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Le notifiche pec nel processo penale, tutto ciò che c’è da sapere

Affrontiamo le questioni principali: punti fermi e dubbi nella normativa. E se è davvero possibile coordinare norme procedurali ben cristallizzate con le esigenze sempre nuove di aggiornamento e digitalizzazione

Pubblicato il 13 Giu 2017

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La digitalizzazione delle comunicazioni e delle notificazioni processuali, prima ancora di una riduzione degli sprechi e degli spazi di archiviazione, sembra tendere all’ottimizzazione delle risorse per l’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata.

Pare esserne una dimostrazione la fitta successione normativa in tema di processo telematico e, più in dettaglio, di notificazioni a mezzo pec.

Ma è davvero possibile coordinare norme procedurali ben cristallizzate con le esigenze sempre nuove di aggiornamento e digitalizzazione?

È consentito adattare quelle stesse norme all’evoluzione tecnologica o è necessario invocare un intervento legislativo ad hoc?

Per procedere con ordine e partendo da una base quasi scontata, è appena il caso di segnalare che il presupposto per la valida operatività del sistema di notificazione telematica è collocato nell’art. 16, co. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, laddove è previsto l’obbligo per gli avvocati, quali professionisti iscritti all’albo, di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata.

Vale la pena, inoltre, specificare, soprattutto ai fini di quanto verrà affrontato nel successivo punto 2 dedicato al breve commento di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ai sensi del D.L. 7.03.2005 n. 85 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), la posta elettronica certificata è a tutti gli effetti equiparata alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. art. 48, comma 2, C.A.D. come sostituito dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 33, “La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”).

Ciò posto, è utile ripercorrere brevemente l’evoluzione normativa in materia ed evidenziare i mancati raccordi tra le diverse disposizioni di legge, onde cercare di dissipare i dubbi pratici che quotidianamente possono presentarsi a chi esercita la professione dell’avvocato penalista.

Come è noto, la ritualità della notificazione a mezzo p.e.c., la cui regolamentazione è contenuta nel d.p.r. 11.02.2005, n. 68, è stata in prima istanza pensata e introdotta relativamente al processo civile (art. 51 del D.L. 25.06.2008, n. 112).

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 51 del citato D.L. 112/2008, l’impiego del mezzo telematico come modalità ordinaria di notifica degli atti era inoltre subordinato all’emanazione di appositi decreti del Ministro della giustizia, a carattere non regolamentare, per l’individuazione degli Uffici giudiziari abilitati a tal tipo di procedura di notificazione, ovvero dotati di idonea strumentazione telematica da certificare e cui far discendere valore legale a quanto digitalmente notificato.

Sono oramai palesi i risvolti pratici e i conseguenti vantaggi delle procedure telematiche ampiamente consolidate nel processo civile.

In ambito penale, il riconoscimento dell’idoneità della posta elettronica certificata a perfezionare le notificazioni degli atti processualiè stata introdottaper la prima volta dall’art. 4D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modificazioni nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.

Analogamente a quanto previsto in ambito civilistico e con il condivisibile obiettivo di rendere più efficace la fase prettamente operativa delle notificazioni anche nel settore penale, con la citata L. n. 24/2010 è stata prevista espressamente la possibilità di procedere alla notifica a mezzo p.e.c. degli atti indirizzati a persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148, co. 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 c.p.p., da partedegli Uffici giudiziari individuati – ancora una volta e analogamente a quanto previsto nella disciplina del 2008 – nei decreti ministeriali di cui si è già accennato.

È stata dunque riservata un’attenzione specifica al processo (rectius: procedimento) penale che ha cominciato a prendere forma con il d.m.g. 21.02.2011, n. 44 (in vigore dal 18.05.2011) e il successivo D.M. 12.09.2012 (in vigore dal 1.10.2012). Con tali decreti èstata avviata una fase sperimentale presso la Procura e il Tribunale di Torino chea tutt’oggi (per chi intende ancora attuale la previsione che siano preventivamente emanati i decreti ministeriali per l’individuazione degli Uffici abilitatialle notificazioni penali a mezzo p.e.c.) non sono certo passibili di dubbio alcuno circa l’idoneità tecnica dei sistemi di certificazione e notificazione, come si dirà nel prosieguo.

Con una sorprendente rapidità, la successiva evoluzione normativa ha visto abrogare il più volte citato art. 51 D.L. 112/2008 ad opera dell’art. 16 D.L. 18.10.2012 n. 179 (conv. con mod. dalla L. 17.11.2012 n. 221) ed entrare in vigore la L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).

A tal punto, lo scenario normativo ha subìto un momento di confusione dovuto da un lato alla mancata emanazione di norme transitorie volte a specificare le sorti degli Uffici giudiziari per i quali il decreto ministeriale attestante l’idoneità degli strumenti telematici era già stato emanato sotto la vigenza del D.L. 112/2008 e dall’altro al mancato coordinamento delle disposizioni introdotte con quelle già esistente e quelle modificate.

Più nello specifico, sempre restando in ambito penalistico, è accaduto che la L. 228/2012 abbia fissato la decorrenza al 15 dicembre 2014 per l’esecuzione delle notifiche via p.e.c. a persona diversa dall’imputato ex artt. 148, co. 2-bis, 149, 150 e 151, co. 2 c.p.p. nei procedimenti dinanzi ai Tribunali e alle Corti d’appello (cfr. art. 16 del D.L. n. 179/2012, comma 9, lett. c-bis, come inserita dall’art. 1, comma19, punto 1, lett. a) e b) L. 228 cit.); ed è accaduto, altresì che lo stesso art. 16 D.L. 179/2012 abbia di fatto riproposto l’art. 51 abrogato, continuando a fare riferimento all’adozionedei decreti del Ministro della giustizia per la previa attestazione diidoneità dei sistemi esistenti negli Uffici giudiziari.

Di qui, più di un interrogativo.

Che dire, anzitutto, degli Uffici diversi dai Tribunali e dalle Corti d’Appello?

Quali, inoltre, le sorti delle notifiche effettuate prima del 15 dicembre 2014 dagli Uffici torinesi (gli unici, peraltro, ad aver adottato il decreto ministeriale)?

Quali, più in generale, le modalità da adottare da parte di tutti gli altri Uffici giudiziari?

Per quanto riguarda gli organi diversi dai Tribunali e Corti d’Appello è intervenuta un’interpretazione ministeriale (circolare dell’11 dicembre 2014), secondo cui il sistema di notifiche penali telematiche è da considerare obbligatorio (a far data, appunto, dal 15 dicembre 2014) per i Tribunali e le Corti d’Appello e subordinato all’adozione dei decreti ministeriali per la Corte di Cassazione, il Giudice di Pace, il Tribunale e le Procure per i minorenni e gli uffici di sorveglianza.

Per gli altri interrogativi, nonostante un breve contrasto giurisprudenziale, si ritiene di poter fare ampio riferimento alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Nelle poche occasioni di pronuncia, la Corte di Cassazione aveva avuto modo infatti di ritenere che la corretta attuazione del D.L. 179/2012 chiamasse la previa adozione da parte del Ministro della giustizia del decreto di idoneità funzionale degli Uffici (Cass. Pen. sez. II, n. 32430 del 9 luglio 2014); per contro, un diverso orientamento riteneva la superfluità dell’adozione di detti decreti, in forza delle norme già contenute nel codice di procedura penale, con particolare riferimento all’art. 148, co. 2-bis(Cass. Pen. sez. VI, n. 37646 del 12 dicembre 2014).

Come detto, è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 32243 del 26.06.2015), che ha chiarito:

  1. che la data iniziale del 15 dicembre 2014 non riguarda gli uffici torinesi ma quelli per i quali non era stato ancora emesso il decreto ministeriale di idoneità funzionale;
  2. che i decreti ministeriali de quibus, proprio perché non hanno carattere normativo per loro stessa natura, hanno mera funzione accertativa;
  3. che in linea generale, con espresso richiamo all’utilizzo di “mezzi tecnici idonei” di cui all’art. 148, co. 2-bisp.p., non vi è ragione di escludere da questi gli strumenti di trasmissione telematica, se essi siano in grado di fornire prova della trasmissione stessa e dell’avvenuta ricezione; garanzie che il sistema di posta elettronica certificata è senz’altro in grado di garantire.

Pertanto, indipendentemente dalle disposizioni che si sono succedute dal 2008 al 2012, sono le medesime norme contenute nel codice di rito a consentire di poter utilizzare la p.e.c. quale idoneo strumento di notificazione ai soggetti diversi dall’imputato o dall’indagato.

Come a dire che, talvolta, la soluzione è già a portata di mano.

Le notificazioni a mezzo pec nel procedimento penale: è valida la notifica effettuata tra difensori

Ciò premesso, vale ora la pena – dopo un brevissimo cenno a quanto può considerarsi ormai pacifico in tema di notifica penale telematica – analizzare una recente pronuncia di legittimità che ha affrontato il tema del mittente della notifica telematica.

Come è comprensibile, nonostante la copiosa successione normativa, i dubbi su ciò che è consentito e ciò che non lo è rimangono e, con ogni probabilità, tendono a presentarsi quasi quotidianamente.

Ad oggi, tuttavia, esistono alcuni punti fermi in materia.

Nessun dubbio, infatti, può sollevarsi circa i destinatari della notifica, che sono pacificamente tutti i soggetti di cui al libro I del codice di rito ad esclusione dell’imputato e, per effetto dell’equiparazione di cui all’art. 61 c.p.p., dell’indagato.

È pacifica, inoltre, la validità della notifica effettuata via p.e.c. al difensore in proprio e, egualmente, quella diretta all’imputato (o all’indagato) ed effettuata presso il difensore, ogni qual volta una norma consenta la notifica mediante consegna al difensore: (i) irreperibileex art. 159 c.p.p., (ii) domiciliatoex art. 161 c.p.p., (iii) latitanteex art. 165 c.p.p., (iv) residenteall’estero qualora non abbia dichiarato o eletto domicilio nello Stato ex art. 169, comma 1, c.p.p..

Altra questione da ritenersi ormai superata, inoltre, riguarda strettamente la relata di notifica dell’atto trasmesso via p.e.c. sia al difensore in proprio sia al difensore nell’interesse dell’indagato/imputato.

Sul punto la Cassazione ha chiarito che ciò che rileva è non tanto l’invio telematico dell’atto per il difensore e dell’atto per l’assistito. Al contrario, ben può essere notificato un unico atto, purché nella relata vi sia “l’espressa indicazione che la notifica era inviata al difensore in proprio e in rappresentanza” del suo assistito (Cass. Pen. sez. VI, n. 39176 del 15.09.2015, El Hassani).

In buona sostanza, questo genere di considerazioni portano a ritenere che nonostante l’utilizzo di strumenti che nel 2001 o, ancor prima, nel lontano 1988 potevano sembrare inimmaginabili, ciò che resta quale solido pilastro è il rispetto delle garanzie fondamentali dell’indagato/imputato.

Ma spostandosi sul versante del mittente, che ne è delle notifiche effettuate da parte del difensore ad un’altra parte privata?

La questione era stata recentemente affrontata dalla Corte d’Assise di Taranto che, con ordinanza del 18.07.2016, aveva fatto appello all’art. 16 del D.L. n. 179/2012 per negare la ritualità dell’utilizzo della p.e.c. in caso di notificazioni effettuate dalle parti private; con ciò conformandosi alla precedente pronuncia della IV sezione penale della Corte di Cassazione, n. 16622 del 3 marzo 2016 (dep. 21 aprile 2016), secondo cui “alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione [la p.e.c., n.d.r.] quale forma di comunicazione e/o notificazione”, utilizzo consentito solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie.

Di segno completamente opposto è però la recentissima sentenza n. 6320 dell’11 gennaio – 10 febbraio 2017 della sez. II penale della Corte di Cassazione.

Il caso ha riguardato la notifica dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, effettuata dal difensore dell’indagato al difensore della persona offesa, in ossequio a quanto disposto dall’art. 299, co. 2-bis c.p.p., tramite p.e.c.

Il Tribunale del Riesame di Napoli aveva ritenuto l’irritualità della notifica così effettuata, facendo da ciò discendere addirittura l’inammissibilità dell’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del G.I.P. di rigetto dell’istanza di sostituzione.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del difensore dell’indagato muovendo le proprie osservazioni proprio dalla disciplina normativa in materia di notifiche telematiche.

Nessun dubbio, osserva la Cassazione, che l’art. 16 del D.L. 179/2012 disciplini l’utilizzo della p.e.c. da parte delle cancellerie; ma non può negarsi, altresì, che “l’unico divieto che può trarsi dal citato articolo 16 è quello dell’inutilizzabilità della notifica a mezzo p.e.c. a cura della cancelleria, qualora il destinatario sia l’imputato (persona fisica)”.

Totalmente diversa è, invece, l’ipotesi di notifica da effettuarsi “da difensore a difensore”.

In questo caso – prosegue la Corte – è lo stesso art. 152 c.p.p. a sancire che “Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”.

E allora, poiché – come ricordato in incipit – alla lettera raccomandata è pacificamente equiparata la p.e.c., non è possibile disconoscere la validità delle notificazioni effettuate a mezzo p.e.c. su iniziativa di un difensore, stante l’assenza di una disposizione che ne vieti l’utilizzo in tal senso.

In conclusione, nonostante la riscontrata lacunosità della normativa e il conseguente necessario ricorso alla giurisprudenza di legittimità per il chiarimento di questioni via via nuove poiché prive di precedenti specifici, a parere di chi scrive sembra chiaro che il leitmotiv dei diversi contributi susseguitisi sia (e debba essere) la corretta applicazione dei principi fondamentali del nostro impianto processual-penalistico, non potendo consentire che la minima discrepanza – laddove non sia sostanziale – sia di ostacolo a un inevitabile adattarsi all’evoluzione della società moderna.

Certo, il legislatore oggi ha più di un solco tracciato dalla Corte di Cassazione per incanalare correttamente la strada verso un (probabile) processo penale telematico.

Che sia la volta buona?

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