Cinema e diritti

Il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive da giugno 2021: cosa cambia

Pubblicato in GU a dicembre il DPCM sulle nuove disposizioni applicative. Il portale del Registro Pubblico delle Opere Cinematografiche e Audiovisive sarà tenuto dall’Istituto Luce per conto della DG MiBACT Cinema e Audiovisivo. Includerà gli atti del vecchio registro SIAE. I dettagli e come iscriversi

Pubblicato il 25 Gen 2021

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

audiovideo - registro-opere-cinematografiche-audiovisive

Il Registro Pubblico delle Opere Cinematografiche e Audiovisive dovrà essere operativo entro il 20 giugno 2021: è quanto ha stabilito il DPCM del 21 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 dicembre.

Il provvedimento ha modificato il DPCM dell’8 gennaio 2018 sulle “Disposizioni applicative per il funzionamento” del Registro e ha dato centottanta giorni di tempo dalla pubblicazione alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo per assicurare l’operatività del Registro e darne pubblico avviso sul proprio sito web.

Il Registro, che ha sostituito il Pubblico Registro Cinematografico (“PRC”) istituito presso la SIAE – Società Italiana Autori e Editori, è stato creato con l’art. 32 della Legge n. 220 del 14 novembre 2016 (“Disciplina del Cinema e dell’Audiovisivo”): il nuovo provvedimento, oltre ad apportare modifiche alle norme regolamentari vigenti, ne trasferisce la tenuta alla società “Istituto Luce – Cinecittà s.r.l.”. L’Istituto Luce ha ricevuto dalla DG MiBACT l’incarico di realizzare un portale telematico che riporterà e gestirà tutta la documentazione inerente il Registro, inclusi gli atti già iscritti o trascritti al PRC che è stato finora amministrato dalla SIAE.

Dal Pubblico Registro Cinematografico al Registro Pubblico delle Opere Cinematografiche e Audiovisive

Per comprendere appieno il significato e l’ampiezza delle disposizioni che regolano il Registro, è il caso di ricordare come il “vecchio” PRC fu creato nel 1938 con l’art. 13 di un Regio Decreto (il n. 1961 del 16 giugno 1938) che aveva come obiettivo concedere sovvenzioni alla nascente industria cinematografica italiana.

Il PRC fu quindi creato per identificare i soggetti giuridici a cui garantire sussidi governativi sui film prodotti: non a caso, la trascrizione sul registro dei film di nazionalità italiana era resa possibile anche prima della fine della lavorazione, in modo da permettere ai produttori di usufruire dei finanziamenti della SACC, la Sezione Autonoma del Credito Cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, all’epoca l’unica banca autorizzata a sostenere le aziende di produzione nazionali tramite una garanzia economica diretta. La garanzia era agganciata ai proventi del film, derivanti sia dalle vendite dei biglietti che dal trasferimento a terzi dei diritti sulle quote di co-produzione.

Il PRC con la sua banca dati ha sempre svolto una funzione meramente “dichiarativa” dei diritti esistenti sulle opere cinematografiche italiane: ha riportato puntualmente gli atti di trasferimento, ferma restando la possibilità di opporvisi per i terzi che avessero potuto vantare diritti sulle opere.

Il PRC ha quindi avuto l’importante funzione di dare agli atti in esso trascritti se non certezza giuridica, quantomeno una conoscibilità generale da parte degli enti interessati alle vicende contrattuali riportate, anche se gli effetti della registrazione al PRC erano di natura meramente “dichiarativa”, così come nel Registro attuale. Significa che la validità e l’opponibilità rispetto a terzi di quanto iscritto nel PRC e/o nell’attuale Registro costituiscono una “presunzione semplice”, vincibile con la prova contraria ex art. 2729 Codice Civile.

Allo stesso modo, gli atti di acquisto o di trasferimento di diritti o di garanzie (ad esempio, un pegno) pubblicati nel PRC o nel Registro non stabiliscono o certificano i diritti dei soggetti che trascrivono i loro contratti, non avendo valore “costitutivo” dei diritti in capo alle parti. Di conseguenza, la situazione giuridica che afferisce ai film riprodotta nei suddetti registri può essere vinta con ogni mezzo di prova contrario (Trib. di Roma, Sent. 20 gennaio 1988; Corte di Appello di Milano, Sent. 21 marzo 2001, Cass. Civ. Sent. 6 novembre 2009 n. 23632 Est. M.A. Tavassi).

Il legislatore italiano sin dagli anni ’90 si è reso conto delle difficoltà di conservare appropriatamente tutti gli atti che riguardano la produzione e la vita successiva delle opere cinematografiche e audiovisive italiane: una produzione crescente non solo per il numero di film ma per il moltiplicarsi dei possibili sfruttamenti attraverso i mezzi di comunicazione elettronica. Il legislatore ha quindi più volte pensato a nuovi modelli di gestione degli atti e dei contratti di trasferimento dei diritti sulle opere audiovisive che dessero maggiore affidabilità e certezza a chi si volesse avvicinare ad operazioni economiche sui titoli presenti nel mercato italiano.

Un nuovo registro, sostitutivo di quello istituito nel 1938, arrivò il 29 maggio 1998 con il DPCM 8 aprile 1998, n. 163, che conteneva il “Regolamento recante norme sul Pubblico Registro della cinematografia, istituito ai sensi dell’art. 22 comma 4 del Decreto Legge 14/1/1994, n. 26, convertito dalla legge 1° marzo 1994, n. 153 “Interventi urgenti a favore del Cinema”. Questo nuovo registro avrebbe dovuto essere reso operativo dalla SIAE entro il 30 settembre 1998. A causa delle difficoltà nel creare gli strumenti attuativi necessari e dell’opposizione di alcune importanti organizzazioni del settore audiovisivo, che vedevano di cattivo occhio un registro cinematografico aperto anche ai film stranieri, il “nuovo” PRC non vide mai la luce.

Si è quindi dovuto attendere che l’art. 32 della Legge 220/2016 stabilisse le nuove regole per dare vita al Registro, la cui attuazione è stata definita – come sopra ricordato – da due DPCM, quello dell’8 gennaio 2018 e quello del 21 settembre 2020, pubblicato lo scorso dicembre.

Registro pubblico film e audiovisivi: cosa contiene e quali sono le sue funzioni

Il Registro tenuto dalla DG Cinema e Audiovisivo del MiBACT, per il tramite dell’Istituto Luce – Cinecittà s.r.l., svolge alcune funzioni che non si discostano di molto da quelle svolte in precedenza dal PRC, poiché mirano a garantire:

  • la pubblicità e l’opponibilità a terzi dell’attribuzione dei diritti sull’opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori;
  • la pubblicità sull’assegnazione dei contributi pubblici statali, locali e comunitari europei, concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane;
  • la pubblicità sull’acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti inerente alle opere registrate.

Di particolare importanza appare l’ampiezza del novero delle opere cinematografiche e audiovisive che possono o debbono (ai fini dell’ottenimento dei sussidi di Stato) essere iscritte sul Registro, il quale include:

  • tutte le opere cinematografiche o audiovisive di nazionalità italiana, incluse quelle che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, locali o di finanziamenti dell’Unione Europea. Nel Registro sono obbligatoriamente annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti riguardanti la distribuzione, la rappresentazione o lo sfruttamento in Italia e all’estero delle medesime opere audiovisive;
  • (in via facoltativa) le opere cinematografiche e audiovisive non aventi la nazionalità italiana, incluse quelle importate in Italia e, in particolare, gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, alla rappresentazione o allo sfruttamento in Italia di tali opere.

Il deposito nel Registro è consentito anche alle opere letterarie che siano destinate alla realizzazione di un’opera cinematografica o audiovisiva (es. soggetto e sceneggiatura di un film) allegando copia del contratto di opzione per l’acquisizione dei diritti di adattamento dell’opera e, in seguito all’esercizio dell’opzione da parte del produttore, il contratto di acquisizione in esclusiva dei diritti su tali creazioni letterarie.

Registro pubblico film e audiovisivi: come e quando iscriversi

L’iscrizione nel Registro Pubblico delle Opere Cinematografiche o Audiovisive deve avvenire, una volta ultimata la lavorazione dell’opera audiovisiva, entro novanta giorni dalla data della prima uscita in sala o della sua prima trasmissione televisiva o via web, inserendo la domanda e gli inerenti documenti richiesti (incluso il pagamento delle tasse di iscrizione) sulla piattaforma della DG Cinema e Audiovisivo in via di predisposizione.

Un elemento fondamentale di questi provvedimenti è rappresentato dall’art. 8 del DPCM che prevede la possibilità di iscrivere nel Registro anche le opere cinematografiche o audiovisive che non siano state in precedenza iscritte sul PRC ma che possedessero i requisiti necessari alla registrazione alla data del 1° gennaio 2017.

Le opere che fanno parte del PRC confluiranno nel Registro: c’è il rischio, tutt’altro che trascurabile, che molte delle trascrizioni riportate nel PRC cui non corrispondano validi ed inoppugnabili atti di trasferimento dei diritti, confluiscano nel Registro perpetuando una situazione di incertezza che potrà essere superata solo attraverso le azioni giudiziarie degli aventi diritto, molti dei quali peraltro, sono costituiti da imprese non più in essere o da soggetti che non hanno conoscenza degli atti effettivamente iscritti sul PRC.

Seppure l’esperienza passata non sia di grande conforto in tal senso, c’è da sperare che finalmente la tormentata storia dei registri delle opere cinematografiche (e audiovisive) abbia un lieto fine con l’avvio dell’operatività di un sistema moderno e funzionale alle aspettative del nostro Paese.

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