cybersecurity nazionale

Perimetro di sicurezza cibernetica: i dubbi interpretativi in attesa dei decreti attuativi

In attesa dei decreti attuativi che forniranno ulteriori informazioni e daranno maggiore chiarezza, facciamo il punto su quali sono i dubbi interpretativi che dovranno essere risolti in sede di individuazione dei soggetti “perimetrati”

Pubblicato il 03 Feb 2020

Jacopo Liotta

Associate. Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie

Andrea Mezzetti

Counsel, TMT Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie

cyberdefense

Il decreto-legge 105/2019[1] che ha istituito il cosiddetto “perimetro di sicurezza cibernetica”, per il momento, non è ancora pienamente operativo e solleva alcuni dubbi interpretativi: bisogna dunque attendere l’adozione dei vari decreti attuativi per avere informazioni ulteriori sui contorni degli obblighi e individuare con chiarezza gli enti e le società che per primi saranno soggetti alla normativa.

Nel frattempo, sintetizziamo di seguito che cosa è il perimetro, quali sono i soggetti che rientrano al suo interno e quali decreti attuativi dovranno essere emanati durante il 2020.

Gli obblighi dei soggetti rientranti nel perimetro

In ragione del loro ruolo strategico, i soggetti rientranti all’interno del perimetro ( amministrazioni pubbliche, enti ed operatori, sia pubblici che privati) sono tenuti al rispetto di una serie di obblighi, tra cui: la predisposizione di una lista delle reti, dei servizi informatici ed informativi utilizzati; la notifica al Governo di eventuali incidenti di sicurezza cibernetica; l’adozione di peculiari misure di sicurezza; la notifica della volontà di dare in affidamento a terzi servizi con un impatto sulle proprie reti, sistemi e servizi; l’adozione di condizioni o test in caso di detto affidamento di servizi.

Il decreto legge costituisce un tassello importante nella definizione delle misure nazionali di difesa contro attacchi informatici. Il dichiarato intento della normativa è, infatti, quello di disporre, per finalità di sicurezza nazionale, di un sistema di organi, procedure e misure che consenta un’efficace valutazione della sicurezza di apparati e prodotti utilizzati in taluni ambiti considerati di primaria importanza.

La definizione del perimetro

La nuova normativa non individua analiticamente i soggetti rientranti all’interno del perimetro ma definisce i criteri per la loro individuazione.

Come indicato dall’articolo 1 del decreto, infatti, rientrano nel perimetro le amministrazioni pubbliche, gli enti ed operatori, sia pubblici che privati:

  • aventi una sede nel territorio nazionale;
  • che esercitano una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicurano un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
  • che esercitano tale funzione o servizio utilizzando reti, sistemi informativi e servizi informatici.

La lista dei soggetti inclusi nel perimetro sarà proposta dal Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica[2] (“CISR”) e sarà adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (ovvero il 20 marzo 2020). L’elenco sarà poi aggiornato ogni due anni mediante l’adozione di nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I dubbi interpretativi sul perimetro di sicurezza cybernetico

Il testo del decreto legge lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi che dovranno essere risolti in sede di individuazione dei soggetti “perimetrati”. In particolare:

  • L’uso del termine enti ed operatori pubblici e privati sembra consentire allo Stato di estendere il perimetro a chiunque, a prescindere da uno specifico inquadramento giuridico. In questo senso, dunque, ben potrebbero rientrare all’interno del perimetro realtà organizzate in forme collaborative diverse dalle società (es. associazioni, ecc.);
  • il decreto legge, inoltre, stabilisce che tali soggetti siano quelli aventi una sede nel territorio nazionale. Il collegamento territoriale, pertanto, sembrerebbe consistere nel solo fatto che il soggetto in questione sia o meno presente in Italia mediante una sede societaria. Questa caratteristica sembrerebbe aprire la porta alla possibilità che i soggetti “perimetrati” includano anche società straniere, purché presenti nel territorio nazionale;
  • l’individuazione dei soggetti dovrà avvenire sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell’entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale. Il fatto che i soggetti debbano essere individuati su base graduale non appare molto chiaro e potrebbe essere inteso (a nostro avviso, erroneamente) come una gradazione degli obblighi posti all’interno del decreto legge in funzione del ruolo specificamente svolto dal soggetto perimetrato in relazione all’interesse dello Stato oggetto di tutela.
  • infine, il fatto che la lista di soggetti debba essere aggiornata su base biennale potrebbe creare qualche ulteriore incertezza. Infatti, nonostante la disposizione risponda ad una chiara esigenza di flessibilità (es. individuare società nuove; includere nuovi soggetti in virtù del mutato contesto socio-economico), la stessa potrebbe comportare che alcuni soggetti non saranno in grado di affermare con certezza se la normativa in questione trovi o meno, anche nel futuro, applicazione nei loro confronti. In altre parole, il fatto che un soggetto non sia stato incluso nel primo decreto con il quale sono stati individuati i soggetti inclusi nel perimetro, non escluderà la possibilità che lo stesso possa esservi ricompreso in un momento successivo. Inoltre, qualora ciò dovesse avvenire sarà interessante capire se e come sarà garantita coerenza tra le misure imposte ai rapporti con i terzi sorti successivamente alla perimetrazione e quelli precedenti.

Gli altri decreti e regolamenti attuativi relativi al perimetro

Analogamente a quanto evidenziato per la definizione dei soggetti “perimetrati”, il decreto legge delega la definizione di alcuni ulteriori elementi ad una serie di norme di attuazione. Questa di seguito è una breve rassegna dei decreti attuativi che dovranno essere emessi nel corso dell’anno:

  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individuerà i soggetti rientranti nel perimetro, dovrà anche definire i criteri con i quali dovrà essere predisposto e aggiornato un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici utilizzati dai soggetti perimetrati. Questo decreto dovrà essere adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 20 marzo 2020);
  • un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del CISR): (i) definirà le procedure per la notifica al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica[3] (“CSIRT”) degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici; (ii) stabilirà le misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza. Questo decreto dovrà essere adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 20 settembre 2020);
  • un regolamento (ex articolo 17 della legge 400/88) disciplinerà le procedure, i termini e le modalità con cui: (i) i soggetti perimetrati che intendono procedere all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento di servizi informatici, appartenenti a talune specifiche categorie (v. punto successivo), dovranno comunicare tale intenzione al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale[4] (“CVCN”). La notifica è prodromica all’eventuale imposizione di test e misure di sicurezza da parte del CVCN; (ii) i fornitori di tali beni, sistemi informativi e servici ICT dovranno assicurare la propria collaborazione al CVCN; (iii) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello Sviluppo Economico dovranno svolgere attività di ispezione e verifica. Il regolamento dovrà essere adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 20 settembre 2020);
  • un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà le categorie di reti, sistemi informativi e servizi informatici per le quali sarà necessario effettuare la notifica al CVCN in caso di affidamento della fornitura di beni o servizi a terzi. Il decreto dovrà essere adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 20 settembre 2020);
  • un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stabilirà i criteri per l’accreditamento dei laboratori competenti per le verifiche delle condizioni di sicurezza nell’ambito dell’approvvigionamento di prodotti, processi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici. Il decreto dovrà essere adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero il 20 settembre 2020).

Alla lista devono essere aggiungono altri tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovranno essere adottati per integrare le disposizioni del decreto legge 21/2012 in materia di poteri speciali.

Conclusioni

La nuova normativa in materia di cybersecurity è entrata in vigore alla fine dell’anno scorso ed è frutto dell’acceso dibattito nazionale ed internazionale in merito alla sicurezza informatica ed alla luce dei recenti fatti relativi ad attacchi informatici.

Il decreto legge si inserisce all’interno del quadro normativo che comprende la tutela delle informazioni sensibili per il funzionamento della Repubblica, la possibilità che lo Stato imponga veti o condizioni all’acquisto di soggetti stranieri in settori considerati strategici e la normativa sulla sicurezza delle reti.

La nuova disposizione, per il momento, non è ancora pienamente operativa e l’adozione dei vari decreti attuativi fornirà ulteriori informazioni e maggiore chiarezza. Nondimeno, il decreto legge avrà effetto anche nei confronti di soggetti non rientranti nel perimetro di sicurezza cibernetica nella misura in cui si tratterà di soggetti che intrattengono rapporti con i soggetti perimetrati. Si pensi, al fornitore di beni e servizi che si dovrà conformare alle condizioni imposte dal CVCN nell’ambito di una gara indetta da una società inclusa nel perimetro.

È ancora presto per determinare quale sarà l’impatto operativo della nuova normativa all’interno del mercato ICT. Tuttavia, sembra verosimile che il decreto legge sia destinato ad avere effetti sull’intero comparto tecnologico e che tutti gli operatori saranno, in diversa misura, chiamati a confrontarsi con le sue disposizioni.

___________________________________________________________________

  1. Convertito in legge dall’articolo 1, comma 1 della legge 133/2019.
  2. Il CISR è un organo del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, istituito con legge 124/2007.
  3. Cfr. d.lgs. 65/2018 che ha trasposto la direttiva n. 2016/1148.
  4. Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 del gennaio 2013.

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