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Sanzioni scontrino elettronico, cambia tutto: ecco quanto si deve pagare

La mancata memorizzazione viene punita con il novanta per cento dell’imposta, mentre chi sbaglia la trasmissione dei dati paga una quota fissa di cento euro: per capire cosa si rischia con le nuove sanzioni dello scontrino elettronico, sono di supporto le circolari operative della Guardia di finanza

Pubblicato il 02 Feb 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

Benedetto Santacroce

Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

scontrino

Dopo il periodo di moratoria, da gennaio è scattata la rivoluzione delle sanzioni dello scontrino elettronico, con conseguenti cambiamenti pratici per gli esercenti che dovessero sbagliare i processi digitali legati ai corrispettivi.

A commento del nuovo quadro sanzionatorio, la Guardia di Finanza ha pubblicato la circolare numero 2017/2021 datata 5 gennaio 2021, contenente le istruzioni per i reparti operativi al fine di operare i rilievi in tema di corrispettivi telematici.

Il secondo aspetto su cui il Comando Generale della GdF si sofferma riguarda gli effetti sull’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione a seconda dell’avvenuto o meno pagamento da parte del cliente, con differente trattamento in caso di cessione di beni o di prestazione di servizi. Approfondimenti che aiutano a comprendere meglio la situazione e a valutare cosa si rischia.

Sanzioni scontrino elettronico, cosa cambia finita la moratoria

Per inquadrare il contesto attuale, va innanzitutto ricordato che al primo gennaio 2021 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è entrato a regime per tutti i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate, a prescindere dal volume d’affari dichiarato nel 2018, fatti salvi gli esoneri legati alla tipologia di attività come individuati dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019 e, nella sostanza, ricalcati su quanto già disposto a suo tempo con l’articolo 2 del DPR 696/1996 per l’emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Terminata lo scorso 31 dicembre 2020 la moratoria sanzionatoria, la quale ha legittimato gli esercenti che ancora non si fossero dotati di RT-Registratori Telematici o di Server-RT, di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi documentati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione: i contribuenti interessati, infatti, hanno potuto avvalersi di una soluzione transitoria, continuando a certificare i corrispettivi rilasciando scontrini o ricevute fiscali, ovvero fatture ove richieste dai clienti, ed inviando i relativi dati. Le modalità di invio tardivo, individuate dal provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019, sono consistite nella generazione e nell’invio, mediante i canali telematici già attivi per l’esterometro ovvero con upload nel portale Fatture e Corrispettivi, di un file XML conforme alle specifiche tecniche ovvero, in alternativa, mediante inserimento dei singoli corrispettivi giornalieri in una apposita procedura web.

Chiuso il periodo di moratoria, il Legislatore con la nuova Legge di Bilancio 2021 oltre a ridurre al 90 per cento dell’imposta la sanzione proporzionata irrogabile in caso di mancata memorizzazione, ha introdotto una sanzione in misura fissa pari a 100 euro in caso di omessa o tardiva trasmissione ovvero di invio con dati incompleti o non veritieri: il beneficio della sanzione fissa è subordinato al fatto che la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, costituendo perciò una violazione solamente formale, ma allo stesso tempo escludendo la possibilità di cumulo giuridico.

Tutto questo con la dichiarata finalità di trovare un punto di equilibrio rispetto a quanto in precedenza previsto, tenuto conto che l’obbligo dei corrispettivi telematici si sostanzia in due fasi, e cioè quella della memorizzazione al momento di effettuazione dell’operazione, seguita da quella di trasmissione dei dati entro massimo il dodicesimo giorno successivo.

Nuove sanzioni scontrino elettronico, quanto si paga

Dunque, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro. Si applicherà un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione, come nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo dell’ammontare riferito all’operazione non memorizzata.

La medesima sanzione trova applicazione anche in caso di mancato o irregolare funzionamento di RT e Server-RT, quando il corrispettivo non viene annotato nel c.d. “registro di emergenza”, a meno che non siano state attuate le procedure web alternative di recupero ed invio dei dati. L’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, viene sanzionata invece in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione.

Sanzioni scontrino elettronico, cosa fare per non sbagliare

La memorizzazione del corrispettivo e la consegna del documento commerciale al cliente, se richiesto, devono essere realizzati non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, vale a dire all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento. Quindi, in caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA.

Al contrario, in caso di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento, sebbene la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali, andrà comunque memorizzata l’operazione ed emesso un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà – al momento del pagamento – la generazione di un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente. Quindi nel caso di un cliente che concorda con l’esercente un’attività di bar di pagargli i caffè consumati in un mese in unica soluzione al termine dello stesso periodo, si è in presenza di una prestazione di servizi consistente nella somministrazione dei caffè stessi.

L’esercente dovrà rilasciare ad ogni consumazione un documento commerciale con indicazione di corrispettivo non riscosso, per poi generare al momento del pagamento un nuovo documento commerciale -perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA – richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente. L’imposta concorrerà in questo caso con la liquidazione dell’IVA relativa al mese successivo a quello delle consumazioni.

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