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E-commerce: i nuovi provvedimenti Ue e i punti da migliorare

Rafforzare la tutela dei consumatori nel settore dell’eCommerce e uniformare in Europa le regole applicabili facilitando anche le transazioni transfrontaliere: sono gli obiettivi di due direttive Ue sull’acquisto di contenuti e beni digitali. Vediamo i contenuti dei provvedimenti e le possibili migliorie

Pubblicato il 31 Mag 2019

Massimiliano Nicotra

avvocato Senior Partner Qubit Law Firm

dropshipping

Nel fine di legislatura europea gli organi dell’Unione hanno adottato una serie di provvedimenti volti ad offrire una regolamentazione più moderna delle attività online. Molto si è discusso della direttiva sul diritto d’autore, mentre meno clamore hanno suscitato alcuni altri provvedimenti che in verità si pongono come tasselli per lo sviluppo del commercio elettronico in Europa.

Molte le innovazioni previste, ma anche alcuni miglioramenti possibili, secondo il parere dell’associazione europea di categoria.

Per comprendere questi punti, bisogna conoscere il contesto dell’ecommerce in Europa.

L’eCommerce in Europa

Nell’Unione europea lo sviluppo del commercio elettronico sta crescendo con grosse differenze da Paese a Paese: in Spagna il settore si è attestato su un fatturato di circa 28 miliardi di euro nel 2018 e si prevede una crescita del 20% per il 2019; in Germania invece la crescita è più lenta di quanto previsto, mentre in Italia il tasso di crescita nel 2018 è stato di circa il 16% rispetto all’anno precedente.

L’intero mercato europeo dell’e-commerce nel 2019 è di circa 344 miliardi di euro, con un tasso di crescita del 7,3% che nel 2023 dovrebbe generare circa 450 miliardi di ricavi.

Sviluppo del mercato e tutela dei consumatori

Su tali basi l’Unione Europea sta adottando una serie di provvedimenti tesi da una parte a favorire lo sviluppo di questo mercato e dall’altra a fornire maggiori tutele ai consumatori.

Il 15 aprile 2019 il Consiglio d’Europa ha quindi approvato un “pacchetto” comprendente due direttive (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea): la prima volta a disciplinare i contratti di fornitura di contenuto e servizi digitali (cosiddetta direttiva sul contenuto digitale), la seconda relativa ai contratti di vendita di beni (direttiva sulla vendita di beni).

Obiettivo primario dei due testi è quello di garantire maggiori diritti ai consumatori e nel contempo agevolare lo svolgimento delle transazioni transfrontaliere, dando così impulso all’attività on-line delle piccole e medie imprese europee.

La direttiva sul contenuto digitale

La direttiva sul contenuto digitale si pone principalmente l’obiettivo di stabilire norme comuni sui contratti che riguardano contenuto digitale (e quindi i dati prodotti e forniti in formato digitale) o servizi digitali. Essa disciplina sia il caso dell’acquisto di beni digitali immateriali sia le ipotesi della fornitura di servizi (intesi quali servizi che consentono di creare, trasformare, archiviare i dati o accedervi in formato digitale oppure quei servizi che consentono la condivisione dei dati in formato digitale anche se caricati da altri utenti).

Le nuove regole, che dopo il recepimento nei vari Stati membri dovrebbero aver efficacia comunque a partire da una data non successiva a due anni e sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva, si applicano sia nel caso in cui la fornitura del contenuto digitale è effettuata a fronte del pagamento di un prezzo, sia qualora essa venga effettuata a fronte della fornitura dei dati personali del consumatore.

La direttiva prevede specifici requisiti soggettivi che il contenuto digitale deve rispettare; esso deve essere:

  • conforme alla descrizione fatta dal fornitore;
  • conforme all’uso dichiarato;
  • fornito con gli accessori richiesti;
  • aggiornato.

Si tratta di requisiti che il fornitore deve contrattualmente prevedere, altrimenti rischiando di dover rispondere in maniera generale di una difformità.

Oltre a quelli appena citati, che sono principalmente riferibili alla corrispondenza tra quanto dichiarato dal fornitore ed il contenuto/servizio ceduto, sono previsti dei requisiti più generali che estendono, per così dire, la garanzia su quel tipo prodotto: il contenuto digitale infatti deve essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato; deve presentare qualità, quantità e caratteristiche di prestazione (anche in termini di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza) che si ritrovano abitualmente in contenuti o servizi di stesso tipo; deve essere dotato degli accessori che il consumatore può ragionevolmente attendersi di ricevere; deve essere conforme alla versione di prova eventualmente messa a disposizione.

Appare importante anche la previsione secondo cui il fornitore deve assicurarsi che al consumatore vengano notificati e forniti gli aggiornamenti di sicurezza, essendo esonerato da responsabilità qualora questi non provveda alla loro installazione entro un termine ragionevole.

Secondo il nuovo testo di direttiva il fornitore è responsabile per la mancata fornitura e per i difetti di conformità del prodotto ai requisiti soggettivi sopra esaminati. Il periodo di garanzia si estende a due anni a decorrere dal momento della fornitura ed è prevista l’inversione dell’onere della prova a carico dell’operatore economico sulla circostanza che il contenuto digitale o il servizio sia conforme ai requisiti indicati.

I diritti riconosciuti al consumatore riguardano la possibilità di recedere immediatamente dal contratto, il diritto al ripristino della conformità o alla riduzione del prezzo ed il diritto alla risoluzione del contratto, con conseguente rimborso delle somme pagate.

E’ interessante evidenziare che anche questo testo normativo europeo prevede un diritto alla portabilità dei dati, analogamente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), con riferimento ai dati forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio, i quali dovranno essere messi a disposizione dello stesso in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

La direttiva sulla vendita di beni

Anche la direttiva sulla vendita di beni contiene alcune innovazioni in tema di contratti di vendita a distanza con i consumatori. Innanzitutto è bene evidenziare che essa disciplina anche le ipotesi di somministrazione di acqua, gas ed elettricità, se messi in vendita in volume delimitato o in quantità determinata e che ricadono sotto la sua applicazione anche i “beni con elementi digitali” ossia quei beni che incorporano o sono interconnessi con contenuti digitali o servizi digitali (quindi tutta la categoria di beni che ricade nella definizione di Internet of Things o degli smart device) la mancanza dei quali impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene.

E’ previsto, innanzitutto, che gli Stati membri sono obbligati a non mantenere all’interno dei singoli ordinamenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nella direttiva, soprattutto se di tenore più sfavorevole per i consumatori.

Anche nel caso di vendita di beni, al pari con quanto già stabilito nella direttiva precedentemente esaminata, è stabilito che i medesimi debbano essere conformi ai requisiti soggettivi dichiarati dal fornitore nonché agli ulteriori requisiti fissati dall’art. 7 (scopi per cui possono essere impiegati i beni; qualità dei prodotti di prova; necessaria consegna degli accessori; caratteristiche di qualità, durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza che il consumatore potrebbe legittimamente attendersi).

Se i beni comprendono elementi digitali vi sono degli obblighi del fornitore di fornire gli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, necessari a far mantenere al bene i requisiti di conformità, ferma rimanendo l’esenzione di responsabilità del fornitore qualora il consumatore non installi gli aggiornamenti entro un ragionevole periodo di tempo.

Il fornitore è responsabile per un periodo di due anni relativamente all’eventuale mancanza di conformità del bene, ferma rimanendo la possibilità per gli Stati membri di introdurre termini più lunghi di garanzia. In ogni caso, qualora il difetto si manifesti entro un anno dalla consegna si presume che lo stesso era esistente al momento della consegna stessa.

Anche in tale testo sono previsti diversi rimedi per il consumatore: la possibilità di richiedere il ripristino della conformità del bene (a scelta tra riparazione o sostituzione dello stesso) o la riduzione del prezzo, la possibilità di rifiutarsi di pagare il prezzo fin quando il venditore non abbia adempiuto alle sue obbligazioni, l’eventuale risoluzione del contratto di vendita, con conseguente rimborso del prezzo.

Le due direttive sinteticamente descritte nel loro contenuto hanno lo scopo, come già anticipato, di rafforzare la tutela dei consumatori nel settore del commercio elettronico contestualmente uniformando in tutta Europa le regole applicabili e facilitando, in tal modo, anche le transazioni transfrontaliere tra i vari Stati.

Le proposte di Ecommerce Europe

A tal riguardo sembra opportuno sottolineare che Ecommerce Europe, l’associazione di categoria che in Europa conta circa 75.000 imprese che svolgono attività di commercio elettronico, ha individuato una serie di interventi a livello normativo ritenuti necessari per fornire slancio a questo mercato.

Tali interventi sono relativi a:

  • una soluzione globale per la tassazione dell’economia digitale, in quanto evidentemente le differenze fiscali determinano vantaggi anticoncorrenziali per alcune imprese;
  • la necessità di introdurre obblighi di tracciamento nei sistemi di spedizione e consegna dei pacchi;
  • la regolamentazione delle piattaforme (marketplace) cercando di salvaguardarne gli aspetti innovativi, ma al contempo evitando posizioni di svantaggio per gli operatori più piccoli;
  • una semplificazione normativa ed al contempo un rafforzamento degli strumenti di attuazione della regolamentazione a livello globale;
  • la creazione di regole che siano indipendenti dal canale, questo perché il settore sta subendo profondi mutamenti attraverso la creazione di sistemi di vendita multicanale;
  • una maggior tutela dei consumatori in termini di sicurezza informatica, frodi o prodotti non sicuri;
  • la realizzazione di sistemi di pagamento innovativi e che abbiano caratteristiche transfrontaliere;
  • una spinta per l’utilizzo di tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale e la blockchain;
  • l’allocazione delle necessarie risorse per l’educazione delle figure professionali necessarie;
  • una spinta alla diffusione della connettività per tutte le aree europee, attraverso la costruzione delle infrastrutture di trasporto dei dati e di reti veloci di comunicazione.

Non ci si può non trovare d’accordo con questa elencazione che evidenzia come le due direttive sopra brevemente analizzate, che a breve saranno pubblicate nella GUCE, rappresentino solamente uno dei molteplici tasselli necessari a realizzare un mercato digitale europeo moderno e competitivo, contestualmente auspicando che il nuovo Parlamento Europeo sappia cogliere questa sfida in tutti i suoi aspetti.

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