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Opzione Donna: come funziona e i requisiti per la pensione anticipata

Pensione anticipata ma con assegno contributivo: Opzione Donna è la misura riservata alle lavoratrici introdotta nel 2004 e prorogata anche nel 2022. Come funziona, riferimenti normativi, durata e decorrenze, come presentare domanda, come si calcola e quanto si perde

Pubblicato il 04 Mar 2022

Josephine Condemi

Giornalista

opzione donna

L’Opzione Donna resta anche nel 2022: la legge di Bilancio ha prorogato al 31 dicembre 2021 i termini di maturazione dei requisiti di accesso alla misura. Opzione Donna consente alle lavoratrici di andare in pensione prima, a patto di ricevere un assegno calcolato in modo interamente contributivo. L’Inps, con il messaggio n.169 del 13 gennaio 2021, ha specificato regole, decorrenza e durata di questo trattamento pensionistico: vediamo i dettagli.

Pensione sociale, cos’è, importo e requisiti per l’assegno sociale

Cos’è l’Opzione Donna

L’Opzione Donna è un trattamento pensionistico riservato alle lavoratrici dipendenti e autonome che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2021.

Calcolato con metodo contributivo, il trattamento pensionistico Opzione Donna è stato introdotto come misura sperimentale per il periodo 2008-2015 dall’articolo 1, comma 9 della legge 243/2004 (cd “Riforma pensionistica Maroni”), che recita: “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n.180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della suddetta sperimentazione al fine di una sua eventuale prosecuzione”.

Nella misura sperimentale, alla maturazione dei requisiti di 35 anni di contribuzione minima accreditata a qualsiasi titolo si aggiungevano i tre mesi per aspettativa di vita applicati dal 2013.

L’Opzione Donna è stata quindi istituita dall’articolo 16 del DL 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Il decreto legge ha confermato le destinatarie della misura ma ha modificato i requisiti anagrafici minimi (58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 per le autonome) e tolto l’adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita.

L’articolo 1, comma 336 della legge 178/2020, ovvero la legge di Bilancio 2021, ha prorogato il termine per la maturazione dei contributi minimi al 31 dicembre 2020. La manovra 2022 lo ha prorogato ancora al 31 dicembre 2021, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 comma 94 della legge 234/2021.

Chi sono le destinatarie

Le destinatarie dell’Opzione Donna sono tutte le lavoratrici dipendenti nel settore pubblico e privato e le lavoratrici autonome, in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. Lavoratrici quindi iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e ai suoi fondi sostitutivi o esclusivi.

Restano escluse le lavoratrici che abbiano già esercitato l’opzione al sistema contributivo con effetti sostanziali, le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/1995, le lavoratrici che abbiano già maturato il diritto alla pensione (di vecchiaia o anzianità) in base alla normativa vigente e le lavoratrici destinatarie delle misure a favore degli “esodati”, come specificato dal messaggio Inps 219/2013.

Quali sono i requisiti di Opzione Donna

Per accedere alla misura di pensione anticipata Opzione Donna, è necessario aver maturato entro il 31 dicembre 2021:

– almeno 35 anni di anzianità contributiva;

– almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;

– almeno 59 anni di età per le lavoratrici autonome.

I requisiti anagrafici non sono stati e non sono soggetti agli adeguamenti triennali alla speranza di vita previsti dall’articolo 12 del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

I 35 anni di contribuzione sono calcolati al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti (quest’ultimo è il caso di lavoratrici iscritte al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti dell’INPS). Nel calcolo sono compresi i contributi accreditati o versati a qualsiasi titolo: i contributi obbligatori, i contributi da riscatto o da ricongiunzione, i contributi volontari e figurativi come il riscatto della laurea.

Opzione Donna non permette il cumulo gratuito dei contributi, ovvero la possibilità di sommare la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche: le lavoratrici con contributi in più casse previdenziali possono procedere alla ricongiunzione, ma a pagamento.

Per ricevere la pensione, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non la cessazione dell’attività di lavoratrice autonoma.

Le donne che lavorano nel mondo dell’istruzione e negli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) sono quindi tenute a presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022, con effetti dall’inizio del successivo anno scolastico o accademico.

Durata e decorrenza di Opzione Donna

L’Opzione Donna è soggetta alla cosiddetta finestra mobile, ovvero un periodo di slittamento tra il momento di maturazione dei requisiti utili e la decorrenza effettiva della pensione. La maturazione dei requisiti non comporta quindi automaticamente l’applicazione del diritto e la ricezione del primo assegno.

La finestra mobile dell’Opzione Donna è di:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti nel caso di lavoratrici dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti nel caso di lavoratrici autonome.

Per il 2022, con l’entrata in vigore della legge di bilancio il primo gennaio, l’INPS ha precisato che la decorrenza non possa essere anteriore:

  • al 2 gennaio 2022 per le lavoratrici dipendenti con liquidazione pensionistica a carico di forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • al primo febbraio 2022 per le lavoratrici dipendenti e autonome con liquidazione pensionistica a carico dell’assicurazione generale obbligatorie e sue forme sostitutive.

Per il principio della “Cristallizzazione del diritto a pensione”, è possibile accedere al trattamento Opzione Donna anche dopo la scadenza del regime opzionale: ovvero, dal momento in cui si ottengono i requisiti entro i termini di legge, è possibile conseguire il trattamento pensionistico anche dopo la prima decorrenza utile.

L’Opzione Donna richiede la cessazione del rapporto di lavoro dipendente: ciò comporta che la decorrenza per le donne che lavorano nel settore scolastico sia il primo settembre 2022 e quella per le donne che operano all’interno dell’AFAM – Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica sia il primo novembre 2022. Ovvero, l’inizio del successivo anno scolastico o accademico. Di conseguenza, la domanda di cessazione del servizio deve essere inviata entro il 28 febbraio 2022.

Come fare domanda

La domanda per usufruire dell’Opzione Donna deve essere presentata online all’Inps, che ha specificato i canali utili nel messaggio n.169 del 13 gennaio 2021:

  • contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • servizi telematici degli enti di patronato e intermediari dell’Istituto;
  • sito INPS e servizio dedicato

Per presentare la domanda autonomamente sul sito INPS, www.inps.it, è necessario autenticarsi, ovvero verificare la propria identità digitale attraverso le credenziali fornite da uno o più servizi certificati: SPID – Servizio Pubblico di Identità Digitale; CNS – Carta Nazionale dei Servizi; CIE – Carta di Identità Elettronica o, nel caso di cittadini stranieri non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, PIN.

Dopo l’autenticazione, è possibile accedere all’area dedicata nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo aver selezionato “Nuova domanda”, occorre cliccare in sequenza su “Pensione di anzianità/vecchiaia”, “Pensione di anzianità/anticipata”, “Contributo sperimentale lavoratrici” avendo cura di compilare gli appositi campi che riguardano anche il fondo e la gestione di liquidazione.

I tempi di lavorazione della domanda, secondo le tabelle pubblicate dall’INPS, sono stimati in 55 giorni.

Come si calcola e quanto si perde

L’assegno del trattamento pensionistico “Opzione Donna” si calcola con metodo interamente contributivo, definito con decreto legislativo 180/1997.

A differenza del metodo retributivo, che calcola la pensione sulla base delle ultime retribuzioni, il metodo contributivo si basa sui contributi versati e accantonati nell’intera vita lavorativa. A partire da questi contributi, che vengono chiamati montante, viene calcolata la cifra dell’assegno attraverso specifici coefficienti di trasformazione, che generalmente tengono conto dell’età ma anche dell’aspettativa di vita. Con Opzione Donna, l’aspettativa di vita non è tenuta in considerazione.

Generalmente, un assegno pensionistico interamente contributivo comporta in media un taglio tra il 25 e il 30% dell’importo rispetto ad un calcolo con sistema retributivo o misto.

Il sistema contributivo si applica a partire dal 31 dicembre 1995: per raggiungere i 35 anni di anzianità contributiva richiesti da Opzione Donna, è evidente che una parte dei contributi della lavoratrice ricadrà nel precedente sistema retributivo.

Maggiore è la parte di contributi con sistema retributivo, maggiore sarà il ricalcolo e il taglio dell’assegno pensionistico. È importante ricordare che il sistema retributivo viene applicato fino a tutto il 2011 per le lavoratrici che abbiano almeno 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995.

Come già sottolineato, i 35 anni di contributi richiesti da Opzione Donna comprendono i contributi obbligatori, i contributi da riscatto o da ricongiunzione, i contributi volontari e figurativi ma non comprendono i contributi di malattia e disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Alle lavoratrici che scelgono l’Opzione Donna non si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995, la cosiddetta Legge Dini: tra i contributi figurativi sono quindi esclusi dal calcolo di anzianità i periodi di assenza dal lavoro per educazione o assistenza dei figli fino a sei anni o per l’assistenza al coniuge, ai figli o al genitore convivente. Inoltre, non è riconosciuto né l’anticipo sull’età pensionabile di quattro mesi per ciascun figlio, per un massimo di un anno, né l’altra misura alternativa prevista dalla legge Dini, ovvero la maggiorazione del coefficiente di calcolo dell’età pensionabile di un anno nel caso di uno o due figli e di due anni nel caso di tre o più figli.

L’Opzione Donna non consente il cumulo gratuito dei contributi, ma è possibile riunificare i versamenti in gestioni diverse a pagamento.

Infine, è opportuno sottolineare che la misura Opzione Donna prevede l’applicazione del sistema contributivo solo al calcolo dell’assegno, e non alla determinazione dell’importo minimo per ottenere il diritto alla pensione: Opzione Donna non è quindi soggetta agli “importi soglia”, ma è prevista l’integrazione dell’assegno al trattamento minimo secondo la normativa vigente.

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