Consob

Offerte iniziali e cripto-attività: ecco le prospettive di regolamentazione

Il rapporto Consob getta luce sulle ICO e le cripto-attività, con un’azione di sensibilizzazione normativa sul tema: non mancano tuttavia gli aspetti critici

Pubblicato il 28 Gen 2020

Luca D'Agostino

Esperto di Cyber Security

Pierluigi Piselli

Founding Partner Studio Piselli & Partners

Riccardo Piselli

Avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie

documenti_91100297

All’esito di un confronto pubblico durato quasi un anno, la Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob), l’Autorità deputata alla regolamentazione del mercato mobiliare e alla tutela degli interessi degli investitori, ha pubblicato in data 2 gennaio il Rapporto Finale in tema di offerte iniziali e scambi di cripto-attività, ossia quelle particolari forme di crowdfunding attuate mediante l’emissione e successiva offerta al pubblico di valori virtuali (token) registrati digitalmente su registri distribuiti. Un rapporto che cerca di rispondere ad alcuni interrogativi in materia, che è interessante approfondire.

Il percorso normativo

Il percorso di sensibilizzazione normativa sul tema delle cripto-attività da parte della Consob ha preso le mosse a marzo 2019, con la divulgazione di un apposito “Documento per la discussione”, al fine di promuovere un confronto pubblico proprio sulla tematica degli investimenti in criptovalute. Ad esso è seguita una audizione pubblica che ha visto la partecipazione di oltre 200 stakeholder. La consultazione si è chiusa il 5 giugno 2019 con 61 risposte pervenute (tra esponenti del mondo accademico, associazioni di categoria, operatori di mercato, studi legali e professionali e persone fisiche).

Con il Rapporto appena pubblicato viene fornito un riscontro sulle questioni emerse dall’analisi delle risposte alla consultazione. Il tutto in un momento cruciale della diffusione e dell’evoluzione del fenomeno delle ICOs, sempre più sotto la lente dei regolatori europei e internazionali, come confermato di recente dalla specifica regolamentazione adottata in Francia e dall’emanazione delle linee guida da parte della americana SEC (Security and Exchange Commission, che ha pubblicato il Framework for “Investment Contract” Analysis of Digital Assets lo scorso aprile), nonché dall’attività svolta a livello comunitario dall’ESMA (l’organismo che sovrintende alle Authority finanziarie europee), diretta alla definizione di un quadro regolamentare condiviso per l’intero settore.

Il contesto: ICOs, criptovalute, criptoattività, tokenizzazione degli asset

L’espressione Initial Coin Offering, inizialmente attribuita alle emissioni di cripto-valute (es. Bitcoin, Ethereum), è oggi è utilizzata per identificare qualsiasi offerta di token, non necessariamente costituenti una cripto-valuta ma incorporanti diritti vari, che possono essere acquisiti dietro corrispettivo sia di valuta a corso legale sia di cripto-valuta. Le ICO possono quindi essere identificate con operazioni di raccolta di capitali realizzate mediante creazione (emissione) e successiva offerta al pubblico di token basati su DLT acquistabili normalmente con cripto-valute o con moneta fiat, finalizzati all’accesso a servizi e prodotti variegati. La criticità di tali offerte è dovuta al fatto di promuovere veri e propri investimenti, sia perché i token sono spesso negoziati su mercati secondari, sia perché possono configurarsi similmente a “strumenti finanziari” o “prodotti finanziari” e ciò considerate le aspettative di rendimento – esplicitamente o meno dichiarate dagli emittenti – che possono motivare gli investitori/acquirenti di token.

Sono proprio questi tratti distintivi che avvicinano “pericolosamente” le ICO a raccolte di capitali coperte dalla riserva di legge, avente ad oggetto la disciplina dei servizi e attività di investimento, del prospetto informativo nonché della promozione e del collocamento a distanza. Di qui la necessità, colta da Consob e ancora prima dai legislatori di Paesi come la Svizzera, la Francia e la Germania, di regolare la fase dell’offerta e garantire la tutela degli investitori, attraverso un particolare regime normativo che deroghi al sistema regolamentare ordinario proprio dei prodotti finanziari.

Il documento per la discussione del 19 marzo 2019

Nel documento pubblicato lo scorso marzo, l’attenzione della Consob si è incentrata in particolare sui possibili approcci regolatori della materia. Nello specifico, la prima parte contiene una descrizione del fenomeno di diffusione delle ICO e dei suoi aspetti tecnologici, finanziari e giuridici, nonché un’analisi comparatistica delle iniziative al riguardo intraprese in altri Stati Europei; nella seconda parte viene proposta una definizione di cripto-attività, delineata secondo quelli che si presentano come gli elementi costitutivi; nella terza parte viene delineato un approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attività in sede di prima emissione, incentrato sul ruolo delle piattaforme per la loro promozione; infine viene proposta una disciplina per la successiva fase di negoziazione delle cripto-attività, imperniata sul ruolo degli organizzatori dei sistemi di scambio. Il documento include inoltre 15 quesiti rivolti agli stakeholders.

Lo scopo è proporre una regolamentazione delle offerte di token che presentano alcune caratteristiche degli investimenti finanziari attraverso la creazione di una categoria ad hoc diversa da quella dei prodotti finanziari. Al fine di non adottare schemi normativi troppo restrittivi, non idonei a tenere conto dell’evoluzione del fenomeno, la Consob ha proposto l’introduzione di un sistema di c.d. opt-in, sulla base del quale chi intenda svolgere un’offerta iniziale di cripto-attività può aderire o meno alle nuove regole. Qualora il soggetto scelga di assoggettare l’offerta al framework normativo, i potenziali investitori godranno di maggiori tutele, sia per i controlli posti a monte ai fini della promozione dell’offerta stessa sia per i compiti di vigilanza espletati dall’Autorità, elementi invece assenti nel caso in cui l’offerta sia veicolata tramite canali diversi.

La Consob ha inoltre proposto delle soluzioni relative alla fase di scambio delle cripto-attività, successiva alla fase di prima emissione (ossia il mercato secondario). Ad oggi i cosiddetti exchange non sono destinatari di una regolazione specifica (salva l’applicazione della disciplina a contrasto del riciclaggio del denaro nei casi previsti dalla legge) e dal documento Consob emerge la difficoltà di applicare, de plano, l’impianto normativo previsto dalle normative MIFID II e MIFIR per gli scambi di token non assimilabili agli strumenti finanziari. In tale ottica, anche per la fase di scambio il documento ha proposto un regime facoltativo di opt-in, a cui gli exchange possono decidere di sottoporsi, tramite iscrizione in un apposito albo. Il sistema di “doppio opt-in” consentirebbe, secondo la Consob, di fornire maggiori tutele ed un regime giuridico certo agli operatori, risultandone una maggior affidabilità delle ICO gestite tramite le piattaforme autorizzate e degli scambi di criptovalute per quelle iscritte nell’albo.

Il Rapporto del 2 gennaio 2020: contenuti e obiettivi

Cosa sono le ICO, e in cosa differiscono rispetto alle offerte di strumenti finanziari tradizionali? Tali strumenti possono essere ricondotti alla disciplina già in vigore, oppure è necessario creare una nuova categoria normativa? Qual è la definizione di “wallet” digitale, e quali regole si applicano a chi fornisce questi servizi? Cosa caratterizza le piattaforme dove sono offerte le nuove attività digitali (ICO)? Su quali basi articolare il loro scambio? Il Rapporto cerca di dare risposta a tali interrogativi, ponendosi come “contributo al dibattito, elaborato in vista dell’eventuale definizione di un regime normativo in ambito nazionale che disciplini lo svolgimento di offerte pubbliche di cripto-attività e delle relative negoziazioni”. In esso l’Autorità dà atto delle posizioni di maggior rilievo emerse nel corso dell’audizione pubblica, sottolineando alcune delle criticità di cu tener conto nell’elaborazione della futura disciplina.

Alla luce della pluralità di voci e dei contrapposti interessi, diviene infatti rilevante – secondo la Commissione – tracciare “una disciplina specifica idonea a fornire un nuovo quadro di riferimento per operatori e investitori”, che integri il Testo unico della finanza e la direttiva Ue sugli investimenti. Il rapporto chiarisce innanzitutto gli aspetti definitori delle cripto-attività ai fini della normativa proposta, soffermandosi poi sul regime delle piattaforme per l’offerta di cripto-assets di nuova emissione, sui sistemi di scambi, nonché sui cosiddetti “servizi di portafoglio digitale” per la custodia e il trasferimento delle cripto-attività. L’obiettivo è individuare possibili soluzioni normative per disciplinare quelle cripto-attività non assimilabili agli strumenti finanziari e che pertanto richiedono una disciplina specifica idonea a fornire un nuovo quadro di riferimento per operatori e investitori.

Come rilevato, la natura e la funzione dei token, gli asset digitali offerti con le ICOs, e la loro offerta al pubblico inducono similitudini con “strumenti finanziari” o “prodotti finanziari”, avvicinando le ICOs alle raccolte di capitali coperte dalla riserva di legge e quindi dalla disciplina dei servizi e attività di investimento, del prospetto informativo nonché della promozione e del collocamento a distanza. Da qui l’intervento della Consob che, al fine di garantire la tutela dell’investitore, ha inteso disegnare una sandbox, in deroga al sistema regolamentare ordinario dei prodotti finanziari che, in presenza di tutta una serie di elementi, potrebbe garantire una disciplina semplificata. Opportunamente, la Commissione è partita dalla definizione degli asset digitali oggetto di ICOs (definiti come cripto-attività), per poi individuare la tipologia di operatori preposti alla emissione e offerta, nonché alla negoziazione delle “cripto-attività”.

La definizione di cripto-attività

Segnatamente, le cripto-attività sono definite come:

  • rappresentazione digitale di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali;
  • emesse, conservate e trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti,
  • nonché negoziate o destinate a essere negoziate in uno o più sistemi di scambi.

Ad una prima analisi sembra che la Commissione abbia confermato l’impostazione basata su un doppio livello regolamentare (legato all’emissione di token ed alla successiva circolazione) sulla falsariga del modello regolatorio del crowdfunding. I partecipanti alla consultazione hanno per lo più condiviso l’ambito oggettivo proposto nel Documento per la discussione, ritenendo superflua la creazione di una nuova normativa. Una novità rilevante rispetto al documento di marzo 2019 è la creazione di figure di gestori di portafogli digitali vigilati dalla Consob. A tal fine, la proposta di regolamentazione potrebbe essere integrata introducendo la definizione dei “servizi di portafoglio digitale” ed individuando i requisiti che i fornitori di tali servizi dovrebbero soddisfare, qualora decidessero di avvalersi del regime di opt-in, per essere iscritti in un apposito registro, tenuto dalla Consob. Tra le questioni degne di nota occorre richiamare all’attenzione quella relativa alla definizione di “cripto-attività” rilevante ai fini dell’applicazione della futura disciplina.

Nel Documento per la discussione l’Autorità considerava tali le «registrazioni digitali rappresentative di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali […] create, conservate e trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti, [che consentono] l’identificazione del titolare dei diritti relativi agli investimenti sottostanti». Il Rapporto finale, nel confermare l’originaria impostazione contiene alcune importanti precisazioni. Anzitutto viene confermata la centralità del riferimento ai progetti imprenditoriali che varrebbero a distinguere le ICOs in senso proprio dalle altre forme di offerta di token. Sul punto l’Autorità tiene a precisare che l’inquadramento regolamentare non riguarda le operazioni di «mera tokenizzazione di diritti connessi con il trasferimento di beni mobili o immobili o parti di essi (es. diritti connessi con la proprietà di opere d’arte, immobili)», vale a dire i c.d. asset token la cui offerta nulla ha a che vedere con la disciplina di futura emanazione.

In secondo luogo, la Commissione accoglie appieno la proposta di alcuni interlocutori di espungere dalla definizione di cripto-attività il riferimento alla identificazione del titolare dei diritti relativi agli investimenti sottostanti «attenendo eventualmente tale aspetto ad una successiva fase di verifica da parte degli operatori coinvolti più che a profili distintivi sul piano classificatorio». La scelta della Consob appare condivisibile poiché – come avevamo evidenziato nel Parere reso in sede di consultazione – sarebbe arduo ipotizzare una intrinseca “capacità” del token di individuare il titolare dei diritti (rimessa eventualmente ai titolari delle piattaforme di cambio e ai gestori dei servizi di portafoglio). Sulla scorta di un tale rilievo, la nozione inizialmente coniata restringeva eccessivamente il campo di applicazione disciplina, ponendosi in controtendenza rispetto agli obiettivi della futura regolazione.

Appare inoltre meritevole di favore la decisione di non tagliare fuori dal virtuoso circolo regolamentato le blockhain c.d. “permissionless”, nonché i sistemi “decentralizzati”. Come avevamo approfondito in sede di consultazione l’apertura a tali infrastrutture offre (apparentemente) maggiori garanzie di immodificabilità e di sicurezza delle informazioni registrate in blockchain, senza che ciò sollevi peraltro alcun problema sul piano dell’anonimato, poiché alle piattaforme di offerta e di scambio dovrebbe comunque essere imposto l’obbligo di identificare le parti coinvolte nelle scambio. Al riguardo l’Autorità ritiene preferibile seguire «un approccio neutro da un punto di vista tecnologico», non precludendo aprioristicamente la possibilità che i sistemi di scambio basati su specifici modelli e tecnologie possano beneficiare del regime normativo in esame.

Gli aspetti critici

In generale, può esprimersi un giudizio positivo sulle modalità con cui la Commissione ha avviato la discussione in un settore di sempre maggiore rilevanza ed attualità, nonché, nel merito, sulle modalità di regolazione adottata, che non contempla scelte rigide e predefinite, ma consente agli operatori di assoggettarsi volontariamente a regole più stringenti, allo scopo di dare maggiori tutele al pubblico degli investitori. L’auspicio è che la strada così aperta porti ad una compiuta – e prossima – regolamentazione, che ampli il perimetro della sandbox, così da consentire all’Italia l’ingresso nel mercato mondiale delle ICO.

Si tratta evidentemente di un percorso complesso, che non potrà prescindere dalla definizione di un chiaro framework normativo in materia di blockchain e smart contract (sui cui si resta ancora in attesa delle linee guida AGID), dall’integrazione sistematica con la normativa civilistica, nonché dall’adeguamento del mercato dei capitali alle nuove istanze tecnologiche in un contesto di respiro globale. Occorre tuttavia dar conto di alcune problematiche irrisolte, già portate all’attenzione della Commissione in sede di consultazione pubblica. Anzitutto, il Rapporto non fornisce alcuna indicazione precisa sui limiti esterni della nozione di “cripto-attività finanziaria” rispetto a quella di “strumento finanziario” di matrice comunitaria. Non convince, in particolare, la scelta di rimettere l’esegesi della definizione a un «giudizio di comparabilità per individuare le ipotesi in cui le caratteristiche di un crypto asset […] portino a ritenere la sussistenza di caratteristiche di stringente analogia» con le diverse tipologie di strumento finanziario. Impostazione che appalesa un condivisibile timore di straripamento di competenze nell’elaborazione di una definizione che, forse, avrebbe dovuto essere sin dal principio formulata in altra sede.

Tuttavia, pur nella consapevolezza delle enormi difficoltà classificatorie e della delicatezza della materia oggetto di consistenti misure di armonizzazione, riteniamo che l’Autorità avrebbe potuto meglio chiarire (sulla scia dell’impostazione adottata dalla SEC) i presupposti (o, meglio, gli indici sintomatici) di rilevanza finanziaria delle operazioni di emissione e scambio di token. Fornendo non già un’analisi casistica ma una griglia puntuale di criteri interpretativi per guidare il mercato. Allo stesso modo, con riferimento a quei valori che integrano la nozione domestica di “prodotto finanziario”, resta del tutto imprecisato come debba interpretarsi il concetto di “rendimenti di natura finanziaria” in relazione a quegli asset dalla natura spesso ibrida.

Ciò introduce un margine di incertezza notevole, che potrebbe frustrare lo scopo ultimo della codificazione di una categoria ad hoc, distinta dai prodotti finanziari. Sempre sul piano definitorio, l’Autorità avrebbe dovuto definire con chiarezza cosa si intende per diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali, locuzione decisamente ampia nella quale potrebbe rientrare qualsiasi tipologia di token emessa nell’esercizio dell’impresa (anche priva di connotato speculativo). Non può pertanto ritenersi sufficiente la scelta della Commissione di «non vincolarsi a definizioni precostituite, potendo trattarsi di progetti in uno stato embrionale così come di attività in uno stato di maggiore avanzamento, che possono essere portate avanti tanto da network di sviluppatori (come tipicamente avviene nell’ecosistema Fintech) quanto da imprese che assumono una tradizionale forma societaria». Il chiarimento sembra voler attrarre al regime di favore quanto più possibile, guardandosi bene dall’entrare nell’alquanto scivoloso terreno della qualificazione soggettiva dell’emittente. Eppure, tale impostazione non soltanto non risolve il dubbio sul (possibile) assoggettamento al regime di opt-in di quei valori non destinati alla negoziazione su piattaforme di scambio, ma comunque emessi con finalità di finanziamento dell’impresa. Ancora di più rischia di creare rotture tra la disciplina settoriale di cui la Consob è guardiana e quella di diritto sostanziale che con la prima deve necessariamente armonicamente dialogare. Verrebbe, così, da chiedersi se presentano natura finanziaria quei crypto asset emessi da reti orizzontali e come vada declinata la loro finanziarietà.

Conclusione

Si auspica dunque che il virtuoso dialogo con gli stakeholder privati possa avere seguito anche quando, nel prossimo futuro, l’encomiabile iniziativa della Consob verrà tradotta in una vera e propria proposta regolamentare, che si traduca traendo spunto dal rinomato statalismo à la francaise in un emendamento del TUF che anticipi e faccia da preludio a eventuali misure di aggiornamento della legislazione europea.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3