norme e digitale

Se anche le leggi soccombono alla post-verità: il ruolo del giurista

Una riflessione sociale sul ruolo che la figura del giurista assume, evolvendo, in un contesto di trasformazione digitale e rivoluzione informatica come quello odierno. Dove al primato della legge si è sostituito quello dell’interpretazione

Pubblicato il 13 Feb 2020

Massimo Palazzo

Notaio, Presidente della Fondazione Italiana del Notariato dal 2014 al 2019

responsabile della conservazione

Assistiamo oggi alla perdita del primato della legge e all’affermazione dell’interpretazione. Con questo diritto, assai diverso da quello della nostra tradizione, deve fare i conti il giurista, ma anche l’esperto di informatica, contemporaneo e dovrà farli quello di domani, se vorrà continuare a corrispondere, attraverso la propria attività professionale, ai bisogni ed agli interessi delle persone. I mutamenti dell’odierno scenario giuridico pongono in evidenza il ruolo del giurista/interprete ed i ragionamenti con i quali si giustifica l’attribuzione di un certo significato a un testo normativo al fine di reperire la soluzione più adeguata alla particolare e irripetibile circostanza del caso concreto.

La normatività giuridica si pone come il risultato di fattori complessi che si combinano ed interagiscono. La ricerca della fonte normativa e la sua individuazione richiede un esercizio interpretativo. L’interpretazione stessa costituisce un aspetto interno alla dinamica delle fonti del diritto contemporaneo.

Disintermediazione e post-verità

Stiamo attraversando una fase storica caratterizzata dalla “death of expertise”, la scomparsa delle competenze, oppure da “The end of lawyers”, la fine dei giuristi. Stiamo vivendo tempi di generalizzata disintermediazione e nei quali tende ad affermarsi la convinzione che la disponibilità delle informazioni renda chiunque capace di utilizzarle, sebbene sfornito di un’adeguata competenza di sostegno per assumere le decisioni. Più in generale, è diffusa l’idea che i corpi intermedi della società e le loro funzioni di mediazione tecnica e culturale non siano più necessari, con conseguente perdita di consenso e di legittimazione sociale, ad esempio, della scuola, dell’università, delle professioni. Questa situazione è spunto per riflettere sul tema.

Non è casuale che gli Oxford Dictionaries abbiano eletto parola internazionale dell’anno 2016 il lemma “post-verità”, dopo le elezioni presidenziali americane e il controverso referendum sulla Brexit. Il prefisso post non indica un venire dopo ma denota una situazione nella quale la verità oggettiva perde di rilievo e prevalgono le convinzioni personali, costruite ed alimentate attraverso opinioni diffuse attraverso la rete internet.

Sono quindi segnali notevoli e di apprezzabile attenzione, quelli che da qualche tempo non solo da parte degli studiosi di informatica, ma anche da parte dei giuristi, richiamano a un approccio interdisciplinare sull’utilizzo delle nuove tecnologie in fasi decisionali dell’attività contrattuale.

Automazione e diritto

Con specifico riguardo ai legami con il diritto della “rivoluzione informatica”, gli sviluppi della tecnologia consentono oggi l’affidamento ad operazioni automatizzate sempre più sofisticate di attività giuridicamente rilevanti, di intere fasi non solo della conclusione di un contratto (es. acquisto un libro su una piattaforma informatica) ma pure della sua esecuzione ed ormai anche della risoluzione delle relative controversie (attraverso piattaforme informatiche on line); ed ha generato persino mezzi alternativi al danaro (criptovalute) di grande diffusione e con enormi potenzialità.

L’evoluzione tecnologica, più in generale, ha fatto esplodere la scrittura, con una proliferazione di documenti informatici che si moltiplicano non solo perché è facile riprodurli, ma ancor più perché vengono generati automaticamente, al punto che è diventato difficile determinare cosa conta e cosa ha valore giuridico come documento.

La post-documentalità

Dopo la post-verità dobbiamo affrontare come comunità tecnica e sociale la post-documentalità. Siamo quindi, probabilmente, dinanzi a quello che l’epistemologo americano T. S. Khun definiva cambio o più esattamente “slittamento di paradigma”: di fronte a problemi nuovi siamo spinti a cambiare il nostro punto di vista sulla realtà, fino all’adozione di un nuovo “paradigma interpretativo”.

Dopo che nella fase più recente sembrava che fosse destinata a prevalere la cultura orale (radio, televisione, i primi telefonini, via via sempre più piccoli, poiché destinati solo allo scambio vocale), la tecnologia ci ha sorpreso, rivelando una realtà sociale inattesa. Dopo il massimo declino della cultura scritta, essa ha ripreso vigore è si è vigorosamente affermata con un proliferare di documenti scritti ed anzi registrati sulla memoria dei nostri computer e su quella delle grandi piattaforme tecnologiche sulle quali ci appoggiamo. Il filosofo torinese Maurizio Ferraris parla di rivoluzione “documediale”, sulle orme di Jacques Derrida.

È tramontato il mito di Montesquieu

Se abbandoniamo per un momento le lenti deformanti che portiamo per abitudine sui nostri occhi, ci si disvelano nitidamente le ragioni per le quali nella cultura giuridica contemporanea è tramontato il mito di Montesquieu del giurista “bocca della legge”. La polisemia dei testi legislativi, ma anche del lessico comune, e l’autonomia semantica del testo legislativo fissato nella scrittura (che rompe il legame iniziale con l’intenzione dell’autore e le circostanze economiche, sociali e culturali della sua produzione) conferiscono al testo legislativo o alla interpretazione del fatto un potenziale di significato che non è esaurito da nessun uso attuale, ma esige di essere continuamente e costantemente filtrato dal contesto.

Il contesto del fatto da regolare e l’interpretazione delle disposizioni applicabili interagiscono in una relazione di circolarità: l’elaborazione di una clausola contrattuale deve fare riferimento a tutte le circostanze rilevanti per la specificazione di un’astratta previsione normativa, ma la selezione delle circostanze rilevanti dipende a sua volta dalla comprensione della norma raggiunta dall’interprete.

Imparzialità, indipendenza, neutralità

Con specifico riguardo all’attività del notaio, l’interpretazione riguarda, in primo luogo, i fatti riportati dalle parti o ricavati dai documenti durante l’istruttoria; in secondo luogo, il diritto (cioè l’estrazione della regola dai vari formanti dell’ordinamento (leggi, giurisprudenza, prassi interpretative); infine, la costruzione della regola contrattuale, interrogandosi su come essa sarà a sua volta interpretata, stante la complessità della realtà sociale, economica e giuridica e la difficoltà di cristallizzarla all’interno di un patto o regolamento contrattuale.

Tutto questo rende evidente come, in una realtà applicativa così complessa, il ruolo del notaio; un giurista terzo, caratterizzato dalla imparzialità (espressa nella sua collocazione istituzionale di pubblico ufficiale); dalla indipendenza (da ogni altro potere) e dalla neutralità (che deriva dalla sua estraneità alle scelte successive alla conclusione del contratto). Il notariato come categoria professionale rappresenta quindi una infrastruttura funzionale non solo alle esigenze di documentazione affidabile, ma anche alla tutela preventiva dei diritti delle persone e produttrice dell’esternalità positiva derivante dalla costruzione di ordinamenti privati idonei a reggere nel tempo ed al vaglio giudiziale, in caso di contenzioso.

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