Il timore che i propri dati personali siano stati divulgati a terzi, a seguito di una violazione del GDPR, senza dimostrare che ciò sia avvenuto in concreto, è sufficiente per fondare un diritto al risarcimento dei danni, purché tale timore e le sue conseguenze negative siano provati.
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Risarcimento danni privacy: l’Ue allarga le maglie, l’Italia resta cauta
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il timore di divulgazione dei dati personali può fondare un diritto al risarcimento, anche senza prova concreta. È necessario dimostrare il danno subito e il nesso di causalità con la violazione del GDPR, indipendentemente dalla gravità del danno
ESSE-CI Centro Studi
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