Lo scenario

Lotta all’evasione, le proposte della Commissione UE per le piattaforme digitali

La Commisione UE ha proposto un revisione della DAC, la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale: l’obiettivo è individuare regole comuni per tutti gli Stati membri al fine di contrastare l’evasione fiscale generata dall’utilizzo di piattaforme digitali

Pubblicato il 12 Gen 2021

Gaia Accetta

Associate, Portolano Cavallo

Ilaria Curti

counsel, Portolano Cavallo

evasione privacy

L’utilizzo sempre più frequente di piattaforme digitali per vendere beni o fornire servizi, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, ha determinato dichiarazioni di redditi incoerenti ed un significativo rischio di evasione fiscale. Tramite una proposta di modifica della DAC (Direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale) la Commissione UE auspica l’adozione di un sistema armonizzato, avente regole comuni applicabili a tutti gli Stati membri, soprattutto alla luce della prevalente dimensione transfrontaliera dei servizi forniti dai gestori delle piattaforme digitali.

La soluzione potrebbe essere ricercare la collaborazione con i soggetti privati che dispongono del patrimonio informativo necessario per ricostruire i redditi percepiti dagli operatori commerciali digitali che oggi possono sfuggire ai controlli del fisco. Se la Proposta dovesse essere recepita dagli Stati, le piattaforme digitali saranno chiamate a fare la loro parte: diventare informatori delle autorità fiscali e rispettare gli obblighi stringenti di comunicazione, richiederà tempo e risorse e soprattutto una ristrutturazione dei processi interni per poter effettuare correttamente e tempestivamente la due diligence sui venditori.

Cosa cambierà dal 2022

La battaglia europea contro frodi, elusione ed evasione fiscale richiede alleanze con gli attori della platform economy. Circolazione delle informazioni sulle transazioni economiche e trasparenza sui redditi prodotti dai venditori di beni o servizi con l’intermediazione delle piattaforme digitali sono i nuovi strumenti che trovano d’accordo i Ministri dell’economia e delle finanze, recentemente chiamati ad esprimersi sulla proposta della Commissione[1] .

Amazon, eBay e Airbnb, solo per citare alcune piattaforme destinatarie dei nuovi obblighi, potrebbero essere chiamate a fornire informazioni sulle transazioni di merchant, seller e host i cui redditi dovrebbero essere, in questo modo, più facilmente controllati e verificati dalle autorità fiscali europee. Il recepimento da parte degli Stati membri dei contenuti della proposta dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2021 in modo che possano essere comunicate le informazioni relative ai ricavi generati sulle piattaforme digitali a partire dal primo gennaio 2022.

Da molto tempo si è osservato che le caratteristiche proprie delle transazioni economiche su piattaforme digitali, spesso gestite da società stabilite al di fuori del territorio dell’Unione Europea, rendono estremamente complessa l’individuazione di quelle attività idonee a generare l’obbligazione tributaria nei paesi dell’Unione. Quello che si è venuto a creare, è un meccanismo che ha determinato una diminuzione del gettito fiscale a favore degli Stati membri e ha sottolineato in maniera ancor più netta la disparità fiscale tra i “soggetti digitalizzati” e gli operatori economici tradizionali.

Cosa prevede la proposta della Commissione UE

La proposta della Commissione si inserisce in un contesto normativo molto frammentato e lacunoso che non trova uniformità di disciplina e applicazione nei singoli Stati membri. Ecco, quindi, che l’idea di imporre ai gestori delle piattaforme di fornire alle amministrazioni fiscali nazionali un complesso di informazioni uniformi sui ricavi generati dai venditori e di prevedere un successivo scambio informativo tra le autorità europee, dovrebbe facilitare un approccio coerente in tutti gli Stati l’Unione Europea.

I dettagli della procedura per lo scambio di informazioni che i gestori sono tenuti ad osservare sono contenuti all’allegato V  della proposta che definisce:

  • le attività oggetto di comunicazione;
  • i soggetti obbligati alla comunicazione;
  • i soggetti di cui il gestore deve fornire le informazioni;
  • il procedimento di comunicazione.

Quali sono le attività oggetto di comunicazione

Le attività oggetto di comunicazione (le “Attività Pertinenti”) sono quelle svolte dagli utenti delle piattaforme digitali a fronte di un corrispettivo, che rientrano in una delle categorie di seguito elencate:

  • locazione di beni immobili;
  • servizi personali;
  • vendita di beni;
  • noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
  • investimenti e prestiti nel contesto del crowdfunding.

Non sono ricomprese tra le attività oggetto di comunicazione quelle svolte da un venditore che agisca in qualità di dipendente di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione o di un’entità collegata al medesimo gestore.

Chi sono i soggetti con obblighi di comunicazione

I soggetti con obbligo di comunicazione sono identificati nei gestori di piattaforme (siti web o app) che consentono ai venditori, tramite la stipula di apposito contratto, di essere collegati con possibili clienti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’Attività Pertinente e che soddisfino i seguenti requisiti territoriali:

  • abbiano residenza fiscale in uno Stato membro;
  • siano costituiti secondo le leggi di uno Stato membro;
  • abbiano la propria sede di gestione o una stabile organizzazione in uno Stato membro.

Al fine di garantire la parità di condizioni tra le piattaforme UE ed extra UE, cercando di impedire fenomeni di concorrenza sleale a danno dei Gestori europei, la Proposta prevede che anche i Gestori di piattaforme che non soddisfano le condizioni territoriali sopra riportate (ad esempio piattaforme straniere) ma che facilitano la locazione di beni immobili ubicati in uno Stato membro o l’esecuzione di un’Attività Pertinente, siano soggetti all’obbligo di comunicazione, dovendosi peraltro registrare in un Paese membro per poter operare.

La Proposta chiarisce anche che non sono soggetti agli obblighi informativi i software che consentano esclusivamente

  • il trattamento di pagamenti;
  • la catalogazione o la pubblicità da parte degli utenti;
  • la possibilità di reindirizzare o trasferire utenti verso una piattaforma.

Chi sono i soggetti passivi dell’obbligo di comunicazione

Dato l’ampio utilizzo delle piattaforme digitali per lo svolgimento di attività commerciali sia da parte di persone fisiche che di soggetti giuridici, la Commissione ha ritenuto di fondamentale importanza che le informazioni oggetto di comunicazione prescindano dalla natura giuridica del venditore, ad eccezione dei soli enti pubblici. In particolare, i Gestori di piattaforme dovranno comunicare all’autorità competente dello Stato membro tutte le informazioni rilevanti relative a quei soggetti (i venditori):

  • che prestano un’attività rientrante nelle Attività Pertinenti, ovvero che siano remunerati/ricevano un corrispettivo in relazione alle medesime attività; e
  • che risiedono in uno Stato membro[2], ovvero che abbiano dato in locazione beni immobili collocati in uno Stato membro.

Il Gestore dovrà prendere misure nei confronti dei Venditori che dopo due solleciti non forniscono le informazioni necessarie da trasmettere alle autorità fiscali. In particolare, il Gestore potrà chiudere il conto del venditore inadempiente impedendo la registrazione sulla piattaforma per un periodo di sei mesi o trattenere il corrispettivo dovuto.

Qual è il procedimento di comunicazione

I gestori di piattaforme dovranno raccogliere e verificare le informazioni necessarie a identificare i venditori operanti in uno Stato membro. Il gestore dovrà quindi comunicare all’autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è registrato determinate informazioni quali, a titolo esemplificativo, i dati personali del venditore, l’identificativo del conto su cui vengono accreditati i corrispettivi per i beni venduti o i servizi erogati, nonché gli incassi trimestrali.

A sua volta, l’autorità che riceve le informazioni le comunicherà allo Stato membro in cui i Venditori sono residenti, ovvero in cui sono localizzati i beni immobili. Tali scambi tempestivi forniranno alle autorità fiscali le dovute informazioni, per consentire la preparazione degli accertamenti fiscali annuali.

Gli interventi precedenti

La proposta della Commissione non è il primo intervento di matrice sovranazionale che si interessa di disciplinare l’imposizione fiscale di transazioni economiche che non trovano una collocazione spaziale determinata. I primi interventi di contrasto all’evasione fiscale nel settore del commercio elettronico, infatti, risalgono a venti anni fa, quando nel contesto della regolamentazione internazionale volta ad evitare le doppie imposizioni fiscali, l’OCSE con il contributo “Clarification on the Application of the Permanent Establishment Definition in E-Commerce: Changes to the Commentary on Article 5”, aveva specificato i criteri da considerare per determinare lo Stato in cui l’impresa operante nel settore e-commerce deve essere considerata contribuente. L’accento era stato posto principalmente sull’elemento del server, fisicamente localizzabile e potenzialmente in grado di originare una stabile organizzazione per il soggetto che ne detiene la piena disponibilità.

Successivamente, l’OCSE ha emanato diverse linee guida, relazioni, emendamenti al proprio Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, cercando di adattarsi al continuo cambiamento e al disgregamento dei tradizionali paradigmi utilizzati per individuare la residenza fiscale del soggetto contribuente.

Sul piano nazionale, la Legge di Bilancio 2018, in conformità alle linee guida dell’OCSE, ha esteso il concetto di stabile organizzazione anche a tutte le ipotesi in cui un’impresa abbia una “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato” costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso. Tramite questa definizione, il legislatore nazionale ha ricompreso tutte quelle imprese che pur realizzando le proprie attività in maniera totalmente o parzialmente dematerializzata, producono ricchezza nel territorio dello Stato.

Sempre nel 2018, la stessa Commissione ha proposto misure per un sistema comune d’imposta applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM (2018) 148/F1). Le proposte, mai diventate effettive, erano volte a

  • estendere la nozione di stabile organizzazione per includervi quella di “presenza digitale significativa”
  • colpire specifiche attività operanti su piattaforme digitali nei confronti di diversi utenti dislocati in Europa.

_

Note

  1. Proposta di Direttiva del Consiglio recante la modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale” – COM (2020) 314 final 
  2. I Venditori sono considerati residenti in uno Stato membro qualora, durante il periodo oggetto di comunicazione: (a) avevano l’indirizzo principale in uno Stato membro; (b) avevano un numero di identificazione fiscale o di partita IVA rilasciato in uno Stato membro; (c) qualora il venditore sia un’entità, aveva una stabile organizzazione in uno Stato membro.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2