imprese e cybersecurity

Nis2, come adeguarsi ai nuovi obblighi cyber: i punti chiave



Indirizzo copiato

La Direttiva NIS2 introduce nuovi obblighi di cybersicurezza per un ampio bacino di imprese e PA. Obiettivo è garantire un livello comune elevato di protezione contro gli attacchi informatici

Aggiornato il 3 ott 2025

Anna Cataleta

Senior Partner di P4I e Senior Advisor presso l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection (MIP)

Gabriele Faggioli

CEO di Partners4Innovation, Presidente onorario Clusit

Claudio Telmon

Information & Cyber Security Advisor” P4I



Cybersecurity resilience act

In sintesi

  • La NIS2 estende obblighi a un ampio perimetro di settori, includendo la Pubblica Amministrazione, recepita in Italia col D.Lgs. 138/2024; l’ACN ha fissato scadenze per notifiche e misure.
  • I soggetti essenziali e i soggetti importanti devono implementare governance, gestione dei rischi, sicurezza della supply-chain e continuità operativa, con obbligo di notifica incidenti al CSIRT.
  • Sono previste sanzioni severe (fino a €10M o 2% per gli essenziali; fino a €7M o 1,4% per gli importanti) e misure amministrative: imprese e fornitori devono adeguarsi rapidamente per garantire resilienza.
Riassunto generato con AI

La crescente interconnessione e digitalizzazione della società ha reso istituzioni, imprese e cittadini sempre più esposti alle minacce informatiche.

Gli attacchi informatici hanno raggiunto picchi senza precedenti.

La Direttiva NIS 2 nell’attuale contesto geopolitico

Lo scenario geopolitico presenta una rischiosità come non si aveva da decenni, e questa rischiosità così elevata comprende i temi cyber, che rappresenta un ambito nuovo rispetto a periodi di pari rischiosità.

L’Unione Europea ha riconosciuto quindi la necessità di aumentare la capacità di resilienza e risposta a questi rischi sia a livello di Unione che di singoli Stati Membri, fino alle aziende e pubbliche amministrazioni che sono nel concreto le prime esposte alle minacce.

Nel 2016 era stata emanata la Direttiva NIS, con l’obiettivo di raggiungere un livello comune elevato di cybersicurezza tra gli Stati Membri.

Nel 2020 è stata avviata la revisione programmata dell’efficacia della norma e della sua implementazione, ed i risultati hanno rivelato carenze intrinseche nella norma che le hanno impedito di affrontare efficacemente le sfide attuali ed emergenti in materia di cibersicurezza, in particolare in termini di uniformità di approccio fra i diversi Stati Membri e perimetro di applicazione.

La Direttiva NIS2 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27 dicembre 2022 ed è entrata in vigore il 16 gennaio 2023. Gli Stati membri avevano tempo fino al 17 ottobre 2024 per recepirla nel diritto nazionale. In Italia, il recepimento è avvenuto con il D.Lgs. 138/2024, che ha sostituito la precedente Direttiva NIS e introdotto misure aggiornate per far fronte a un panorama di minacce profondamente mutato, superando le criticità che avevano limitato l’efficacia della normativa precedente.

La normativa impone, in particolare, obblighi di cybersicurezza stringenti in capo a un’ampia platea di organizzazioni operanti in settori ritenuti critici per il funzionamento della società europea.

Chi è soggetto alla Direttiva NIS2

Una delle più importanti novità introdotte è l’ampio bacino di settori merceologici in perimetro interessati dalla Nis2.

Viene abbandonata la distinzione tra Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e Fornitori di Servizi Digitali (FSD) in favore di quella tra Soggetti Essenziali e Soggetti Importanti. Ricadono in queste categorie tutti i soggetti che operano nei Settori ad Alta Criticità e negli Altri Settori Critici indicati rispettivamente negli Allegati I e II del D.lgs. 138/2024,e che soddisfano specifici criteri di dimensionamento (pur prevedendo alcune, limitate, eccezioni).

Fra i nuovi settori è compreso quello della Pubblica Amministrazione, come descritto nell’Allegato III del decreto.

Allegato 1: settori ad alta criticità

SettoreSottosettoreTipo di soggetto
1. Energiaa) Energia elettrica Impresa elettrica quale definita all’articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che esercita attività di «fornitura» quale definita all’articolo 2, punto 12), di tale direttiva
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
— Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
— Produttori quali definiti all’articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) — Partecipanti al mercato dell’energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all’articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944 — Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità
b) Teleriscaldamento e teleraffrescamentoGestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all’articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
c) Petrolio— Gestori di oleodotti
— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio (4)
d) GasImprese fornitrici quali definite all’articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)
— Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all’articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE
— Gestori del sistema di trasporto quali definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE
— Gestori dell’impianto di stoccaggio quali definiti all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
— Gestori del sistema GNL quali definiti all’articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
— Imprese di gas naturale quali definite all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
e) Idrogeno— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
2. Trasportia) Trasporto aereo— Vettori aerei quali definiti all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
Gestori aeroportuali quali definiti all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), aeroporti quali definiti all’articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all’allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
b) Trasporto ferroviarioGestori dell’infrastruttura quali definiti all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9)
— Imprese ferroviarie quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all’articolo 3, punto 12), di tale direttiva
c) Trasporto per vie d’acquaCompagnie di navigazione per il trasporto per vie d’acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all’allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), escluse le singole navi gestite da tale compagnia
Organi di gestione dei porti quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), compresi i relativi impianti portuali quali definiti all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all’interno di porti
Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all’articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12)
d) Trasporto su stradaAutorità stradali quali definite all’articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione (13) responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale
Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all’articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14)
3. Settore bancarioEnti creditizi quali definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15)
4. Infrastrutture dei mercati finanziariGestori delle sedi di negoziazione quali definiti all’articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16)
Controparti centrali (CCP) quali definite all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)
5. Settore sanitarioPrestatori di assistenza sanitaria quali definiti all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18)
Laboratori di riferimento dell’UE quali definiti all’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19)
Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all’articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) — Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2 — Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un’emergenza di sanità pubblica (elenco dei dispositivi critici per l’emergenza di sanità pubblica) di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio (21)
6. Acqua potabileFornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all’articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell’attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni
7. Acque reflueImprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all’articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (23), escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
8. Infrastrutture digitali— Fornitori di punti di interscambio internet
— Fornitori di servizi DNS, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD)
— Fornitori di servizi di cloud computing
— Fornitori di servizi di data center
— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
— Fornitori di servizi fiduciari
— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione
— Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)— Fornitori di servizi gestiti — Fornitori di servizi di sicurezza gestiti
10. Pubblica amministrazione— Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
— Enti della pubblica amministrazione a livello regionale quali definiti da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale
11. SpazioOperatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica

Allegato 2: altri settori critici

SettoreSottosettoreTipo di soggetto
1. Servizi postali e di corriereFornitori di servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere
2. Gestione dei rifiutiImprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all’articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica
3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimicheImprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all’articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all’articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento, da sostanze o miscele
4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimentiImprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione
5. Fabbricazionea) Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitroSoggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all’allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva
b) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e otticaImprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
c) Fabbricazione di apparecchiature elettricheImprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.Imprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2
e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchiImprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
f) Fabbricazione di altri mezzi di trasportoImprese che svolgono attività economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
6. Fornitori di servizi digitali— Fornitori di mercati online
— Fornitori di motori di ricerca online
— Fornitori di piattaforme di servizi di social network
7. RicercaOrganizzazioni di ricerca

Allegato III Nis2 su PA

Allegato III: Amministrazioni centrali, regionali, locali e di altro tipo

1. Ai fini dell’articolo 3, comma 6, sono individuatele seguenti
categorie:

a) amministrazioni centrali:
1) gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
2) la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;
3) le Agenzie fiscali;
4) le Autorità amministrative indipendenti;

b) amministrazioni regionali:
1. le Regioni e le Province autonome.

c) amministrazioni locali
1. le Città metropolitane;
2. i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
3. i Comuni capoluoghi di regione;
4. le Aziende sanitarie locali.

d) altri soggetti pubblici:
1. gli Enti di regolazione dell’attività economica;
2. gli Enti produttori di servizi economici;
3. gli Enti a struttura associativa;
4. gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e
culturali;
5. gli Enti e le Istituzioni di ricerca;
6. gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Allegato IV: ulteriori tipi di soggetto


a) amministrazioni centrali:
1) gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
2) la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri;
3) le Agenzie fiscali;
4) le Autorità amministrative indipendenti;

b) amministrazioni regionali:
1. le Regioni e le Province autonome.

c) amministrazioni locali
1. le Città metropolitane;
2. i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
3. i Comuni capoluoghi di regione;
4. le Aziende sanitarie locali.

d) altri soggetti pubblici:
1. gli Enti di regolazione dell’attività economica;
2. gli Enti produttori di servizi economici;
3. gli Enti a struttura associativa;
4. gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e
culturali;
5. gli Enti e le Istituzioni di ricerca;
6. gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Ai sensi del criterio del dimensionamento, sono automaticamente in perimetro NIS2 tutte le grandi imprese dei settori individuati, vale a dire quelle con più di 250 dipendenti o un fatturato annuo maggiore di 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Sono inoltre in perimetro le medie imprese, ossia quelle con un numero di dipendenti compreso fra 50 e 250 o un fatturato annuo o un totale di bilancio compreso fra 10 e 50 milioni di euro o con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro, che operano nei settori individuati.

Il D.Lgs. 138/2024 stabilisce inoltre che il perimetro include soggetti indipendentemente dalle loro dimensioni, come indicato all’art. 3 del Decreto NIS:

  • soggetti critici identificati dal decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 (CER);
  • fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica pubblici o accessibili al pubblico;
  • prestatori di servizi fiduciari e gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello;
  • pubbliche amministrazioni specifiche e ulteriori soggetti individuati secondo procedure stabilite dall’Autorità nazionale competente NIS;
  • imprese collegate a soggetti essenziali o importanti che, ad esempio, gestiscono sistemi informativi, forniscono servizi TIC o esercitano influenza sulle misure di cybersicurezza dei soggetti in perimetro.

Le FAQ pubblicate dall’ACN chiariscono inoltre modalità operative, tempistiche di adeguamento e criteri di individuazione dei soggetti.

Gli obblighi per i soggetti in perimetro

Le entità in perimetro NIS2 devono rispettare requisiti di cybersicurezza relativi a governance, gestione dei rischi (inclusa la sicurezza della catena di fornitura), continuità operativa, segnalazione degli incidenti e altre aree.

Dal 14 aprile 2025, l’ACN ha fornito indicazioni sui requisiti minimi da applicare.

Governance e formazione

La Nis 2 dal punto di vista della governance, prevede che gli organi di gestione dei soggetti essenziali e importanti come il Consiglio d’Amministrazione, debbano approvare le misure per la gestione dei rischi adottate dall’Organizzazione, seguire una formazione periodica su tematiche di cybersicurezza e offrire una formazione analoga ai loro dipendenti.

Risk management e continuità operativa

Le organizzazioni valutano i rischi e attuano misure tecniche e organizzative, inclusi autenticazione a più fattori, crittografia e pratiche di igiene informatica. Devono inoltre garantire continuità operativa con backup, piani di ripristino e gestione delle crisi, notificando tempestivamente (preallarme entro 24 ore) eventuali incidenti significativi ai CSIRT o all’autorità competente.

I rischi da considerare comprendono anche quelli legati alla supply-chain: l’organizzazione deve garantire la sicurezza della propria catena di approvvigionamento, presidiando i rapporti con i fornitori e considerando vulnerabilità specifiche e qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cybersicurezza.

Controlli e sanzioni in caso di inadempienza

I soggetti in perimetro NIS2 sono tenuti all’adozione di misure di sicurezza e alla notifica degli incidenti secondo le tempistiche e i dettagli stabiliti dall’ACN.

  • Misure di sicurezza: entro 18 mesi dalla comunicazione di inserimento nell’elenco nazionale NIS (ottobre 2026), i soggetti importanti devono implementare le misure indicate nell’allegato 1 della Determinazione ACN 164179/2025 (relativa alle specifiche di base), mentre i soggetti essenziali devono adottare le misure riportate nell’allegato 2. Le misure sono organizzate in funzioni, categorie, sottocategorie e requisiti, sviluppate in accordo al Framework nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection.
  • Notifiche di incidente: entro 9 mesi dalla comunicazione di inserimento (gennaio 2026), i soggetti importanti devono notificare al CSIRT Italia gli incidenti significativi elencati nell’allegato 3 della suddetta Determinazione ACN, mentre i soggetti essenziali notificano quelli riportati nell’allegato 4.

Le sanzioni amministrative previste dall’Art. 38 del Decreto NIS intervengono in caso di violazioni agli obblighi di cybersicurezza, come la mancata adozione delle misure di sicurezza prescritte o l’omissione di notifiche di incidenti significativi.

In sintesi, le sanzioni variano in funzione della tipologia di soggetto:

  • Soggetti essenziali (escluse le PA): fino a 10.000.000 € o al 2% del fatturato mondiale annuo.
  • Soggetti importanti (escluse le PA): fino a 7.000.000 € o all’1,4% del fatturato mondiale annuo.
  • Pubbliche amministrazioni: da 25.000 a 125.000 €.

Nei casi più gravi, la non conformità di un soggetto NIS può comportare la sospensione o il divieto temporaneo a qualsiasi persona che svolga funzioni dirigenziali (come amministratore delegato o rappresentante legale) di esercitare tali funzioni all’interno dello stesso soggetto.

Situazione del recepimento di Nis2

La Direttiva NIS2, come noto, richiede agli Stati Membri dell’Unione Europea di recepirla nel proprio ordinamento nazionale. Ad oggi, solo 14 Stati su 27 hanno completato il recepimento; la Repubblica Ceca completerà ufficialmente il recepimento il 1° novembre 2025.

La situazione aggiornata è la seguente:

PaeseRecepimento NIS2
AustriaNo
Belgio
BulgariaNo
Cipro
Croazia
Danimarca
EstoniaNo
Finlandia
FranciaNo
GermaniaNo
Grecia
IrlandaNo
Italia
Lettonia
Lituania
LussemburgoNo
Malta
Paesi BassiNo
PoloniaNo
PortogalloNo
Repubblica CecaNo
Romania
Slovacchia
Slovenia
SpagnaNo
SveziaNo
Ungheria

A maggio 2025 la Commissione Europea ha inviato un richiamo agli Stati Membri che non hanno ancora trasposto la Direttiva, avvertendo che può decidere di deferire i casi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e preallertando sulle possibili sanzioni per ritardo.

Questa situazione evidenzia come il recepimento e l’implementazione della NIS2 siano ancora eterogenei in Europa, con possibili impatti sulle imprese che operano in più Paesi, in particolare in termini di armonizzazione dei requisiti di cybersicurezza e di notifiche di incidenti.

Conclusioni

Negli ultimi anni è risultato ormai evidente come le aziende, le pubbliche amministrazioni e, complessivamente, la nostra vita sociale ed economica dipendano dalle informazioni e dai sistemi informativi che ne costituiscono uno strumento di gestione essenziale.

Non possiamo sapere quali difficoltà e sfide ci potrà portare l’evoluzione dello scenario geopolitico nei prossimi anni, ma la Direttiva NIS2 e le altre norme ad essa collegate

rappresentano uno strumento importante con cui l’Unione Europea vuole guidare le organizzazioni verso una resilienza adeguata per affrontare queste sfide.

Certamente, rappresenteranno il filo conduttore del mercato della sicurezza nei prossimi anni in Europa, come negli anni dal 2016 al 2020 lo ha rappresentato il GDPR. È opportuno quindi che i soggetti in perimetro e i loro fornitori siano pronti ad affrontarle in modo tempestivo ed efficace, per ridurre gli impatti negativi sulle proprie organizzazioni e, soprattutto, per gestire adeguatamente i rischi che comunque nei prossimi anni si troveranno ad affrontare.

FAQ: Nis2

La Direttiva NIS2 (Direttiva UE 2022/2555) è una normativa europea che mira a rafforzare la resilienza delle infrastrutture IT dell’Unione Europea contro gli attacchi informatici. È entrata in vigore il 16 gennaio 2023, sostituendo la precedente direttiva del 2016 (NIS1), e deve essere recepita nelle legislazioni nazionali degli Stati membri entro il 17 ottobre 2024. La direttiva amplia significativamente i settori coperti e il numero di aziende potenzialmente interessate, introducendo un approccio olistico alla cybersecurity che considera i rischi in modo comprensivo, inclusi quelli associati alla catena del valore (subappaltatori, fornitori, ecc.).

La NIS2 introduce cambiamenti significativi rispetto alla precedente direttiva. Innanzitutto, espande notevolmente l’elenco dei settori interessati, aumentando di circa dieci volte il numero di aziende coinvolte. Elimina la distinzione tra Operatori di Servizi Essenziali e Fornitori di Servizi Digitali, sostituendola con due nuove categorie: entità essenziali e entità importanti, classificate in base alla criticità del servizio e alle dimensioni aziendali. Inoltre, la NIS2 adotta un approccio olistico alla cybersecurity, considerando i rischi lungo l’intera catena del valore e coinvolgendo direttamente i leader aziendali, che sono ora responsabili dell’approvazione e supervisione delle misure di sicurezza. Richiede anche l’adozione di misure tecniche, operative e organizzative proporzionate al rischio, superando l’approccio puramente tecnico della NIS1.

La Direttiva NIS2 ha ampliato significativamente i settori coperti rispetto alla precedente normativa. Tra i settori inclusi figurano: energia, trasporti, banche, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione dei servizi ICT (B2B), pubblica amministrazione, spazio, produzione e distribuzione di prodotti chimici, produzione e distribuzione di alimenti, produzione di dispositivi medici, computer e prodotti elettronici, macchinari e attrezzature, veicoli a motore, fornitori di servizi digitali e di comunicazione elettronica, gestione dei rifiuti, produzione e distribuzione di prodotti postali e di corriere, e altri settori critici. Questa estensione riflette la crescente digitalizzazione dell’economia e la necessità di proteggere un numero maggiore di infrastrutture critiche.

La Direttiva NIS2 classifica le organizzazioni in due categorie principali: entità essenziali ed entità importanti, sostituendo la precedente distinzione tra Operatori di Servizi Essenziali e Fornitori di Servizi Digitali. Questa categorizzazione dipende dalla criticità del settore e dalle dimensioni dell’organizzazione. Le entità essenziali appartengono a settori considerati di importanza vitale e sono soggette a requisiti più rigorosi, inclusi controlli proattivi. Le entità importanti, pur essendo significative, sono sottoposte a un regime di vigilanza meno intenso, principalmente reattivo. La pubblica amministrazione e il settore pubblico seguono regole specifiche. Questa classificazione determina l’intensità degli obblighi di conformità e il livello di supervisione a cui sono sottoposte le organizzazioni.

La Direttiva NIS2 richiede alle entità di adottare misure tecniche, operative e organizzative appropriate e proporzionate per gestire i rischi di cybersecurity. Queste includono: analisi dei rischi e politiche di sicurezza informatica, gestione degli incidenti, continuità operativa e gestione delle crisi, sicurezza della catena di approvvigionamento, controlli di sicurezza nell’acquisizione e sviluppo di sistemi, procedure per valutare l’efficacia delle misure, pratiche di igiene informatica di base, formazione in cybersecurity, gestione della crittografia e della cifratura, sicurezza delle risorse umane, controlli di accesso, gestione degli asset e utilizzo dell’autenticazione multi-fattore. L’approccio deve essere olistico, considerando i rischi non solo all’interno dell’organizzazione ma anche lungo l’intera catena del valore, con particolare attenzione ai fornitori e partner.

La NIS2 introduce un rigoroso sistema di notifica degli incidenti che diventerà pienamente operativo dal 1° gennaio 2026. Un incidente è considerato “significativo” (e quindi soggetto a obbligo di notifica) quando provoca o può provocare una grave interruzione operativa dei servizi, perdite finanziarie per l’entità, o ha effetti su altre persone con significative perdite materiali o immateriali. Il processo di notifica prevede tre fasi chiave: una pre-notifica entro 24 ore dalla consapevolezza dell’incidente all’ACN/CSIRT Italia, una notifica formale entro 72 ore che include la valutazione dell’impatto e la natura dell’incidente, e un report finale entro un mese dal completamento della gestione dell’incidente. Per gli incidenti ancora in corso, sono richiesti report mensili di progresso. Questo sistema richiede procedure interne ben definite e tempestive.

La Direttiva NIS2 trasforma la cybersicurezza in un elemento strutturale della governance aziendale, attribuendo precise responsabilità agli organi di amministrazione e direzione. Questi devono approvare le misure di gestione dei rischi di cybersicurezza, sovrintendere alla loro attuazione e possono essere ritenuti direttamente responsabili per le violazioni degli obblighi normativi. Il decreto italiano di recepimento (d.lgs. 138/2024) affida agli organi direttivi l’approvazione delle modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi, la supervisione degli obblighi di gestione del rischio e di notifica degli incidenti, e la responsabilità per le violazioni. Inoltre, i membri di tali organi devono seguire una formazione adeguata e promuovere programmi formativi per il personale. Questa responsabilità non è delegabile come “tema tecnico” al solo CISO o all’ICT.

Un piano di formazione conforme alla NIS2 deve essere strutturato, coerente con il modello organizzativo e con il profilo di rischio dell’azienda. Deve coprire l’intero ciclo di vita del rischio informatico e includere contenuti differenziati per dipendenti e organi direttivi. Per i dipendenti, la formazione deve focalizzarsi sul riconoscimento delle minacce (phishing, social engineering), sull’utilizzo sicuro degli strumenti informatici, sulla gestione degli incidenti e sui principi di protezione dei dati. Per gli organi direttivi, invece, deve concentrarsi sul quadro normativo, sulla comprensione del contesto di minaccia, sul ruolo del board nella gestione degli incidenti e sulle responsabilità legali. Il piano deve essere approvato formalmente dal Consiglio di Amministrazione, documentato in modo puntuale e integrato con la formazione obbligatoria in materia di protezione dei dati personali prevista dal GDPR.

Le scadenze principali per l’implementazione della NIS2 si concentrano nel 2026, anno cruciale per la piena operatività della direttiva. Dal 1° gennaio 2026 diventeranno pienamente operativi gli obblighi di notifica degli incidenti secondo la direttiva e l’interazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e il CSIRT Italia. Ad inizio aprile 2026 è prevista la pubblicazione del “modello di categorizzazione” che stabilisce il processo e i criteri per l’elencazione e la categorizzazione delle attività dei soggetti essenziali ed importanti. Tra maggio e giugno 2026, le organizzazioni dovranno comunicare l’elenco delle attività e servizi erogati, comprensivi di caratterizzazione e definizione della loro rilevanza. Entro ottobre 2026 è fissato il termine ultimo per l’adozione delle misure di sicurezza di base, mentre a fine anno è previsto l’avvio delle attività di ispezione e verifica sistematica da parte dell’Autorità competente.

La NIS2 coinvolge anche le piccole e medie imprese, sebbene con un approccio proporzionato. Le PMI possono essere soggette alla direttiva se forniscono servizi, soluzioni o componenti a soggetti classificati come essenziali o importanti, essendo parte della catena di approvvigionamento. La direttiva tiene conto delle dimensioni, della complessità e del ruolo delle organizzazioni, non chiedendo alle PMI di comportarsi come grandi corporate, ma di adottare misure adeguate al proprio contesto. Inoltre, il Cybersecurity Act 2 ha introdotto una nuova categoria di “small mid-cap enterprises”, che possono essere designate come entità importanti anziché essenziali, riducendo proporzionalmente i loro obblighi di compliance. Per le PMI, è essenziale comprendere il proprio ruolo nell’ecosistema digitale, valutare i rischi reali e avviare un percorso strutturato di adeguamento.

Il decreto legislativo 138/2024 di recepimento della NIS2 ha configurato un apparato sanzionatorio graduato che colpisce sia i soggetti essenziali e importanti, sia le persone fisiche che rivestono ruoli apicali. Per le organizzazioni, le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino allo 0,1% del fatturato mondiale per i soggetti essenziali e fino allo 0,07% per quelli importanti in caso di omessa registrazione. In caso di tardiva registrazione, possono essere contestate anche altre violazioni e si applicherà la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Oltre alle sanzioni economiche, il decreto prevede, nel caso di inottemperanza alla diffida dell’ACN, la sospensione temporanea dall’esercizio di funzioni dirigenziali all’interno del medesimo soggetto fino all’adozione delle misure correttive. Questo sistema sanzionatorio sottolinea come la responsabilità di governance non sia nominale, ma effettiva.

La gestione della compliance NIS2 per i fornitori IT e cyber all’interno di un gruppo societario richiede particolare attenzione. Contrariamente a quanto spesso ritenuto, l’erogazione di servizi IT o cybersecurity all’interno del proprio gruppo non esclude l’applicazione della normativa. Le società che svolgono attività qualificabili come Managed Service Provider (MSP) o Managed Security Service Provider (MSSP) a beneficio di consociate sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal Decreto NIS2, inclusa la registrazione presso il portale ACN. Questo vale anche in assenza di rapporti contrattuali formalizzati o di compensi intercompany. Inoltre, la registrazione effettuata dalla capogruppo non produce effetti nei confronti delle altre società del gruppo: ogni entità giuridica stabilita in Italia è tenuta a verificare autonomamente il proprio inquadramento rispetto ai requisiti normativi.

Un’azienda deve avere pronto un evidence pack completo per dimostrare la conformità alla NIS2. Questo deve includere: la registrazione presso l’ACN, le procedure di incident reporting con tempistiche di 24/72 ore, la documentazione delle misure tecniche, operative e organizzative adottate, i piani di gestione degli incidenti, i report delle valutazioni periodiche del rischio, le evidenze della formazione del personale e degli organi direttivi, e i registri degli incidenti con relative analisi. La NIS2 si basa sul principio che “non esiste compliance senza evidenze documentali”: è irrilevante dichiarare che qualcosa “è stato fatto” senza poterlo dimostrare. In un’ispezione, l’autorità non chiederà se l’azienda abbia buone intenzioni, ma se sia in grado di documentare cronologicamente la gestione e la notifica degli incidenti, nonché l’implementazione delle misure di sicurezza richieste.

La NIS2 si integra con un ecosistema normativo europeo sempre più articolato sulla cybersecurity e protezione dei dati. Il pacchetto “Cybersecurity Act 2” e le modifiche mirate alla NIS2 presentate dalla Commissione Europea mirano proprio a ridurre la complessità e la frammentazione normativa, alleggerendo gli oneri di compliance per imprese e PA. La NIS2 deve essere coordinata con il GDPR per quanto riguarda la protezione dei dati personali, con il Cyber Resilience Act sulla sicurezza dei prodotti digitali, con il DORA per il settore finanziario, e con numerose altre normative settoriali. Un elemento fortemente consigliato è l’integrazione o l’allineamento del piano di formazione NIS2 con la formazione obbligatoria in materia di protezione dei dati personali prevista dal GDPR, dato che cybersecurity e protezione dei dati sono ambiti strettamente interconnessi.

Nel primo anno di applicazione della NIS2 in Italia, le aziende hanno riscontrato diverse difficoltà, principalmente di due ordini: interpretative e tecniche. Sul piano interpretativo, molti passaggi del Decreto NIS e delle Determinazioni ACN hanno presentato problemi, come l’applicazione della clausola di salvaguardia o la distinzione tra organi di amministrazione e organi direttivi. Sul piano tecnico, la piattaforma ACN per la registrazione ha mostrato diverse criticità: necessità di SPID o CIE per l’accesso (con lunghe attese per ottenere credenziali alternative), campi non adatti a soggetti stranieri, errori di sistema e complessità eccessive nella procedura di conferma per i responsabili. Anche la definizione di “sistemi informativi e di rete rilevanti” nella Determinazione ACN 164179 è risultata poco chiara, lasciando alle singole società l’onere di interpretare tali termini con il rischio di un’eterogeneità applicativa non voluta dal legislatore.

Secondo le linee guida ACN e la Determinazione 379907 (efficace dal 15 gennaio 2026), la gestione degli incidenti di sicurezza per i soggetti NIS2 prevede un processo strutturato in cinque fasi. Gli incidenti sono classificati in categorie IS-1/2/3 per gli eventi significativi e IS-4 per quelli non significativi. Il processo di notifica richiede una pre-notifica entro 24 ore dalla “evidenza” dell’incidente, seguita da una notifica formale entro 72 ore che include valutazione dell’impatto, metriche iniziali e natura dell’incidente. Entro un mese dal completamento della gestione dell’incidente, deve essere inviato un report finale con descrizione del tipo di incidente, causa radice, misure di mitigazione adottate e impatto transfrontaliero se noto. Per gli incidenti ancora in corso, sono richiesti report mensili di progresso. Questo sistema non è un mero esercizio di conformità, ma il fulcro di una strategia nazionale volta a rafforzare la resilienza operativa.

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x