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Dichiarazione di successione: cos’è e come farla online

La dichiarazione di successione si compone di specifici quadri: come compilarli, cosa rientra nell’attivo ereditario, chi deve presentare la domanda, quando presentarla, quali documenti servono, le eccezioni

Pubblicato il 28 Giu 2022

Josephine Condemi

Giornalista

dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione è un atto che gli eredi o i legatari di una persona deceduta devono presentare obbligatoriamente all’Agenzia delle Entrate per il calcolo dell’imposta di successione su beni immobili e mobili posseduti dal defunto.

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Come si fa la dichiarazione di successione?

La dichiarazione di successione si compila esclusivamente online, attraverso il modulo e il software disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per accedere al servizio, è necessario possedere un’utenza Spid, una Carta d’Identità Elettronica o una Carta Nazionale dei Servizi.

Il modulo può essere compilato online tramite intermediari abilitati come i CAF o attraverso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’attivo ereditario rientrano:

  • beni immobili e diritti reali su di essi;
  • beni mobili e titoli al portatore;
  • denaro, gioielli e mobilia;
  • rendite, pensioni e crediti;
  • aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
  • navi, imbarcazioni e aeromobili estranei alle aziende;
  • oneri a carico degli eredi e dei legatari relativi a prestazioni rivolte a soggetti terzi.

Non concorrono a formare l’attivo ereditario e dunque non vanno indicati in dichiarazione:

  • beni e diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri e di cui il defunto aveva perso la titolarità;
  • azioni e titoli nominativi alienati con atto autentico o girata autenticata prima dell’apertura della successione;
  • indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro e indennità spettanti per diritto agli eredi;
  • crediti verso Stato, enti pubblici territoriali o che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale;
  • crediti ceduti allo Stato prima della presentazione della dichiarazione;
  • veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Chi deve fare la domanda di successione

I soggetti che sono chiamati a presentare la dichiarazione di successione sono:

  • i chiamati all’eredità, ovvero i soggetti, fisici o giuridici, che non hanno ancora accettato l’eredità ma che, all’apertura della successione, vengono riconosciuti come aventi potenzialmente titolo di ereditare una parte o l’intero patrimonio del defunto;
  • gli eredi, cioè coloro che, al momento dell’apertura della successione, accettano, in modo espresso o tacito, l’eredità loro destinata;
  • i legatari, che non sono eredi, ma hanno ricevuto dal defunto, tramite testamento, uno o più beni (o diritti), acquisiti automaticamente e senza necessità di accettazione;
  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
  • gli immessi in possesso temporaneo dei beni dell’assente, cioè gli eredi o i legatari di una persona dichiarata assente da un’apposita sentenza, che sono autorizzati dal tribunale ad entrarne temporaneamente in possesso del patrimonio. Una persona può essere dichiarata assente dopo due anni dalla scomparsa, su specifica richiesta al tribunale del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza;
  • gli amministratori dell’eredità, figure che subentrano quando l’erede è posto in condizione sospensiva, cioè acquisirà l’eredità solo quando si realizzerà un preciso evento, futuro e non certo, indicato nel testamento;
  • i curatori dell’eredità giacente, ovvero coloro che, su nomina del Tribunale, amministrano il patrimonio ereditario che non è stato accettato da un chiamato all’eredità. Il compito dei curatori termina quando l’eredità viene accettata;
  • gli esecutori testamentari, figure a cui il defunto può decidere di affidare la cura delle ultime volontà espresse nel testamento;
  • i trustee, amministratori che curano e gestiscono i beni (trasferiti nel trust) in favore di beneficiari a cui verranno ritrasferiti dopo un dato periodo di tempo o dopo il raggiungimento di un preciso scopo.

Nel caso di più soggetti legati alla stessa eredità, è sufficiente che uno solo di essi provveda alla presentazione della dichiarazione, che dovrà contenere la descrizione analitica di tutti i beni e i diritti che costituiscono l’attivo patrimoniale ed esprimerne il valore. Anche, eventualmente, dell’oggetto del legato.

Chi presenta la dichiarazione di successione con beni immobili non ha obbligo di presentare la dichiarazione Imu: gli stessi uffici che riceveranno la dichiarazione di successione si faranno carico di trasmetterne copia al Comune di ubicazione degli immobili.

Quando presentare la domanda

La dichiarazione di successione in genere deve essere presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione, che di solito, ma non sempre, coincide con la data del decesso.

I dodici mesi possono decorrere:

  • dalla data della notizia legale in caso di nomina di un rappresentante legale degli eredi/legatari/chiamati all’eredità, di un curatore dell’eredità giacente o di un esecutore testamentario, designati dopo l’apertura della successione;
  • dalla data di chiusura del fallimento, in caso di fallimento in corso al momento dell’apertura della successione o di una dichiarazione di fallimento entro sei mesi dal decesso;
  • dalla data di immissione di eventuali beneficiari nel possesso temporaneo dei beni di persona assente;
  • dalla data di esecuzione di una sentenza dichiarativa di morte presunta della persona assente, solo se non sia stata precedentemente richiesta l’immissione di beneficiario nel possesso dei beni dell’assente;
  • entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, qualora l’eredità sia stata accettata con beneficio d’inventario;
  • dalla data di rinuncia all’eredità/al legato o dalla data in cui i chiamati all’eredità dimostrano di esserne venuti a conoscenza;
  • dalla data in cui sopraggiungono (o da quella in cui l’obbligato dimostra di esserne venuto a conoscenza) eventi che modificano il legato, la suddivisione dell’eredità o che causano tassazione maggiorata rispetto a quella liquidata;
  • dalla data in cui si verificano eventi che modificano l’attivo ereditario, facendo venire meno le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto avevano usufruito dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione;
  • dalla data dell’esito legale, positivo o negativo, del riconoscimento, nel caso di enti non ancora riconosciuti, ma che abbiano presentato domanda di riconoscimento entro dodici mesi dall’apertura della successione.

Nei casi di omessa dichiarazione, è prevista una sanzione calcolata dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata o, se l’imposta non è dovuta, una sanzione amministrativa da 250 a 1000 euro.

In caso di ritardo non superiore a trenta giorni nella presentazione della dichiarazione si applica invece una sanzione amministrativa che va dal 60 al 120 per cento dell’imposta liquidata o, se non è dovuta imposta, una sanzione amministrativa da 150 a 500 euro.

Dove presentare la dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione è presentabile solamente online accedendo ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e utilizzando il software “Dichiarazione di successione e domanda di voltura catastale” per l’invio della dichiarazione.

Compilazione ed invio possono essere effettuati:

– autonomamente, attraverso l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tramite utenza Spid, Carta d’identità elettronica e Carta Nazionale del Servizi;

– con l’aiuto di un intermediario (ad es. un CAF);

– nell’ufficio preposto dell’Agenzia delle Entrate.

Unica eccezione consentita rispetto all’invio online riguarda i residenti all’estero, che possono presentare il modello cartaceo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso fa fede, come data di presentazione, la data di consegna del documento all’ufficio postale.

Altri casi che fanno eccezione:

  • nel caso di defunto residente all’estero ma con residenza precedente in Italia, la dichiarazione va presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della circoscrizione in cui era fissata l’ultima residenza o alla Direzione Provinciale II di ROMA – Ufficio Territoriale ROMA 6 – EUR TORRINO, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma se l’ultima residenza non dovesse essere nota;
  • nel caso di decesso precedente il 3 ottobre 2006, deve essere usato il Modello 4 – pdf, da presentare anche per eventuali dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative;
  • nel caso il contribuente non si avvalga dei servizi di voltura automatica prevista al momento della presentazione della dichiarazione di successione, dovrà fare richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali competenti entro trenta giorni dalla registrazione della dichiarazione stessa.

Modello di dichiarazione di successione

Il modello di dichiarazione per i decessi avvenuti in data successiva al 3 ottobre 2006 si compone di un frontespizio e di diversi quadri.

I quadri obbligatori da compilare sono:

  • Dati generali, in cui indicare dati del defunto, sue eventuali ultime volontà e dati del dichiarante;
  • Quadro EE, dove riepilogare il valore dei beni, dell’attivo ereditario, le passività e il valore totale netto;
  • Quadro EG, dove inserire i documenti da allegare alla dichiarazione;
  • Quadro EA ,da compilare solo se i beneficiari sono individuati singolarmente, indicando obbligatoriamente, se c’è un trust, il codice fiscale del trustee o, in caso di curatore di eredità giacente, il codice fiscale della curatela.

I quadri da compilare solo in casi specifici sono:

  • EB e EC, se il defunto era titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su beni immobili iscritti o che devono essere iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;
  • ED, in caso di passività deducibili (es. debiti o spese mediche e funerarie) allegando la relativa documentazione nel quadro EG;
  • EF, nel caso di beni immobili;
  • EH, per rendere dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
  • EI, nel caso di discordanze sui beni immobili tra gli elementi identificativi del soggetto intestatario/dei diritti rappresentati in catasto e quelli del defunto. Oppure, in caso di passaggi intermedi non convalidati da atti legali;
  • EL e EM, in presenza di immobili posti in territori con sistema Tavolare;
  • EN, EO, EP, EQ, ER, in presenza di altri beni (es. aziende, azioni, rendit) che formano l’asse ereditario;
  • ES, se ci sono donazioni e simili effettuate dal defunto in favore di eredi o legatari.

Quali sono le imposte di successione

Entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione, quando l’attivo ereditario comprende beni immobili è necessario pagare:

  • Imposta ipotecaria e catastale, calcolate proporzionalmente al valore degli immobili e dei diritti reali sugli stessi;
  • Imposta di bollo;
  • la tassa ipotecaria e i tributi speciali per le formalità ipotecarie;
  • imposta di successione, da versare entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione, pena l’applicazione di sanzioni e interessi di mora. Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006 – pdf.

Si può procedere al pagamento attraverso:

  • addebito diretto sul conto corrente bancario o postale del contribuente, se la dichiarazione è presentata direttamente dal dichiarante;
  • addebito online disposto da pubblico ufficiale o intermediario sul proprio conto corrente o su quello del dichiarante, quando la dichiarazione è presentata tramite pubblico ufficiale o intermediario abilitato;
  • presentazione del modello F24 in banca, all’ufficio postale o all’agente di riscossione, quando la dichiarazione è effettuata tramite l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Per importi superiori a 1.000 euro è possibile rateizzare: dopo aver versato almeno il 20% della cifra entro 60 giorni dalla notifica di liquidazione, la parte restante può essere suddivisa in otto rate trimestrali, dodici se l’ammontare supera i 20.000 euro. Le rate vanno versate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre: gli interessi sono calcolati dal giorno successivo al versamento della rata iniziale.

Chi può essere esonerato

La dichiarazione di successione non deve essere presentata in due casi:

  • Con eredità assegnata a coniuge/figli e attivo ereditario che non supera il valore di 100.000 euro e non comprende diritti reali immobiliari, ovvero diritti soggettivi tipici legati a un bene, a prescindere da chi sia il suo proprietario. Queste condizioni devono coesistere e rimanere invariate nel tempo, anche se dovessero verificarsi integrazioni di beni nell’attivo ereditario (es. un rimborso). Nel caso in cui, dopo l’integrazione, una delle due condizioni sull’attivo ereditario venisse meno, si avrebbe l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione con decorrenza dalla data di comunicazione della variazione stessa.
  • Con rinuncia all’eredità da parte di tutti gli aventi diritto o richiesta di nomina di un curatore dell’eredità prima dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione.

Quali sono i documenti che servono per la dichiarazione di successione

Vanno allegati alla dichiarazione di successione, tramite quadro EG:

  • l’albero genealogico che indichi i dati del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di famiglia di defunto, eredi e legatari in rapporto di parentela o affinità con il defunto. Va allegata obbligatoriamente se la dichiarazione è presentata da curatore dell’eredità giacente, amministratore dell’eredità, esecutore testamentario o se il legame di parentela col defunto non è sviscerato esaustivamente per la corretta rappresentazione dello stato di famiglia.

È sempre opportuno allegare, attraverso la compilazione del quadro EH o EG:

  • copia della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta;
  • copia dell’atto di rinuncia all’eredità;
  • copia dell’atto costitutivo dell’unione civile;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la destinazione urbanistica dei terreni;
  • tutti i documenti non ancora in possesso della Pubblica Amministrazione.

A seconda dei casi specifici, è necessario allegare altri documenti: l’elenco è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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