Decreto di adeguamento Gdpr

Gdpr, perché abrogare il Codice Privacy è la scelta migliore e che cosa comporta

Abrogare il Codice per la protezione dei dati personali non ci rende meno tutelati nella privacy. Il Codice è comunque sostituito dal Regolamento europeo per la maggior parte dei suoi articoli. Ciò che resta sarà trasferito nel decreto. E’ la scelta più razionale: ecco perché e cosa significa

Pubblicato il 09 Apr 2018

Giusella Finocchiaro

presidente della Commissione incaricata di adeguare la normativa italiana in materia di dati personali al Regolamento Ue 679/2016

privacy_420877282

Il diritto alla protezione dei dati personali è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 8, ove è definito e individuato come diritto diverso dal diritto alla riservatezza, cardine nel sistema dei diritti e delle libertà fondamentali. Esso dunque è ormai da tempo parte del patrimonio giuridico europeo e non soltanto italiano.

Il diritto alla protezione dei dati personali è stato disciplinato in Europa dalla cosiddetta “direttiva madre” in materia di trattamento dei dati personali, la dir. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Da questa direttiva, a cui si sono aggiunte poi molte altre disposizioni normative, storicamente proviene il Codice per la protezione dei dati personali italiano.

La direttiva, di oltre venti anni fa, recepiva un dibattito culturale e un pensiero dottrinale sviluppatosi nei decenni precedenti e delineava un modello statico di trattamento dei dati personali, ormai superato. Basti pensare quanto fosse diversa all’epoca la tecnologia disponibile: era, ad esempio, un mondo privo di smart phone e social network.

Il Regolamento europeo 679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 1995/46/CE”, preso atto del mutamento tecnologico e sociale, detta una nuova disciplina e dunque segna una significativa svolta in un percorso iniziato oltre venti anni fa. Abroga, infatti, la “direttiva-madre”, fin dal titolo.

La filosofia del Regolamento europeo è radicalmente differente. La direttiva è fondata su un approccio autorizzatorio, il Regolamento sul principio dell’accountability.

Il termine accountability significa, come è noto, responsabilità e, insieme, prova della responsabilità. Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che ha adottato un processo complessivo di misure giuridiche, organizzative, tecniche, per la protezione dei dati personali, anche attraverso l’elaborazione di specifici modelli organizzativi.

L’adeguamento al GDPR

Il Regolamento europeo è direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. Considerato lo strumento scelto dal legislatore europeo, regolamento e non direttiva, sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico non sarebbe stato necessario un intervento del legislatore. Esso è stato, tuttavia, ritenuto utile in moltissimi Paesi europei, per raccordare al Regolamento la normativa nazionale. In Italia analoga scelta è stata operata l’anno scorso per raccordare il Regolamento E-Idas (910/2014) sull’identità digitale, le firme elettroniche e i trust service, con il Codice dell’amministrazione digitale.

Dunque, benché con grande ritardo, in Italia è stata nominata presso il Ministero della giustizia la Commissione incaricata di adeguare la normativa italiana in materia di dati personali al Regolamento Ue 679/2016.

La Commissione ha potuto incominciare i lavori solo in gennaio e ha dovuto concluderli a metà marzo. Mentre, in altri Paesi, analoghi lavori sono iniziati nel 2016. Della Commissione hanno fatto parte, oltre a chi scrive, autorevoli esperti della materia, quali Franco Pizzetti, Oreste Pollicino, Giorgio Resta, Alessandro Mantelero, Giovanni Guerra e, per gli aspetti penali, Vittorio Manes e Francesco Caprioli. Ha partecipato costantemente ai lavori il Garante per la protezione dei dati personali, rappresentato dal Segretario generale e da alcuni funzionari.

L’adeguamento della normativa italiana a quella europea serve a coordinare la legislazione nazionale vigente con il Regolamento e ad anticipare quella verifica di compatibilità altrimenti rimessa all’interprete, al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice. Vedi a proposito l’attuale “schema di decreto Gdpr” (per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 GDPR).

La tecnica normativa

Sotto il profilo della tecnica normativa, il Regolamento deve restare testo a sé stante e non può essere incorporato in un testo normativo nazionale. In questo senso, fra l’altro, sono le chiare indicazioni della Commissione europea.

Si sono dunque prese le mosse dal Regolamento europeo per verificare quali norme dell’ordinamento vigente italiano siano compatibili con esso.

Si è proceduto, muovendo dal Regolamento, ad esaminare quali disposizioni nazionali sono sostituite direttamente dalle disposizioni del Regolamento europeo. Ove la materia è disciplinata dal Regolamento, le disposizioni del Codice sono ovviamente sostituite da quelle del Regolamento, che prevalgono.

Nella mutata filosofia di fondo del GDPR si possono individuare, in sintesi, due tipologie di norme.

In primo luogo, le disposizioni del Regolamento che non modificano radicalmente i contenuti della direttiva o della legge italiana, ma innovano parzialmente oppure precisano. Alcuni contenuti sono simili, calati ovviamente in un contesto differente. In questi casi, non possono coesistere due insiemi di norme (quelle italiane e quelle europee) e ovviamente il Regolamento prevale.

Quindi, ad esempio, i corpi di disposizioni su informativa, consenso, diritti dell’interessato, trasferimento dei dati all’estero sono completamente sostituiti dal Regolamento.

In questo caso, non ci saranno grandi differenze sostanziali per gli operatori ma un riferimento chiaro ad una fonte diversa, quella del Regolamento, prevalente.

In secondo luogo, si possono individuare disposizioni del Regolamento completamente innovative sotto il profilo sostanziale.

Ad esempio, nella materia della sicurezza ci sono radicali modificazioni introdotte dal GDPR e quindi ovviamente cambia la fonte e cambia completamente anche la disciplina sostanziale.

Ancora, le sanzioni amministrative introdotte dal Regolamento innovano completamente rispetto alle disposizioni del Codice e le sostituiscono. Non è ammessa l’introduzione di minimi, ancora una volta conformemente alle indicazioni della Commissione europea. I criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative sono elencate dal Regolamento all’art. 83 (ad es.: natura , gravità e durata della violazione, carattere dolo o colposo, ecc.).

Conseguentemente, all’esito della verifica di compatibilità, la parte generale del Codice risultava quasi interamente sostituita. Si sarebbe potuta mantenere la parte speciale, modificando numerose disposizioni, sostituite dal Regolamento. Ad esempio, quelle in materia di sanità, dal momento che l’art. 9, comma 2, lett. h) del GDPR non prevede più il consenso come base giuridica del trattamento dei dati effettuato per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria.

Se si fosse seguita questa strada, l’interprete avrebbe avuto tre testi normativi di riferimento: il Regolamento, il decreto di adeguamento, e ciò che restava del Codice, all’evidenza non più tale. Per ragioni di semplificazione e di chiarezza si è scelto di trasferire le disposizioni rimanenti del Codice nel decreto.

Ciò nel rispetto della delega che prevede l’abrogazione delle disposizioni del Codice privacy incompatibili con il Regolamento europeo, la modifica del Codice, nonché il coordinamento del quadro normativo, in osservanza del principio generale di semplificazione e riassetto normativi.

La continuità con il Codice Privacy

Per non creare incertezza fra gli operatori, si è scelto di mantenere la continuità, ove possibile.

Dunque sono fatti salvi i provvedimenti del Garante (si pensi, per esempio a quello in materia di biometria) e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame.

Sono stati mantenuti anche i Codici deontologici vigenti (ad esempio, quello dei giornalisti) che resteranno fermi nei settori in cui il Regolamento lascia agli Stati competenza, mentre negli altri settori potranno essere avviate le procedure per i codici di settore.

Consultazioni pubbliche e semplificazioni

Il meccanismo delle consultazioni pubbliche e il coinvolgimento delle categorie interessate è stato rafforzato in molteplici casi. Ad esempio, per l’adozione delle regole deontologiche e per la riassunzione delle autorizzazioni generali. Ciò è necessario per raccogliere le istanze dello specifico settore, assicurare la conoscenza allo stato dell’arte e verificare l’efficacia delle soluzioni che si prospettano.

Per le micro, piccole e medie imprese si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Sanzioni penali

 Il Regolamento precisa che l’imposizione di sanzioni penali non deve essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di Giustizia, che vieta, come ribadito recentemente, un sistema a doppia sanzione e a doppio processo. Dal momento che il Regolamento europeo prevede gravi sanzioni amministrative (fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore), che gli Stati membri non possono modificare e per le quali non è consentito introdurre un minimo, si sono eliminate le corrispondenti norme penali.

Questa è la proposta elaborata dalla Commissione. Ma la scelta è ovviamente di tipo politico, anche per la forte emotività connessa al tema.

E-privacy

Non si poteva intervenire in materia di e-privacy in attesa dell’emanando Regolamento in materia che sostituirà la direttiva 2002/58. Dunque le disposizioni del Codice in materia di comunicazioni elettroniche non sono state modificate.

Conclusioni

Abrogare o non abrogare il Codice per la protezione dei dati personali non significa elevare o diminuire la tutela giuridica. Il diritto alla protezione dei dati personali, si è scritto all’inizio di questo pezzo, è patrimonio giuridico  europeo.

Il Codice è comunque sostituito dal Regolamento europeo per la maggior parte dei suoi articoli. Mantenere ciò che resta è una questione di tecnica normativa. La scelta più razionale sembra quella di avere due testi normativi e non tre. Ed è la scelta che rende il coordinamento più semplice per tutti gli interpreti e gli operatori. Ma che resti un Codice in gran parte abrogato non comporta di per sé una maggiore protezione, né il contrario.

 

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2