Opinion dell'EDPB

Direttiva ePrivacy e GDPR, i dubbi sul futuro chiariti dai Garanti UE

Il rapporto tra Gdpr e direttiva ePrivacy, le competenze e i poteri delle Autorità indipendenti, eventuali sovrapposizioni, deroghe e norme speciali. Cosa bisogna apprendere dall’Opinione del Comitato Europeo per la protezione dei dati

Pubblicato il 30 Apr 2019

Giulia Suigo

Trainee Lawyer at A&A Studio Legale

Cyber_Security_GDPR

Che relazione intercorre tra la direttiva ePrivacy e il GDPR; quali sono le competenze e i poteri delle autorità di controllo.

E’ la risposta a questi – e altri – quesiti fondamentali per il futuro della privacy che è possibile leggere nell’Opinion 5/2019 del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB), dello scorso marzo.

I quesiti sono quelli esposti dall’autorità di controllo belga all’EDPB a dicembre, ma la risposta data serve da faro a tutti i Paesi.

Ecco come e perché.

L’Opinione dei Garanti Ue

Bisogna innanzitutto chiarire che il Comitato Europeo per la protezione dei dati è un organo indipendente, di cui fanno parte i rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e il Garante europeo (GEPD), che contribuisce all’applicazione uniforme delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione Europea e promuove la cooperazione tra le autorità di controllo.

Tra i vari compiti dell’EDPB vi è quello di esaminare ogni questione attinente all’applicazione del GDPR.

Applicazione materiale di Gdpr ed ePrivacy in caso di sovrapposizione tra norme

In particolare, con il predetto provvedimento l’EDPB si è soffermato sulla questione relativa all’ambito di applicazione materiale della direttiva ePrivacy e del GDPR, chiarendo come l’esistenza di una sovrapposizione non implichi necessariamente un conflitto tra norme.

Le disposizioni della direttiva ePrivacy – come espressamente stabilito dall’art. 1 par. 2 – precisano ed integrano quelle del GDPR per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche: ne deriva che, secondo il principio giuridico di specialità (“lex specialis derogat legi generali”), nelle situazioni in cui le norme della direttiva rendono più specifiche le regole del GDPR, le prime prevarranno sulle seconde.

Ogni fattispecie concreta, precisa l’EDPB, deve essere analizzata attentamente, così da valutare l’estensione della deroga proposta dalla legge speciale. Ciò soprattutto quando il Titolare pone in essere diverse operazioni di trattamento sui medesimi dati.

Esempi di norme speciali

A titolo esemplificativo, sono norme speciali rispetto al GDPR gli articoli 5, 6, 9 e 13 della direttiva ePrivacy che riguardano, rispettivamente, le informazioni archiviate sui dispositivi degli utenti, i dati sul traffico, i dati relativi all’ubicazione diversi da quelli sul traffico e le comunicazioni indesiderate.

Un ulteriore esempio è rappresentato dai cookie, piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi alla visita successiva.

Sebbene l’utilizzo di cookie debba rispettare quanto stabilito dalla direttiva ePrivacy e dalle norme nazionali, al trattamento dei dati personali raccolti attraverso i cookie si applicano le disposizioni del GDPR.

Diversamente, tutti i trattamenti di dati personali non specificamente regolati dalla direttiva ePrivacy restano soggetti alle previsioni del Gdpr.

Obblighi in capo ai titolari del trattamento

In alcuni casi, le norme della direttiva ePrivacy completano le disposizioni del GDPR che, come noto, trovano applicazione solo con riferimento ai dati di persone fisiche. Nel settore delle comunicazioni elettroniche, la direttiva protegge non solo i diritti fondamentali delle persone fisiche e il loro diritto alla vita privata, ma anche i legittimi interessi delle persone giuridiche.

L’Opinion si sofferma inoltre ad analizzare l’articolo 95 del GDPR. Come noto, tale norma dispone che, qualora i Titolari del trattamento siano soggetti a specifici adempimenti stabiliti dalla direttiva ePrivacy, il GDPR non potrà imporre loro alcun obbligo supplementare. Ciò, evidentemente, al fine di evitare inutili duplicazioni di imposizioni.

Ad esempio, quando sia la direttiva ePrivacy che il GDPR richiedono la notifica del data breach all’Authority competente, il provider di un servizio di comunicazione elettronica che vi abbia provveduto ai sensi della direttiva non deve provvedervi anche ai sensi dell’articolo 33 del GDPR.

Compiti e poteri delle Autorità indipendenti

L’Opinion 5/2019 ha poi chiarito le competenze, i compiti ed i poteri delle autorità indipendenti per la protezione dei dati.

Il GDPR prevede che il suo enforcement, ovvero la sua concreta attuazione, sia controllato da un’autorità indipendente per la protezione dei dati, cui sono attribuiti specifici poteri e competenze ma che, tuttavia, non può automaticamente agire per l’attuazione delle norme ePrivacy.

Quando un trattamento di dati personali ricade nell’ambito di applicazione materiale sia del GDPR che della direttiva ePrivacy, l’Authority deve innanzitutto individuare le operazioni di trattamento che ricadono nell’ambito della direttiva e, solo se la legge nazionale le conferisce i relativi poteri, può darle concreta attuazione.

In caso contrario, ovvero qualora la legislazione nazionale attribuisca il potere di enforcement ad un’Autorithy diversa, l’autorità indipendente per la protezione dei dati resta competente con riferimento a tutti i trattamenti non soggetti a norme speciali della direttiva ePrivacy.

Il 13 marzo scorso l’EDPB ha poi adottato lo Statement 3/2019, attraverso il quale ha invitato gli stati membri ad intensificare gli sforzi per il raggiungimento dell’adozione del nuovo Regolamento ePrivacy, che sostituirà la direttiva ePrivacy e dovrà essere complementare al GDPR.

Tale regolamento si inserisce nel disegno di armonizzazione a livello Ue delle regole in materia di trattamento dei dati personali.

Una novità del futuro regolamento sarà l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche anche ai servizi offerti da fornitori che operano su internet, come i cosiddetti servizi Over-The-Top (ad esempio i social network).

Questo approccio tutelerà maggiormente gli utenti e renderà possibile una concorrenza leale tra i Titolari del trattamento dei dati.

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