziali conseguenze negative prodotte dall’intelligenza artificiale, sottolineando come la responsabilità debba “sempre” ricadere su una persona fisica o giuridica identificabile.

Tali disposizioni, pur ponendosi in coerenza con quanto prevederebbe la Proposta di Regolamento Europeo, con riferimento alla responsabilità dei produttori e dei fornitori dei sistemi di intelligenza artificiale, non sarebbero, tuttavia, agevolmente attuabili nel contesto dell’ordinamento penale italiano, tenuto conto che l’imputabilità di un soggetto giuridico, quantunque persona fisica o giuridica (sia pure nel contesto ex D. Lgs. 231/2001), si lega, inevitabilmente, ad un concetto di colpa.

In secondo luogo, la difficoltà applicativa nel ritenere un soggetto umano penalmente responsabile per i reati commessi dalla macchina deriverebbe, sostanzialmente, dall’elevato grado di sofisticatezza e complessità che, come visto, caratterizza le attuali intelligenze artificiali.

In diversi casi, infatti, l’obbligo di sorveglianza di progettatori e sviluppatori troverebbe significativi ostacoli anche nel machine learning, dato l’elevato rischio che le azioni delle macchine si fondino su un vero e proprio processo di autodeterminazione, e dunque svincolato dall’intervento umano.

In altri termini, la persona fisica rischierebbe di essere ritenuta responsabile per illeciti commessi dall’intelligenza artificiale, da lei non governabili e, quindi, senza che le si possa effettivamente muovere un addebito a titolo di colpa. Ragionando diversamente, infatti, si esporrebbe il produttore o il progettatore dell’intelligenza artificiale ad una forma di responsabilità penale di natura oggettiva, da ritenersi inammissibile, a norma dell’art. 27 della Costituzione, nell’ordinamento vigente.

Tale quadro, peraltro, rischierebbe di complicarsi ulteriormente laddove la macchina intelligente dovesse arrivare a commettere dei reati di natura dolosa. Difficilmente, in tali situazioni, potrebbe risultare imputabile una persona fisica, nei confronti della quale non potrebbe certamente muoversi alcun tipo di addebito o di responsabilità.

Sembrerebbe, allora, maggiormente condivisibile la suggestione, avanzata da parte di alcuni esperti[6], di muovere un addebito alla stessa persona giuridica, titolare dell’intelligenza artificiale, per i reati da questa commessi, sulla base di quanto già previsto nell’attuale contesto normativo dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, in forza del quale “la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato” (c.d. principio di autonomia della responsabilità dell’ente).

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, è evidente che il progressivo sviluppo di sistemi intelligenti – agevolato anche dagli ingenti investimenti che tali tecnologie stanno catalizzando – ha aperto tutta una serie di nuovi interrogativi e sfide, anche di carattere giuridico, che impegneranno istituzioni, imprese, tecnici e operatori del diritto negli anni a venire, nel tentativo di addivenire ad un bilanciamento ottimale tra il proficuo sviluppo di queste tecnologie e la necessità di regolamentarne il funzionamento e l’impatto sociale.


[1] Si veda “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione”, consultabile attraverso il seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206.

[2] Si veda “Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull’intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale”, consultabile al seguente link https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0405_IT.html .

[3] N. Aletras – D. Tsarapatsanis – D. Preoţiuc-Pietro – V. Lampos, Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective, in PeerJ computer science, 24 ottobre 2016.

[4] Dati dell’Istat dimostrano come la percentuale dei delitti informatici commessi nell’arco del periodo 2017-2021 sia aumentata del 108%.

[5] In questo senso A. Giannini, Intelligenza Artificiale, Human Oversight e Responsabilità Penale: prove d’impatto a livello europeo, in Criminalia, 21 novembre 2021.

[6] E. Fusco, Intelligenza Artificiale: la ricerca del «colpevole» e i possibili impatti sul Decreto 231, in La responsabilità amministrativa degli enti, 2023, fasc. 1, p. 49.

EU Stories - La coesione innova l'Italia

Tutti
INIZIATIVE
ANALISI
PODCAST
L'ANALISI
Video&podcast
Analisi
VIDEO&PODCAST
Video & Podcast
Social
Iniziative
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Al via il progetto COINS
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia
IL PROGETTO
5GMed, ecco i quattro casi d’uso per la mobilità europea
L'APPELLO
Banda 6GHz chiave di volta del 6G: le telco europee in pressing su Bruxelles
EU COMPASS
Tlc, l’Europa adotta la linea Draghi: ecco la “bussola” della nuova competitività
ECONOMIE
EU Stories, il podcast | Politica industriale in Puglia: attrazione di talenti creativi e investimenti esteri grazie ai fondi di coesione
L'APPROFONDIMENTO
La coesione è ricerca e innovazione. Long form sugli impatti del FESR 2014-2020 nel quadro della Strategia di Specializzazione Intelligente a favore della ricerca e dell’innovazione
L'APPROFONDIMENTO
Pnrr e banda ultralarga: ecco tutti i fondi allocati e i target
L'ANNUARIO
Coesione e capacità dei territori
INNOVAZIONE
EU Stories | Dalla produzione industriale a fucina di innovazione: come il Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio ha acceso il futuro
L'INIZIATIVA
DNSH e Climate proofing: da adempimento ad opportunità. Spunti e proposte dal FORUM PA CAMP Campania
INNOVAZIONE
EU Stories, il podcast | Laboratori Aperti: riqualificazione e innovazione in 10 città dell’Emilia-Romagna
Da OpenCoesione 3.0 a Cap4City: ecco i progetti finanziati dal CapCoe.  Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Capacità amministrativa e coesione: il binomio vincente per lo sviluppo dei territori
FORUM PA PLAY: come unire sostenibilità e investimenti pubblici. Speciale FORUM PA CAMP Campania
Scenari
Il quadro economico del Sud: tra segnali di crescita e nuove sfide
Sostenibilità
Lioni Borgo 4.0: un passo verso la città del futuro tra innovazione e sostenibilità
Podcast
Centro Servizi Territoriali: uno strumento per accompagnare gli enti nell’attuazione della politica di coesione. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
Podcast
EU Stories, il podcast | Politiche di coesione e comunicazione: una sinergia per il futuro
Opinioni
La comunicazione dei fondi europei da obbligo ad opportunità
eBook
L'analisi della S3 in Italia
Norme UE
European Accessibility Act: passi avanti verso un’Europa inclusiva
Agevolazioni
A febbraio l’apertura dello sportello Mini Contratti di Sviluppo
Quadri regolamentari
Nuovi Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate di costo
Coesione
Nuovo Bauhaus Europeo (NEB): i premi che celebrano innovazione e creatività
Dossier
Pubblicato il long form PO FESR 14-20 della Regione Sicilia
Iniziative
400 milioni per sostenere lo sviluppo delle tecnologie critiche nel Mezzogiorno
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalle aule al mondo del lavoro, focus sui tirocini della Scuola d’Arte Cinematografica
TRANSIZIONE ENERGETICA
Il ruolo del finanziamento BEI per lo sviluppo del fotovoltaico in Sicilia
Formazione
“Gian Maria Volonté”: dalla nascita ai progetti futuri, focus sulla Scuola d’Arte Cinematografica. Intervista al coordinatore Antonio Medici
MedTech
Dalla specializzazione intelligente di BionIT Labs una innovazione bionica per la disabilità
Finanza sostenibile
BEI e E-Distribuzione: investimenti per la sostenibilità energetica
Professioni
Servono competenze adeguate per gestire al meglio i fondi europei
Master
Come formare nuove professionalità per governare e gestire al meglio i fondi europei?
Programmazione UE
Assunzioni per le politiche di coesione: prossimi passi e aspettative dal concorso nazionale. Il podcast “CapCoe. La coesione riparte dalle persone”
innovazione sociale
Rigenerazione urbana: il quartiere diventa un hub dell’innovazione. La best practice di San Giovanni a Teduccio
Programmazione europ
Fondi Europei: la spinta dietro ai Tecnopoli dell’Emilia-Romagna. L’esempio del Tecnopolo di Modena
Interventi
Riccardo Monaco e le politiche di coesione per il Sud
Iniziative
Implementare correttamente i costi standard, l'esperienza AdG
Finanziamenti
Decarbonizzazione, 4,8 miliardi di euro per progetti cleantech
Formazione
Le politiche di Coesione UE, un corso gratuito online per professionisti e giornalisti
Interviste
L’ecosistema della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna
Interviste
La ricerca e l'innovazione in Campania: l'ecosistema digitale
Iniziative
Settimana europea delle regioni e città: un passo avanti verso la coesione
Iniziative
Al via il progetto COINS
Eventi
Un nuovo sguardo sulla politica di coesione dell'UE
Iniziative
EuroPCom 2024: innovazione e strategia nella comunicazione pubblica europea
Iniziative
Parte la campagna di comunicazione COINS
Interviste
Marco De Giorgi (PCM): “Come comunicare le politiche di coesione”
Analisi
La politica di coesione europea: motore della transizione digitale in Italia
Politiche UE
Il dibattito sul futuro della Politica di Coesione
Mobilità Sostenibile
L’impatto dei fondi di coesione sul territorio: un’esperienza di monitoraggio civico
Iniziative
Digital transformation, l’Emilia-Romagna rilancia sulle comunità tematiche
Politiche ue
Fondi Coesione 2021-27: la “capacitazione amministrativa” aiuta a spenderli bene
Finanziamenti
Da BEI e Banca Sella 200 milioni di euro per sostenere l’innovazione di PMI e Mid-cap italiane
Analisi
Politiche di coesione Ue, il bilancio: cosa ci dice la relazione 2024
Politiche UE
Innovazione locale con i fondi di coesione: progetti di successo in Italia

Articoli correlati