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Protocollo aziendale covid: come farlo dopo gli ultimi decreti

Le aziende devono aggiornare continuamente il protocollo aziendale covid, in ragione dei decreti che escono. Di fronte a un’escalation di norme dal Green pass al super Green pass, per completare con l’ultimo DL 1/22 all’obbligo vaccinale sempre più esteso, dagli over 50. Ecco come fare

Pubblicato il 10 Gen 2022

Nicola Nuti

Amministratore Inprivacy S.r.l.

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

protocollo aziendale covid

L’ultima ondata di decreti ha, come impatti, anche la necessità per le aziende di aggiornare il protocollo aziendale covid

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Indice degli argomenti

Protocollo aziendale covid dopo il DL 7 gennaio 2022 

Partiamo con l’analizzare l’art. 1 del citato DL del 7 gennaio del 2022, n. 1 che prevede la “Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV- “riportando i passaggi testualmente salienti.

Il Green Pass per lavorare diventa legge, ecco cosa cambia

  1. Art. 4-quinquies (Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). – Dal 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
  2. . I datori di lavoro pubblici di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all’articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, […] tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
  3.  Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonchè dai rispettivi datori di lavoro.
  4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.
  5.  È vietato l’accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di cui al predetto comma 1.
  6.  La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
  7.  Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
  8. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
  9.  Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nuovo decreto, cosa cambia e cosa resta per la gestione covid in azienda

In forza di questo (ultimo) decreto, è stato esteso l’uso del super Green pass anche in azienda.

Vediamo cosa cambia e cosa resta.

Cosa cambiaCosa non cambia
 

 

Sulla verifica

La verifica differenziata (all’ingresso o a campione durante la prestazione lavorativa)

  • Agli under 50 del Green pass base
  • Ai 50 e over del Green pass Rafforzato
La verifica da parte del Datore di lavoro o chi dallo stesso designato.

Possibilità per il lavoratore di consegnare la certificazione verde per essere esonerato dai controlli

 

 

 

Sulle conseguenze giuslavoristiche – 

lato lavoratori 50 e over

Il termine al 15 giugno 2022

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 determina l’impossibilità di accedere al luogo di lavoro e la conseguente assenza ingiustificata senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della già menzionata certificazione.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La possibilità per l’azienda di sospendere il lavoratore, dopo cinque giorni di assenza per mancanza di certificazione verde, per l’intero periodo del contratto stipulato col lavoratore in sostituzione (non oltre 10 giorni lavorativi)

Sulla esibizione del certificato verde rafforzatoDal 15 febbraio 2022, i lavoratori 50 e over devono esibire per poter andare al lavoro

L’esibizione, comunque, per tutti i lavoratori di un certificato in corso di validità
 

 

Sulle conseguenze sanzionatorie 

Nulla

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro e, in sede di controllo a campione non esibisca un valido Green prass rafforzato, la sanzione amministrativa irrogata dal prefetto consistente nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo gli ordinamenti di settore.

Il (nuovo) “pacchetto” misure anti Covid da attuare in azienda

L’obbligo vaccinale è legge, per gli over 50

L’obbligo della vaccinazione per chi ha più di 50 anni, è legge. Con il decreto-legge 1/2022 l’obbligo vale «…fino al 15 giugno». Sono esentati i casi di «accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore». (art 4 – quater)

Niente lavoro senza super green pass, per chi ha compiuto il cinquantesimo anno di età o li compie entro il 15 giugno 2022 quando (forse) cesserà tale obbligo.

Green pass rafforzato ai lavoratori senior (over 50)

Le nuove norme, in sostanza, prevedono l’obbligo del Green pass rafforzato per tutti i lavoratori over 50 (comprensivi di coloro che compiranno entro metà giugno 2022, 50 anni) mentre si introduce l’obbligo vaccinale per i cinquantenni non occupati (sanzionabili per un importo pari ad € 100,00 dal 1° febbraio 2022). L’obbligo di vaccinazione sarà in vigore fino al 15 giugno, mentre l’obbligo del super Green pass in azienda (ottenibili a seguito di vaccinazione/guarigione) per i cinquantenni occupati, scatterà dal 15 febbraio. Si tratta di una misura che vale tanto per il settore privato che pubblico, compresi i magistrati. La verifica, in ogni caso, spetta a datori di lavoro.

Niente stipendio per chi non ha super green pass over 50

A partire dal 15 febbraio, quei lavoratori (pubblici e privati) che hanno compiuto i 50 anni, devono esibire il Super Green pass per poter entrare al lavoro.

In caso contrario, il lavoratore trasgressore non avrà diritto alla retribuzione, pur conservando il posto di lavoro.

Nelle imprese tutte, come si legge nel decreto, «dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata» ci sarà la sospensione del lavoratore (facoltà del datore di lavoro) «…per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi», rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze alcune, di natura disciplinare e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Non è ancora specificato, tuttavia, se la concessione dello smart working al lavoratore senior (over 50) non vaccinato genererà sanzione, e di quale entità. Attendiamo gli sviluppi.

Il ritorno massiccio allo smart working e processi di quarantena

Visto l’andamento, è altamente caldeggiato un ritorno massiccio allo smart working nella forma (procedurale) semplificata, lasciando per il momento “appeso” quel famoso protocollo sul lavoro agile nel privato, uscito lo scorso anno. Più discusso ancora è lo smart working sul fronte pubblico. Al riguardo, per completezza di informazione, facciamo presente che, il 5 gennaio 2022, è stata sottoscritta una circolare tra i ministri Brunetta e Orlando volta a «Usare al meglio la flessibilità già consentita dalle regole vigenti», come da comunicato stampa.

Il Protocollo aziendale covid nella sua struttura, una proposta 

Non è certo una novità; richiamiamo infatti quanto scrivevamo agli inizi, cioè nell’aprile del 2020.

Vediamo ora come si è dovuto evolvere in questi quasi due anni, fornendo ad esempio una traccia/modello, a livello di contenuti.

Contenuti preliminari

Tra i contenuti preliminari, come ogni apparato documentale (specie procedurale) è bene che vi siano:

  1. lo scopo e il campo di applicazione;
  2. i riferimenti normativi;
  3. le responsabilità;
  4. la valutazione dei rischi.

Offriamone quindi un breve commento e una possibile stesura.

  1. Circa lo scopo e il campo di applicazione, occorre dire che il primo consiste nell’offrire indicazioni a tutto all’azienda di riferimento, in merito alle Politiche e Procedure da adottare ai fini del contenimento delle Infezioni da COVID-19, segnalando anche una data verosimile da che lo stesso abbia preso efficacia.

Sarebbe bene, in questa prima sezione, indicare che «ogni variazione a quanto indicato, sarà comunicata come aggiornamento del presente documento e/o come semplice comunicazione e-mail».

  1. Circa i riferimenti normativi, una ipotesi di riempimento di questo campo potrebbe essere una frase riepilogativa ma completa del tenore: «Per ogni riferimento alla Normativa vigente, si rimanda alla pagina istituzionale https://www.governo.it/it/coronavirus-normativa; consigliando di verificare periodicamente gli aggiornamenti normativi cogenti e vigenti».
  2. Circa le responsabilità, è bene che queste siano ben evidenziate e ripartite ai fini anche di una maggior consapevolezza dei temi che ci occupano. Pertanto, una possibile stesura potrebbe essere del seguente tenore «La responsabilità dell’applicazione del presente Protocollo è della Direzione, dei Responsabili ed in generale di tutto il Personale dell’Azienda. Affinché il Protocollo covid in azienda possa sortire gli effetti auspicati e rendere possibile a tutti di lavorare in sicurezza, è essenziale attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, mantenendo sempre comportamenti responsabili. Rammentiamo che il rispetto delle regole è utile salvaguardare la salute di tutto il personale aziendale, ma anche dei propri familiari e conoscenti».
  3. Circa la valutazione dei rischi, veniamo a un punto nevralgico. Partendo infatti dai contenuti del documento INAIL del 23/04/2020 riproduttivi di una scala di Rischio associato alle Attività Aziendali, occorre effettuare valutazioni del rischio, anche in termine di impatto sui dati aziendali. Ne consegue che, ai fini di una corretta compilazione di questa sezione, senz’altro non potrà mancare una frase del tipo «La valutazione complessiva evidenzia un rischio basso, che si decide comunque di mitigare attraverso le prescrizioni del presente documento».

Misure organizzative – Piano Organizzativo e Operativo (cd POO)

All’interno di questa sezione possono/debbono rientrare (almeno) i seguenti punti afferenti alla politica aziendale, volta a regolamentare nello specifico:

  • L’accesso ai locali potendo ben prevedere autonome verifiche preventive, un differenziato accesso di interni ed esterni;
  • I controlli al momento dell’ingresso;
  • Una eventuale attività da svolgere all’esterno (come ad esempio presso clienti);
  • L’eventuale risarcimento danni;
  • Particolari esigenze organizzative richiedenti una specifica programmazione delle attività;
  • La gestione degli eventuali casi particolari;
  • Le verifiche a campione della validità dei Green pass;
  • L’attuazione dello smart working
  • Il rientro dalla malattia
  • Le sanzioni

Misure di prevenzione e norme comportamentali

All’interno di quest’altra sezione sarebbe bene che rientrassero:

  • La individuazione delle precauzioni igieniche personali;
  • La regola del distanziamento negli spazi di lavoro;
  • La buona prassi dell’areazione degli spazi di lavoro;
  • I movimenti all’interno dei locali aziendali;
  • Lo svolgimento delle riunioni e altri incontri nei locali aziendali;
  • L’utilizzo degli spazi comuni;
  • La pulizia degli ambienti;
  • Le informazioni e la necessità di formazione continua;
  • Il materiale informativo.

Ulteriori contenuti

Gli ulteriori contenuti non meno importanti richiedono accortezze e contezza circa:

  • Le dotazioni di sicurezza (mascherine, distributori disinfettanti per le mani, e per la pulizia del proprio posto di lavoro, schermi in plexiglass/vetro);
  • La gestione dell’emergenza (di una persona sintomatica, sanificazione di emergenza);
  • La necessità della sorveglianza sanitaria;
  • Il ruolo essenziale del Medico competente;
  • La identificazione dei soggetti cd vulnerabili;
  • Il rientro dei lavoratori dopo l’infezione da Covid-19;

Gli aggiornamenti

Da ultimo, è bene prevedere:

  • Gli aggiornamenti e la gestione del Protocollo;
  • La presenza di un costituito Team Covid (composito);
  • Gli adempimenti in materia di compliance (ad ampio raggio).


Dal 15 febbraio 2022, come per legge, in forza del DL 1/2022, per i soli lavoratori che hanno compiuto o siano in prossimità di compimento del cinquantesimo anno di età entro il primo semestre 2022, dovranno esibire il Green pass rafforzato (ottenibile attraverso l’avvenuta vaccinazione) pena l’esclusione con quanto per conseguenza a livello juslavoristico.

Per l’effetto, i soggetti deputati ai controlli dovranno, come da istruzioni adeguate, verificare al momento dell’accesso dei già menzionati lavoratori, la regolarità del certificato verde attraverso la funzione “…rafforzata” dell’App in dotazione (VerificaC19); esattamente come da indicazioni ricevute durante la formazione attuata.

Saranno comunque esclusi dai controlli tutti quei soggetti in possesso di regolare Certificato di Esenzione, i quali dovranno rivolgersi al Medico Competente per i dovuti adempimenti del caso.

Protocollo aziendale covid: le fonti normative

Segnaliamo, di seguito, le fonti normative (primarie e secondarie) maggiormente rilevanti, facendone una rapida ricognizione, seguendo l’ordine cronologico decrescente, oltre al D.L n° 1 del 7/1/2022 in disamina.

Il Protocollo aziendale covid, un possibile modello

Riportiamo ora un possibile modello di Protocollo aziendale covid. Evidentemente, si tratta di una mera corposa traccia contenutistica, la quale andrà adattata, a seconda del settore di riferimento, con gli opportuni aggiustamenti e doverose contestualizzazioni. Si declinano, si da ora, responsabilità in tal senso.

Alcuni suggerimenti in pratica, verifiche preventive e autonome

Ciascun dipendente e/o collaboratore esterno e/o visitatore, è tenuto a effettuare autonomamente presso la propria abitazione e prima di recarsi in Azienda alla:

  • rilevazione della temperatura corporea, ed evitando di presentarsi nel caso in cui la stessa vada oltre i 37,5° centigradi;
  • Sintomi della malattia (così come riportato dal Ministero della Sanità);
  • verifica del possesso del Green Pass in corso di validità, evitando di presentarsi nel caso in cui lo stesso non dovesse risultare valido.
  1. la rilevazione della temperatura corporea, ed evitando di presentarsi nel caso in cui la stessa vada oltre i 37,5° centigradi;
  2. la verifica del possesso del Green Pass in corso di validità, evitando di presentarsi nel caso in cui lo stesso non dovesse risultare valido.

In presenza di uno o più sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (temperatura alterata, raffreddore, tosse, dolori muscolari, mal di gola, affanno, difficoltà respiratorie, assenza di gusto, assenza di olfatto, dissenteria, dolori addominali, ecc.) o in caso di dubbi di essere entrati in contatto con soggetti positivi, o ancora provenendo da zone soggette a restrizioni ed isolamento (“zone rosse”), non dovrà assolutamente presentarsi in Azienda.

In tali casi, è altamente consigliato di avvisare senza indugio il proprio medico curante per la gestione delle necessarie incombenze.

I dipendenti dovranno inoltre informare immediatamente l’Ufficio Personale.

Circa le eventuali attività da svolgere all’esterno dei locali aziendali

Compatibilmente con le restrizioni governative, le visite presso i clienti restano libere, avendo cura di rispettare il protocollo interno e/o eventuali protocolli dei clienti.

Nel caso di presenza di un Protocollo più restrittivo, sarà quest’ultimo a prevalere.

Prima di andare da clienti, ciascun dipendente/collaboratore, dovrà effettuare in autonomia:

  • la rilevazione della temperatura corporea prima di recarsi dal Cliente, ed evitare di presentarsi nel caso in cui la stessa vada oltre i 37,5° centigradi;
  • Sintomi della malattia (così come riportato dal Ministero della Sanità)
  • la verifica preventiva del possesso di un Green Pass in corso di validità, evitando di presentarsi nel caso in cui il Green Pass, per qualsiasi motivo, dovesse risultare non valido, rammentando che i clienti potranno effettuare, nei limiti di Legge ed in relazione a quanto disposto nel proprio protocollo aziendale covid, controlli in merito alla validità dei Green Pass.

Si rammenta poi che anche violazioni eventualmente rilevate dal Cliente, determineranno la trasmissione degli atti alla competente Prefettura, come per legge, per l’applicazione delle sanzioni previste (art. 3 commi 9 – 10 D.L. 127/2021).

Risarcimento danni e protocollo aziendale covid

In conformità all’art. 9 octies inserito dall’art. 3 del D.L. 139/2021, il datore di lavoro può richiedere ai lavoratori per specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l’efficace programmazione dell’attività lavorativa, una comunicazione preventiva di non essere in possesso di certificato verde in corso di validità.

Detto preavviso deve intendersi necessario a soddisfare specifiche esigenze organizzative, nel limite delle 48 ore successive alla richiesta, come da FAQ governative.

Protocollo aziendale covid, gli adempimenti Privacy da mantenere e monitorare costantemente

  • Informativa per tutti coloro i quali accederanno ai locali aziendali
  • Aggiornare il registro dei trattamenti
  • Effettuare una “robusta” analisi dei rischi per il trattamento dei dati personali
  • Formare – Nominare – Autorizzare il personale addetto ai controlli
  • Emettere od aggiornare la DPIA

Per i dipendenti, collaboratori ecc., verrà presa nota su di un Registro ad hoc, nel rispetto della protezione dei dati, costituito in ossequio al principio di minimizzazione dei dati, nel pieno rispetto della normativa Privacy), dell’avvenuto controllo. Tale registro si rende necessario per evitare di ripetere il controllo nel corso della giornata.

Presso l’area di rilevamento della temperatura e di verifica di validità del Green Pass, sarà disponibile un’apposita informativa Privacy.

L’attività di verifica all’ingresso (“a tappeto”), conformemente al Parere dell’Autorità Garante [docweb 9707431], non comporta la raccolta di dati dell’interessato se non quelli strettamente necessari ai fini dell’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione verde.

La finalità del trattamento è quella relativa alla prevenzione della diffusione del Covid-19.

Attività presso clienti per il protocollo aziendale covid

Le attività di verifica saranno annotate su appositi registri (realizzati in ossequio ai principi di minimizzazione richiesti dalla normativa per la Protezione dei Dati Personali).

Le stesse non riguarderanno il personale già controllato all’ingresso.

Nel caso in cui si dovesse rilevare un soggetto con Green Pass non valido, il medesimo sarà ritenuto assente ingiustificato (in permesso non retribuito).

È opportuno rammentare che, essendo il trattamento di dati particolari, sarà necessario emettere una valutazione di impatto (DPIA ex art 35 del GDPR), al fine di verificare se il trattamento stesso sia correttamente espletato

Smart working e protocollo aziendale covid

Visto l’andamento epidemiologico, il ricorso allo smart working dovrà ritenersi misura ampiamente praticata previo coordinamento con il proprio responsabile gerarchico.

In ogni caso, il ricorso allo smart working si consiglia di determinarlo bene in quanto non può affatto costituire un’alternativa allo svolgimento dell’attività lavorativa, volta a sopperire il mancato possesso del Green Pass.

Sanzioni ed eventuale risarcimento danni

Chiunque fra il personale dipendente violi le disposizioni del Protocollo covid, sarà soggetto ad richiamo, disciplinare nonché l’allontanamento dal posto di lavoro fino alla sospensione e sanzione.

Chiunque sia testimone di situazioni che mettano a rischio la salute comune, è tenuto a segnalarle affinché vengano presi opportuni provvedimenti.

I responsabili sono garanti rispetto all’azienda della più rigorosa applicazione delle misure previste dal presente Protocollo aziendale covid.

La violazione di tali norme determina altresì il mancato rispetto del presente Protocollo, dal quale potrebbero delinearsi due possibili fattispecie a causa della mancata ed ingiustificata presenza del dipendente applicato alla specifica commessa:

  1. una sostituzione inefficace del dipendente con relative perdite di chances, oltre a una difficile gestione operativa e annesso sovraccarico di lavoro;
  2. un inadempimento contrattuale, fonte di probabili richieste danni (diretti o indiretti, materiali o immateriali);

Entrambe le fattispecie determinano un potenziale danno, con probabili richieste di risarcimento danni all’Azienda, la quale si riserva di effettuare opportune valutazioni circa eventuali misure di natura disciplinare e di rivalsa nei confronti del dipendente contravventore.

Misure di prevenzione e norme comportamentali

Di seguito, vengono descritte le principali Misure di Prevenzione e Norme comportamentali da osservare scrupolosamente nell’interesse di tutti.

Precauzioni igienico-sanitarie personali (DPI e distanziamento)

Il personale dipendente potrà accedere ai locali aziendali per svolgere la propria attività lavorativa, solo se sia disponibile una postazione di lavoro che rispetti il corretto distanziamento, di almeno 1 mt.

Le mascherine andranno sempre indossate, per tutto il tempo in cui si stazionerà negli uffici, ad eccezione del caso in cui si disponga di uno spazio individuale e si sia soli.

Accesso degli esterni

Gli esterni (collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, ecc.) potranno accedere ai locali aziendali in base alla pianificazione della presenza o su appuntamento.

A prescindere dal distanziamento, in ogni caso, è richiesto che le mascherine siano comunque indossate per tutto il tempo di soggiorno in azienda.

Le buone norme (areazione, movimenti, riunioni, area break, spazi comuni, pulizia)

Nei locali aziendali dovrà essere sempre garantita l’areazione, attraverso l’apertura delle finestre, senza provocare correnti d’aria. L’aerazione va garantita anche in presenza dell’impianto di condizionamento attivo, per favorire sempre e comunque un corretto ricambio dell’aria.

Protocollo covid in azienda: movimenti all’interno dei locali aziendali

Tutti i movimenti all’interno dei locali aziendali sono da limitare al minimo indispensabile. Inoltre, Inoltre, se ci si muove dalla propria postazione si deve sempre e comunque indossare la mascherina di protezione, meglio se FPP2.

  • ingresso;
  • uscita;
  • uso delle Aree Comuni (sale riunioni, bagni, punti di ristoro, ecc.);
  • centralino, per eventuali necessità di materiale (vedi punti successivi).

Protocollo aziendale covid: riunioni ed altri incontri nei locali aziendali

Sono consentite le riunioni in presenza, fatto salvo il rispetto delle regole di distanziamento citate ai punti precedenti, e l’obbligo di indossare le mascherine.

Si dovranno evitare assembramenti nei bagni.

L’accesso alle aree break dovrà essere limitato, rispettando il distanziamento.

Per la pulizia sono utilizzati prodotti disinfettanti specifici. L’Azienda assicura, comunque la pulizia degli ambienti di lavoro e delle aree comuni.

Vediamo ancora alcuni contenuti che suggeriamo predisporre.

Gestione di una persona sintomatica

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al personale.

Si procederà quindi al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali.

L’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti, nonché il medico competente, e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L’azienda collaborerà con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

Ad emergenza conclusa (sintomatico allontanato), si procederà alla sanificazione dei locali. Ancora, in caso di individuazione di un caso sospetto in azienda, si ricorrerà all’intervento di una squadra esterna, inviata dal fornitore dei servizi di sanificazione degli ambienti di lavoro.

  1. chiudere i locali nel quale il sintomatico ha soggiornato;
  2. areare i locali;
  3. effettuare una sanificazione straordinaria.

Sorveglianza sanitaria – medico competente

La sorveglianza sanitaria, utile per il rispetto di un protocollo aziendale covid, prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente, unitamente al RSPP ed al datore di lavoro comunica a RLS/RLST ed alle maestranze per un’opportuna conoscenza delle disposizioni.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Egli, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Identificazione dei soggetti fragili

Rammentiamo che il medico competente individua la funzione del medico competente come autonoma rispetto a quella che deve essere svolta dal datore di lavoro, prevedendo specifici e distinti obblighi nonché le diverse responsabilità di ciascuno e delineando, sotto il profilo della protezione dei dati, l’ambito del rispettivo trattamento. Nell’evoluzione del quadro nazionale legato all’emergenza sanitaria la figura del medico competente assume una posizione di maggiore centralità nel contrasto e nel contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel contesto lavorativo. Anche i “nuovi” trattamenti di dati personali, originati dall’emergenza in atto, devono essere effettuati nel rispetto di quel tradizionale riparto di competenze e separazione di ruoli tra il medico competente e il datore di lavoro, in cui risiede il principale elemento di garanzia delle norme che ne disciplinano i compiti e le funzioni.

Team Covid

In azienda sarebbe opportuno costituire un Team Covid, ove possibile, (composto da diverse figure: Direzione, HR, Compliance, DPO ove presente, Medico competente, RSPP) cui è affidato il compito di tenere aggiornato il presente documento.

Tale Team applica e verifica le regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Il Team verifica e tutela anche il rispetto di tutte le Normative Vigenti ed il rispetto della Privacy, nonché gli eventuali requisiti dei Sistemi Volontari adottati aziendalmente (ad esempio ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018).

L’aggiornamento del presente protocollo resta quindi a cura del succitato Team.

Tale Team avrà anche la possibilità di integrare la presente comunicazione con comunicazioni puntuali e rapide in caso di necessità (ad esempio e-mail di chiarimento o di aggiornamento delle iniziative in corso).

Adempimenti di Compliance

  1. Adeguata Informativa;
  2. Aggiornamento dei registri delle attività di Trattamento;
  3. Valutazione dei Rischi;
  4. Registro delle verifiche “a campione”;
  5. Redazione di due Atti di nomina per Autorizzati di Primo e Secondo livello.

Aggiornamento Protocollo aziendale covid

L’intero Protocollo è in fase di costante monitoraggio e miglioramento continuo.

Il Protocollo aziendale covid, come tenerlo aggiornato

Sia in presenza di un Team Covid, che in assenza, è compito del medico competente- RSPP e datore di lavoro effettuare, ovvero far effettuare la verifica del protocollo, le responsabilità ricadranno sempre su questi soggetti (oltre alla natura giuridica per le eventuali sanzioni amministrative). É palese, dunque, che ad ogni intervento legislativo dovrà essere controllato nel senso di verificato e, suggeriamo aggiornato, il protocollo, facendo particolare attenzione alle disposizioni regionali in materia sanitaria e/o a “cambi di colore” per le regioni di appartenenza.

Conclusioni

In definitiva, oltre a quanto già scritto (specie sugli adempimenti privacy) suggeriamo di alle aziende di fare quanto prima e comunque entro e non oltre metà febbraio:

  • voler adottare/verificare il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente;
  • applicare le ulteriori misure precauzionali previste, da integrare eventualmente con altre equivalenti ovvero più incisive, secondo le peculiarità della propria struttura aziendale, previa consultazione delle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) onde tutelare da un lato, la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e, dall’altro, garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Noi come voi, auspichiamo comunque un aggiornamento istituzionale delle FAQ e delle procedure operative da parte degli organi istituzionali.

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