L'analisi

Processo civile telematico, la rivoluzione digital nell’emergenza coronavirus: lo scenario

L’emergenza coronavirus ha comportato una digitalizzazione forzata di molti aspetti pratici legati alla giustizia: nel caso del processo civile telematico, l’auspicio è che le tecnologie possano essere considerate anche in tempi più sereni

Pubblicato il 23 Mar 2020

Giuseppe Vitrani

membro GdL FIIF - Fondazione Italiana per l’innovazione Forense

L’emergenza sanitaria legata al coronavirus in questi giorni ha portato a una accelerazione in senso digitale per il rito processuale civile. Logico pensare (e auspicare) che questi mesi servano anche come banco di prova per un efficientamento del rito digitale. Con l’emanazione del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, lo scenario relativo al processo civile telematico è infatti destinato a mutare, anche se sembra temporaneamente. Vediamo in che modo.

Processo civile telematico e coronavirus, cosa cambia

Fino poco tempo fa, il processo civile telematico pareva aver trovato una stabilità di impostazione, basata su di un regime di facoltatività per gli atti introduttivi e di obbligatorietà per quelli endoprocessuali, quantomeno per quel che concerne il rito ordinario. Sino a qualche giorno fa era dunque possibile decidere se iscrivere a ruolo un procedimento ordinario per via telematica o per via cartacea. Questa opzione però non valeva per ogni forma di contenzioso, posto che per i procedimenti monitori (ricorsi per decreto ingiuntivo) o per i processi esecutivi vige da sempre un regime di obbligatorietà telematica.

Con l’emanazione del Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, lo scenario è destinato a cambiare, anche se (per il momento) temporaneamente; l’art. 1, comma 6, della norma in questione prevede infatti che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo”. L’art. 1-bis del comma 16 bis d.l. 179 del 2012 contempla proprio tutta la categoria di atti e documenti soggetti al regime di deposito facoltativo, che ora e sino al 31 maggio 2020, per effetto della norma sopra citata, non è possibile.

I problemi

Per esperienza di chi scrive, la facoltatività dell’introduzione del processo per via telematica è stata spesso sfruttata nei casi di fascicoli molto complessi e con una mole di documenti cartacei la cui scannerizzazione avrebbe determinato lungaggini organizzative e difficoltà di lettura per il magistrato. Questi problemi, ovviamente, non possono essere risolti attraverso un decreto-legge ma richiedono una riflessione più ampia, che porti a considerare le potenzialità del cloud o delle banche dati pubbliche o che conduca all’ampliamento dei formati documentali depositabili per via telematica. Ad oggi, si ricorda, il processo civile non consente la produzione per via telematica di nessun formato audio o video, neppure se aperto o non proprietario, e di nessun formato collegato alla generazione di documenti nell’ambito della diagnostica clinica (soprattutto di quella per immagini – generalmente DICOM o HL7) anche in questo periodo di esclusività della trattazione digitale, pertanto, laddove una parte avesse necessità di produrre in causa un documento avente formato “non consentito” dovrebbe comunque recarsi in cancelleria per depositare un cd-rom (o altro supporto) contenente le predette produzioni o ottenere espressa autorizzazione giudiziale al deposito telematico.

Ciò peraltro in evidente contrasto con la finalità di assicurare il cosiddetto “distanziamento sociale”, indicato dal mondo sanitario come strumento di maggior efficacia per rallentare la diffusione del COVID-19. Sempre in tale ottica (utilizzo del digitale al fine di assicurare il distanziamento sociale), l’art. 2, comma 2, lett. f) del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 ha previsto “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”.

A garanzia dei diritti delle parti si è altresì previsto che “lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”.

Con provvedimento del 10 marzo 2020 il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia ha comunicato che gli strumenti utilizzabili a fini di cui sopra sono “Skype for Business” e “Microsoft Teams”; è evidente che l’urgenza del momento non ha consentito indagini particolari o l’indicazione di caratteristiche cui potessero conformarsi una pluralità di soluzioni e ha costretto l’infrastruttura ministeriale ad indicare piattaforme già da tempo in uso al Ministero.

L’auspicio per il futuro

Va però apprezzato il principio, con l’auspicio che di tali piattaforme si faccia effettivo uso e se ne possa testare l’utilità; superata la fase emergenziale sarà possibile certamente pensare ad una più ampia gamma di soluzioni, anche open source. Peraltro, già in questa fase occorre affrontare i problemi contingenti posti dalle previsioni normative, prima tra tutte la necessaria esigenza di comunicazione agli avvocati della data e ora dell’udienza in videoconferenza.

Come noto, infatti, nel processo civile telematico le comunicazioni di cancelleria avvengono tramite PEC; detto strumento non sarà però utilizzabile per inviare agli avvocati l’avviso di fissazione della videoconferenza posto che gli strumenti indicati dal Ministero si basano sulla comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria. Per ovviare a ciò una soluzione praticabile potrebbe essere quella di predisporre per tempo la riunione (rectius, l’udienza) via Skype o Teams, estrarre il link della stanza virtuale cui le parti dovranno accedere e inserirlo all’interno di un provvedimento di fissazione dell’udienza che verrà comunicato alle parti a mezzo PEC. Si tratta, evidentemente, di un procedimento articolato ma in questa fase di emergenza pare un buon compromesso per consentire la celebrazione dell’udienza nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.

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