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Un file integro è anche autentico? Il nodo della fiducia nei documenti digitali


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L’autenticità del documento digitale non coincide con una qualità univoca: nasce dall’equilibrio tra genuinità tecnica, integrità e riconoscimento giuridico. Dal Codice dell’amministrazione digitale alle Linee guida AgID, fino alle radici storiche della diplomatica, emerge il doppio fondamento della fiducia documentale

Pubblicato il 5 ott 2026

Alessandro Alfier

archivista informatico presso la Direzione dei sistemi informativi e dell’innovazione del Ministero dell’economia e delle finanze e relatore al Digeat Festival



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Il documento è ben più di un mezzo per veicolare delle conoscenze o anche solo delle informazioni. Esso è, prima di tutto, uno strumento performativo[1]: dunque un apparato con cui plasmare la realtà sociale, in forme riconosciute dal diritto e quindi accettate da tutti i consociati. In ragione di questa sua natura così peculiare, il documento può essere allora considerato come uno strumento sofisticato dell’agire sociale, con cui per l’appunto performiamo la nostra vita associata: noi infatti agiamo socialmente anche attraverso la produzione e l’uso della documentazione, al punto che questa è da alcuni autori considerata come «la reificazione di atti sociali»[2].

Assumendo questa prospettiva potremmo dunque affermare che il documento – come surrogato rappresentativo nello spazio e nel tempo di porzioni della realtà sociale – ci mette nelle condizioni di interagire a fondo con gli altri elementi della vita associata, nella misura in cui di volta in volta noi stessi ci troviamo ad essere autori, documentatori, destinatari o anche solo utilizzatori terzi del documento. E percorrendo fino in fondo questa medesima prospettiva, potremmo giungere alla considerazione conclusiva che la sfera astratta del diritto si traduce su un piano di maggior concretezza proprio grazie al documento: quest’ultimo realizza, infatti, una serie di funzioni giuridiche indispensabili per la regolazione della vita sociale, funzioni che non possano essere portate a termine per mezzo di strumenti alternativi, quali la forma orale e la forma per comportamento concludente[3].

Falso documentale e potere della rappresentazione

Il potere performativo del documento è tale da poter essere utilizzato, tra l’altro, come una chiave per interpretare il fenomeno del falso documentale:

ci si potrebbe interrogare su che cosa abbia spinto gli individui, in ogni società presente o remota, a perseguire i misfatti di falso documentale […] Una delle risposte […] credo vada cercata nella potenza performativa del documento. Questo, infatti, può essere riconosciuto come un costrutto che ha una finalità specifica: quella di regolare il contesto sociale in cui vivono gli individui, creando, modificando o estinguendo i loro rapporti, in modi riconosciuti dall’intero consesso e quindi dal sistema di diritto […] Proprio questa potenza del documento nel condizionare il mondo sociale con cui siamo chiamati a interagire spiega, almeno in parte, la dinamica di proliferazione dei falsi.

Ogni falsario è infatti disposto a correre il rischio di vedersi inflitte pene severe e inclementi perché i vantaggi che gli possono derivare dall’azione di falsificazione, se questa perviene a un pieno successo, lo ripagano appieno del rischio affrontato. Tramite il falso documentario infatti il falsario, o i suoi committenti, possono performare la realtà sociale, così da incanalarla lungo direttrici che altrimenti essa avrebbe ignorato e che sono strumentali per acquisire posizioni di interesse, di vantaggio o di privilegio. Paradossalmente dunque il falsario, all’atto di eseguire la falsificazione, si affida con piena fiducia al documento e alla sua potenza di costruzione del contesto sociale: se infatti il documento autentico performa il mondo, il documento falso non smascherato lo distorce in modo performativo[4].

Questa forte caratterizzazione performativa spiega perché il fenomeno documentale, in ogni epoca e dunque anche nell’attuale, sia condizionato da un gran numero di convenzioni giuridiche, tecniche, culturali e forse addirittura antropologiche, che ne influenzano la genesi e l’uso. Tanta potenza performativa chiama però in campo anche un altro aspetto cruciale. Il fenomeno documentale riesce, infatti, a plasmare la realtà sociale e ad inserirsi, a tutti gli effetti, nel commercio dei rapporti umani solo se si realizza una precondizione: quella per cui i consociati sono legittimati ad affidarsi con piena fiducia al documento, perché esso risulta ai loro occhi una rappresentazione autorevole e credibile, in ragione delle convenzioni di volta in volta vigenti nell’ambito del consesso sociale in cui il documento stesso è utilizzato.

Se, infatti, quest’ultimo non potesse riverberare – nei confronti dell’originario emittente e lungo la catena dei suoi utilizzatori e idealmente su tutti i consociati – la necessaria autorevolezza e credibilità, risulterebbe di fatto inservibile, compromettendo in modo irreparabile ogni sua possibile efficacia performativa. Il fenomeno documentale, dunque, perde ogni ragion d’essere qualora non sia in grado di alimentare delle dinamiche di affidamento soggettivo: la fiducia, in altri termini, è un fattore essenziale del meccanismo documentale, così nel passato più remoto come nel presente digitale[5].

Somiglianza e differenza secondo Carnelutti

Tale binomio indissolubile che – in ragione di una lunghissima tradizione storica – lega il documento al profilo della fiducia può essere ulteriormente interpretato attraverso le riflessioni svolte, in tempi relativamente recenti e con riferimento specifico al documento contemporaneo, dal giurista Francesco Carnelutti. Questi ricostruisce le trame delle dinamiche documentali concentrandosi sul concetto di documento come rappresentazione, nozione che si ritrova costantemente ribadita nella dottrina e nel diritto positivo italiano[6]:

non bisogna confondere la rappresentazione con la somiglianza; l’uno e l’altro concetto hanno comune […] una equivalenza; ma la rappresentazione e non la somiglianza richiede la appartenenza dei due soggetti a diverse categorie; una cosa non ne rappresenta un’altra se non a patto di essere diversa; si direbbe che la somiglianza nella differenza sia il carattere e la difficoltà della rappresentazione [documentale][7].

Se volessimo tentare di parafrasare questo passo potremmo affermare che se il documento è, a un tempo, somigliante e differente rispetto alla porzione di realtà sociale di cui è chiamato ad essere il surrogato rappresentativo, ogniqualvolta si è dinnanzi a un evento di produzione e uso documentale si porrà, più o meno implicitamente, il dubbio se il grado di somiglianza raggiunto sia sufficiente in relazione agli scopi performativi che con il documento stesso si intendono perseguire e se, al contempo, il grado di differenza conseguito sia stato ridotto al minimo indispensabile. «Si tratta, in altri termini, di garantire un bilanciamento tra due aspetti [contrapposti], in una ricerca di equilibrio che è sempre delicata e rischiosa»[8].

Se infatti ci si spinge, in modo deciso, sul lato della somiglianza si otterrà certo un documento che, come surrogato, rappresenta in modo autorevole e credibile la porzione della realtà sociale, senza però poter pretendere che quella somiglianza sia assoluta e non invece relativa; se all’opposto si preme eccessivamente sul lato della differenza si avrà una degenerazione, concretizzata in un documento incapace di rappresentare adeguatamente la porzione di realtà sociale da surrogare o al peggio in un documento ingannevole – un falso – che avrà solo un’apparente autorevolezza e credibilità.

E dalle difficoltà, dai rischi, dai dubbi relativi al bilanciamento tra le dimensioni della somiglianza e della differenza, che caratterizzano il documento come rappresentazione, si esce solo grazie all’affidamento soggettivo: per mezzo, dunque, di quelle convenzioni che, se rispettate in fase di produzione e uso documentale, legittimano il consesso sociale a porre la necessaria fiducia sul documento.

L’autenticità del documento digitale tra storia e norme

Uno dei termini più saldamente attestati sul piano storico per denotare, in generale, il documento autorevole e credibile – giacché investito della necessaria fiducia da parte del contesto sociale in cui lo strumento documentale è prodotto ed usato – è quello di autenticità. Questa sua persistenza nel corso storico maschera però, al contempo, una sua grande variabilità semantica: a quello stesso lemma si attribuiscono, infatti, significati diversi a seconda degli ambienti e delle epoche, significati non sempre facili da decodificare in chiave retrospettiva. Così il concetto di autenticità assume un profilo sfuggente e scivoloso – quasi “insidioso” – come non hanno mancato di evidenziare le scienze documentarie impegnate sul fronte della storia della documentazione.

Basterebbe, a questo proposito, ricordare gli studi di Giorgio Costamagna, che segnala come il termine di autenticità presenti valori semantici assai diversi in rapporto alle differenti epoche, oltre alle ricerche di Giovanna Nicolaj, che analogamente e a più riprese ammonisce sul fatto che la nozione di autenticità debba essere esaminata esclusivamente secondo coordinate storiche. Sul punto si sofferma anche un autorevole studioso di archivistica e diplomatica, Giorgio Cencetti, che ricorda come l’autenticità non sia un concetto assoluto, ma una nozione caratterizzata da un profilo di relatività che emerge sul piano diacronico e sincronico.

Per questo studioso un documento, infatti, si può considerare autorevole e credibile solo in rapporto a una certa «determinazione»[9]: in altri termini solo se commisurato a un preciso contesto di riferimento ritagliato su particolari requisiti di autenticità, che non possono valere in termini universali. Verrebbe quasi da dire, parafrasando con una certa libertà il pensiero di Cencetti, che l’autenticità non è una qualità posseduta in sé e per sé dal documento, ma è una qualità “derivata” che il documento stesso acquisisce in base a un certo paradigma di fiducia, paradigma che ha una validità relativa e che pertanto non può essere dato una volta per tutte.

Sulla scorta di questa lezione, verrebbe allora da chiedersi se la relatività che contraddistingue la nozione di autenticità e che è un tutt’uno con quel suo profilo “insidioso” rilevato dalla ricerca storica, valga anche per l’oggi in rapporto al documento digitale. L’interrogativo ha un senso soprattutto dinnanzi alla portata trasformativa delle nuove tecnologie, di cui siamo testimoni nell’oggi. Potremmo supporre, infatti, che la massiva e invasiva diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione abbia fatto tabula rasa della complessa stratificazione della nostra “tradizione storico-analogica”, uniformando e standardizzando su significati finalmente univoci anche la nozione di autenticità documentale.

Autenticità del documento digitale nelle Linee guida

Per affrontare questo interrogativo possiamo far riferimento a due testi autorevoli, più volte riletti in questi anni dagli esperti di dominio: il Codice dell’amministrazione digitale[10] da un lato e dall’altro le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici[11]. Com’è noto queste due fonti sono strettamente correlate: le seconde valgono infatti da regole tecniche con cui sviluppare, con un maggior livello di dettaglio, i principi generali sanciti dal Codice[12]. Si tratta, dunque, di un corpus composito, ma certamente unitario e di cui possiamo utilmente far uso per verificare se da esso trapeli o meno un univoco significato della nozione di autenticità applicata al dominio documentale.

Certo a prima vista quest’esame può apparire come improprio, considerato che mentre le Linee guida contengono una definizione esplicita del lemma “autenticità”, il Codice quasi non fa ricorso a tale vocabolo[13]. Non tutto è però come sembra e dunque procediamo nell’esame e facciamolo a partire, per l’appunto, da come il concetto di autenticità è illustrato nel glossario allegato alle Linee guida:

caratteristica in virtù della quale un oggetto deve considerarsi come corrispondente a ciò che era nel momento originario della sua produzione. Pertanto un oggetto è autentico se, nel contempo, è integro e completo, non avendo subito nel corso del tempo o dello spazio alcuna modifica non autorizzata. L’autenticità è valutata sulla base di precise evidenze[14].

In aggiunta a ciò, il lemma di autenticità figura anche nella definizione della nozione di integrità, presente nel medesimo glossario:

caratteristica di un documento informatico o di un’aggregazione documentale in virtù della quale risulta che essi non hanno subito nel tempo e nello spazio alcuna alterazione non autorizzata. La caratteristica dell’integrità, insieme a quella della completezza, concorre a determinare la caratteristica dell’autenticità[15].

Integrità, completezza e modifiche autorizzate

Certo, in prima battuta, tali definizioni possono colpire per alcuni aspetti singolari: ad esempio l’illustrazione dell’autenticità in rapporto a un non meglio precisato “oggetto” e non invece, come ci si attenderebbe, con riferimento esplicito al documento; e ancora il riconoscimento dell’autenticità come qualità composita, che deriva tanto dall’integrità quanto dalla completezza, senza però che per quest’ultima il glossario fornisca un’esplicitazione di senso che sarebbe stata importante, non essendo poi così pacifico che cosa si debba intendere per completezza documentale. Al di là però di tali aspetti singolari chiediamoci, in via prioritaria, quale sia il valore semantico di tali definizioni.

Sembra abbastanza evidente che esse tratteggiano una visione dell’autenticità nei termini di genuinità: come qualità che garantisce, dunque, che il documento sia realmente ciò che sembra essere, non avendo subito nel tempo e nello spazio alcuna alterazione, fraudolenta o accidentale, che abbia compromesso, in toto o in parte, qualcuno degli elementi costitutivi del suo contenuto e contesto, elementi che al momento della sua emissione lo hanno reso un originale – dunque efficace per gli usi che hanno motivato la sua venuta al mondo – e non una semplice copia. In queste definizioni un passaggio centrale è forse rappresentato da quel riferimento alla “modifica non autorizzata”.

Proprio in questo punto sembra infatti trapelare la consapevolezza, da parte degli estensori delle Linee guida, che il “tallone d’Achille” del documento digitale coincide con le ragioni della sua attuale grande fortuna: tanto l’uno quanto le altre insistono, infatti, sulla sua natura fortemente dinamica. In effetti non vi è dubbio alcuno che quella dinamicità che oggi rende “seducente” ai nostri occhi il documento digitale, conferendogli un elevato grado di riproducibilità, trasmissibilità e riusabilità certamente sconosciuto per la pregressa documentazione analogica – sia anche il suo vero punto critico. Come è stato osservato da Giovanni Michetti, vi è infatti

l’impossibilità pratica di [gestire e] conservare le risorse digitali nelle loro condizioni originali, senza alcuna alterazione […] possiamo solo riprodurre gli oggetti originali […]. Si genera così una sorta di paradosso […] ove gli oggetti sono costretti a cambiare per rimanere se stessi [a medio e lungo termine]: l’obsolescenza tecnologica impone il cambiamento, lo spostamento, il fattore dinamico insomma; l’autenticità invece richiede – o meglio, sembra richiedere – la staticità, la fissità degli oggetti[16].

Le definizioni sopra citate tentano allora di individuare un punto di equilibrio tra dinamicità e stabilità, a partire dalla considerazione che il documento digitale autentico – dunque autorevole e credibile e pertanto meritevole di fiducia – nel nuovo scenario tecnologico non può essere quello immodificabile in termini assoluti, bensì quello la cui dinamicità è declinata solo per mezzo di modifiche governate, controllate, gestite, tracciate, esplicitate: in una parola attraverso “modifiche autorizzate”.

Secondo queste definizioni va in altri termini considerato come autentico il documento che, a partire dalla sua originaria produzione, si mantiene “sostanzialmente” sé stesso, al netto degli eventi di modifica resi possibili dalla sua natura digitale e consapevolmente condivisi da tutti coloro che di esso fanno uso e che si fanno carico della sua gestione e conservazione. In conclusione, potremmo affermare che nel glossario delle Linee guida ci si focalizza su una particolare nozione di autenticità, che risente prima di ogni altra cosa dell’esigenza di fornire una risposta a quella criticità che oggi sfida il fenomeno documentale: rendere sostenibile la completezza e soprattutto l’integrità documentale, nel contesto di un nuovo scenario che esalta, in modo significativo e talvolta in forme incontrollate, la dimensione della dinamicità.

Merita infine una menzione quella chiusa che conclude una delle due definizioni citate e in cui si afferma che «l’autenticità è valutata sulla base di precise evidenze»: come a dire che la fiducia sulla genuinità del documento non può mai essere a priori, ma la sua fondatezza è comunque legata a una dimostrazione per mezzo di pertinenti prove.

La dimensione giuridica che manca nel glossario

In questa visione dell’autenticità manca però qualcosa: il riferimento al contesto giuridico. È assente, infatti, qualsiasi accenno all’autorevolezza e alla credibilità del documento in rapporto alla sua validità ed efficacia nella sfera giuridica: verrebbe quasi da dire che nel glossario delle Linee guida compare una concezione pre-giuridica e fattuale dell’autenticità. Le definizioni ora esaminate si focalizzano, infatti, sulla completezza e sull’integrità della rappresentazione documentale, ma nulla sembrano dire sulla sua veridicità e dunque sull’esigenza strategica che il documento funga da surrogato veridico della porzione di realtà sociale da rappresentare. E quest’assenza non si può certo ritenere un aspetto di dettaglio.

Come sopra sottolineato, la potenza performativa del documento e dunque la sua capacità di plasmare – in forme riconosciute e accettate da tutti i consociati – la realtà sociale riposa sul riconoscimento del documento come uno strumento autorevole e credibile nel perseguire le finalità giuridiche indispensabili alla regolazione della vita sociale: il che è a dire che quella potenza e quella capacità dipendono dal riconoscimento, su base giuridica, che al documento si può fare affidamento come una rappresentazione veridica della porzione di realtà sociale surrogata[17]. Dove allora ricercare la menzione di questi altri aspetti dell’autenticità documentale, nient’affatto secondari? Forse nell’altro testo che stiamo prendendo in considerazione, cioè nel Codice dell’amministrazione digitale?

Forma scritta e autenticità del documento digitale nel CAD

Com’è noto, uno dei passaggi centrali del Codice dell’amministrazione digitale, in tema di documento digitale, si ritrova al comma 1-bis dall’art. 20, a cui più sopra abbiamo già avuto modo di fare accenno:

“il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta […] quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale […], con modalità tali da garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta […] è liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità“[18].

Va innanzitutto ricordato che l’intero articolo è rubricato Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici: a indicare come il suo scopo sia quello di definire le condizioni in ragione delle quali il documento digitale può soddisfare tutte quelle funzioni giuridiche già realizzate dal documento su supporto analogico[19]. Questo stesso fine è ribadito, tra l’altro, anche in apertura del comma su cui ci stiamo soffermando.

L’espressione “forma scritta” che compare nel suo incipit non è infatti da intendersi in un senso generico, ma le deve essere attribuito un significato tecnico-giuridico: la forma scritta è invero una delle tre modalità possibili – accanto alla forma orale e alla forma per comportamento concludente – con cui il diritto consegue le funzioni che gli sono proprie per la regolazione della realtà sociale. Proporsi pertanto di individuare a quali condizioni il documento digitale può soddisfare i requisiti della forma scritta equivale a stabilire le circostanze che rendono idoneo lo stesso documento digitale a realizzare – così come accadeva per il suo predecessore analogico – tutte le molteplici funzioni giuridiche che non possono concretizzarsi per mezzo della forma orale o della forma per comportamento concludente.

Con questo comma che rimanda alla forma scritta siamo allora proiettati su una visione certamente performativa del documento digitale, giacché tale norma tradisce la preoccupazione del legislatore di garantire un uso del documento digitale come strumento per realizzare, concretamente, le funzioni astrattamente previste dal diritto per la regolazione della vita sociale. A questo punto però ci aspetteremmo che il comma, nel suo ulteriore sviluppo, rimandi a una visione dell’autenticità come autorevolezza e credibilità del documento nel contesto della sfera giuridica, menzionando pertanto tutti quegli aspetti che abbiamo visto essere assenti nella definizione dell’autenticità proposta dalle Linee guida: in particolare l’aspetto della veridicità della rappresentazione documentale, in quanto surrogato di una certa porzione della realtà sociale.

E invece, se si prosegue nella lettura del comma, sorprendentemente non si trova nulla di tutto questo. Le condizioni elencate dopo l’incipit, in quanto assicurano la paternità, la sicurezza e l’integrità del documento digitale – a rischio nel contesto di processi di produzione, gestione e conservazione documentale che non si basano più sulle consolidate tecniche analogiche, ma inevitabilmente sulle nuove tecnologie – garantiscono un’autorevolezza e una credibilità pre-giuridica e fattuale: siamo, in altri termini, ancora una volta su quel piano della genuinità già abbondantemente scandagliato dalle definizioni contenute nelle Linee guida. Può sembrare, a questo punto, di essere dinnanzi a un inspiegabile paradosso, che però è solo apparente.

Dalla genuinità ai processi di autenticazione

Le condizioni esplicitate nel comma consentono al documento digitale di assurgere a forma scritta, che quindi avrà oggi una sua doppia declinazione, analogica e digitale. Tale riconoscimento come forma scritta mette però lo stesso documento digitale nelle condizioni di andare ben oltre la sola dimensione dell’autenticità come qualità pre-giuridica e fattuale. Infatti, nella misura in cui la documentazione digitale partecipa a tutti gli effetti della forma scritta, essa può essere sottoposta a ulteriori processi di autenticazione: quelli già da tempo previsti dall’ordinamento giuridico italiano per attestare l’autenticità – per l’appunto della forma scritta – come qualità finalmente giuridica e in particolare per assicurare la veridicità della rappresentazione documentale come surrogato di realtà.

Si tratta di processi di autenticazione ben noti: il ricorso a documentatori autorevoli – il notaio e ogni altro pubblico ufficiale – l’utilizzo delle diverse fattispecie previste dal Codice civile – tra cui l’atto pubblico e la scrittura privata[20] – il ricorso ai registri pubblici, la sedimentazione dei documenti in archivi detenuti dalle autorità pubbliche e dai depositari pubblici[21] etc. Una nozione di fiducia documentale questa che, a differenza della genuinità come qualità di natura fattuale, non necessita di dimostrare costantemente la propria fondatezza per mezzo di pertinenti prove a posteriori: l’autenticità come qualità giuridica è sancita infatti a priori, dato che il documento digitale acquisisce tale autorevolezza e credibilità per il fatto di essere sottoposto a processi di autenticazione espressamente previsti dal sistema di diritto.

Così seguendo questa chiave interpretativa, che mette insieme quanto esplicitamente dichiarato dal comma con gli aspetti impliciti legati al concetto di forma scritta, si perviene a riconoscere un significato non univoco alla nozione di autenticità: o meglio un’interazione tra la sua dimensione pre-giuridica e fattuale e la sua dimensione prettamente giuridica. Interazione che la parte finale del comma sembra tra l’altro ribadire, attraverso l’espressione «in tutti gli altri casi».

Quella dicitura, infatti, sembra indicare che per tutto ciò che non rientra nelle fattispecie regolate dalla parte iniziale del comma, il giudice stabilirà – caso per caso – se il documento digitale partecipi della forma scritta e in virtù di questo riconoscimento possa allora godere della fiducia intesa come autorevolezza e credibilità certa sancita dagli strumenti di diritto; tale valutazione giudiziale dovrà però a sua volta basarsi sulla preliminare verifica fattuale e pre-giuridica delle condizioni documentali di sicurezza, integrità e paternità (genuinità), tenuto conto che i modi per la produzione, gestione e conservazione della documentazione digitale sono in continua evoluzione, a seguito dell’incessante processo d’innovazione tecnologica.

Le due dimensioni dell’autenticità del documento digitale

La lettura qui proposta delle Linee guida e del Codice ci permette allora di portare alla luce due visioni dell’autenticità, due prospettive sull’autorevolezza e credibilità documentale, due visuali sulla fiducia documentale[22]. Duplicità di cui però non siamo sempre pienamente consapevoli all’atto di leggere tali fonti, perché la loro interpretazione ci obbliga a zigzagare, faticosamente, tra ciò che è dichiarato e ciò che è tacito. Come si è visto è soprattutto il comma 1-bis dell’art. 20 del Codice ad essere il punto su cui insiste questo obbligato “movimento a serpentina”.

Tale comma si inserisce, infatti, in un articolo che chiaramente considera il documento digitale come uno strumento performativo di natura giuridica e pertanto è evidente che esso non può che presupporre – senza menzionarla però – l’autenticità come autorevolezza e credibilità che promana dalle fonti di fiducia che sono previste dall’ordinamento giuridico. Senza menzionarla non solo perché essa vale, sempre e comunque, indipendentemente da ogni declinazione analogica o digitale di quella forma scritta citata dal comma stesso, ma soprattutto in ragione del fatto che la sua stesura riflette – com’è ovvio – le priorità del legislatore: priorità che, considerato l’ambiente digitale in cui ci muoviamo, mirano soprattutto a esplicitare i meno scontati e più problematici requisiti per l’autenticità come dimensione pre-giuridica e fattuale (le condizioni di sicurezza, integrità e paternità).

È su questo piano che si concentrano le reali preoccupazioni del legislatore tanto che esso, per tramite dell’Agenzia per l’Italia digitale, avverte addirittura la necessità di inserire nel glossario delle Linee guida una vera e propria definizione dell’autenticità come genuinità, che valga come presidio per il critico bilanciamento di integrità e dinamicità da realizzare in seno alla documentazione digitale.

La diplomatica e le radici dell’autenticità documentale

Tale duplicità si gioca naturalmente su un piano di integrazione e non di opposizione, in quanto il documento digitale può davvero fungere da strumento performativo, per plasmare efficacemente la realtà sociale su base giuridica, solo grazie all’interazione tra le due dimensioni analizzate: dunque per mezzo di una dinamica che parte dall’autenticità come qualità della genuinità per poi però “levitare” fino all’autenticità come qualità di natura giuridica. Questo doppio binario dell’autorevolezza e credibilità documentale non è però un’eccentricità del presente digitale, ma viene da lontano: si tratta, infatti, di un’eredità che abbiamo ricevuto dall’età moderna e che da allora ci accompagna[23].

L’evento decisivo da cui si sprigiona la duplicità di valori semantici attribuibili anche oggi al concetto di autenticità è rappresentato dalla nascita, sulla fine del XVII secolo, di una scienza che da allora indichiamo come diplomatica[24] e che all’accezione tradizionale dell’autorevolezza e credibilità documentale, consolidatasi nei secoli precedenti, affianca ora un nuovo significato. Tale scienza sorge in un contesto storico ben preciso, popolato da crescenti tensioni tra i poteri costituiti, tanto religiosi quanto laici, sullo sfondo dello scontro più generale tra Riforma protestante e Controriforma cattolica.

Proprio tale orizzonte storico mette in primo piano la necessità di avere finalmente a disposizione un metodo scientifico con cui formulare dei giudizi sull’autenticità da attribuire ai documenti medievali, chiamati in causa nella risoluzione delle tante controversie in campo: quelle passate alla storia come i bella diplomatica, lotte combattute non più ricorrendo solo alle armi, ma facendo leva anche sul potere legale o sull’autorevolezza storica di documenti ufficiali dell’antico Medioevo, utili per affrontare questioni dinastiche o territoriali, contese sul godimento di titoli e di beni, dispute incentrate sulla ricostruzione delle vicende storiche della Chiesa e degli ordini religiosi.

La nuova disciplina sorge proprio da questa esigenza di un metodo scientifico con cui valutare, a fini di erudizione storica e per usi probatori, la fiducia da attribuire a risorse documentali strategiche in quel tardo XVII secolo. L’elaborazione di questo metodo scientifico, che risente di un approccio filologico di derivazione erudita, mette capo anche a una nuova visione dell’autenticità: come qualità documentale assimilabile alla genuinità. Una nozione destinata a grande fortuna: essa molto presto travalica i confini della diplomatica – per conquistare quell’archivistica che inizialmente si sviluppa proprio come una tecnica al servizio della disciplina diplomatistica – dimostrandosi così persistente nel corso storico da fare la sua comparsa persino oggi, in rapporto come si è visto al documento digitale.

Da authenticus e auctoritas alla fiducia giuridica

La prospettiva a cui mette capo la diplomatica non fa tuttavia tabula rasa dell’esistente, ma si innesta su un contesto in cui il termine di autenticità risulta già da lungo tempo attestato con un suo peculiare significato, definitosi nel corso dei secoli e in particolare durante l’età medievale. Così l’effetto finale dello sviluppo della nuova scienza è quello per cui, a partire dalla fine del ‘600, il paradigma che decide dell’autorevolezza e della credibilità documentale subisce uno sdoppiamento. Ma qual è esattamente la più antica accezione del concetto di autenticità, a cui si affianca quella elaborata sull’onda dello sviluppo della diplomatica?

Per rispondere a tale interrogativo dobbiamo far riferimento agli studi storici ed etimologi, che hanno evidenziato per quel concetto una lenta evoluzione di significato, che si avvia nell’epoca tardo antica e che giunge a compimento più o meno nel XII secolo. Un lungo percorso semantico mediato da due aspetti fondamentali: in primo luogo il legame tra authenticus e auctoritas; in secondo luogo la derivazione di entrambi dal verbo augere, che esprime l’idea di arricchimento e di accrescimento. Così, grazie a un complesso intreccio di relazioni semantiche, il termine authenticum giunge a connotare la scrittura che dall’esterno è stata investita da un’auctoritas e che per questo si può considerare come un documento arricchito, completo, perfezionato: in altri termini pienamente degno di fiducia.

È proprio questa la prospettiva che si impone dal basso Medioevo e per tutti i secoli successivi: il documento autentico è quello che ha una relazione forte con un’auctoritas che, per definizione, è un’autorità pubblica e che è in grado di conferire massima autorevolezza e credibilità alla rappresentazione documentale. Una prospettiva che presuppone il ricorso a processi di autenticazione, individuati dall’ordinamento giuridico vigente per via consuetudinaria o attraverso il diritto positivo: processi con cui si conferisce al documento la necessaria autorevolezza “ancorandolo” – cioè, connettendolo e assoggettandolo – a una fonte di autenticazione usata dal potere pubblico, in quanto sua diretta o indiretta manifestazione, allo scopo di riverberare fiducia sul documento stesso.

Tanto che si potrebbe anche dire che ogni società storica, attraverso il relativo sistema di diritto, si caratterizza per il ricorso a tipizzate fonti di fiducia, in cui le autorità pubbliche si manifestano a fini di autenticazione documentale. E allora siamo difronte a un’accezione dell’autenticità come qualità prima di tutto giuridica, come fiducia su base giuridica in merito alla veridicità del documento. Accezione questa predominante nel contesto delle discipline giuridiche e che ritroviamo, come si è visto, in relazione anche al documento digitale inteso come forma scritta.


Note e riferimenti

[1] * Le pagine web citate sono state consultate il 2 settembre 2026.

Sul concetto di documento come rappresentazione a scopo performativo vedi Alessandro Alfier, Per una rigenerazione teorica dell’archivistica in Italia, a partire dal concetto di documento, «AIDAinformazioni», 41 (2023), n. 3-4, p. 9-26, in particolare p. 14-16, https://www.aidainformazioni.it/index.php/aidainformazioni/article/view/279; Id., La teoria degli atti linguistici e il documento come agire sociale, in Id., Il documento e la sua autenticità: uno strumento antico per la società digitale, Milano, Editrice bibliografica, 2025, p. 65-72.↩

[2] Maurizio Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 281.↩

[3] Questa visione è implicitamente ribadita anche dal comma 1-bis dell’art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Tale comma si preoccupa, infatti, di definire a quali condizioni il documento digitale possa considerarsi – a tutti gli effetti di diritto – come forma scritta, dunque come alternativa tanto alla forma orale quanto alla forma per comportamento concludente, per poter dare concretamente corpo a quelle funzioni previste in astratto proprio dal diritto in vista della regolazione della realtà sociale.↩

[4] Alessandro Alfier, Il falso intenzionale: un atto di fiducia sulle capacità performative del documento, «Prismi. Quaderni del dottorato in scienze documentarie, linguistiche e letterarie», 3 (2025), p. 39-57, per la citazione p. 51-52.↩

[5] Alla visione del documento e più in generale degli archivi pubblici come una delle fonti da cui promana la fiducia necessaria al funzionamento della realtà sociale, anche oggi nel pieno della diffusione dell’IA, sono dedicate alcune sessioni del Digeat Festival 2026, intitolato quest’anno Protezione dati, archivi digitali, IA e regole del futuro (https://digeatfestival.it/). Sullo stesso tema vedi anche Alessandro Alfier, Fiducia istituzionale e blockchain, il ruolo degli archivi pubblici, «Agenda Digitale», 12 giugno 2026, https://www.agendadigitale.eu/documenti/fiducia-istituzionale-e-blockchain-il-ruolo-degli-archivi-pubblici/.↩

[6] Da ultimo anche nel primo comma dell’art. 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) che, come noto, definisce il documento informatico nei termini del «documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti». Il corsivo è di chi scrive.↩

[7] Francesco Carnelutti, Documento (teoria moderna), in Novissimo digesto italiano, vol. 6, Torino, UTET, 1960, p. 85-89, per la citazione p. 86. Il corsivo è di chi scrive.↩

[8] Alfier, Il documento e la sua autenticità cit., p. 142.↩

[9] Giorgio Cencetti, Archivio. Progetto di “voce” per vocabolario di Charles Samaran. Traduzione e osservazioni, «Archivi», 5 (1938), 2, p. 83-90, ora in Id., Scritti archivistici, Roma, Il centro di ricerca, 1970, p. 29-37, in particolare p. 34.↩

[10] D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.↩

[11] Approvate dall’Agenzia per l’Italia digitale, con determinazioni del direttore generale 9 settembre 2020, n. 407 e 17 maggio 2021, n. 371.↩

[12] Così stabilisce l’art. 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).↩

[13] Nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) ricorrono più volte i termini di “autenticazione” e di “autenticato”, riferiti allo specifico processo di autenticazione delle firme e delle copie documentali, mentre la nozione di autenticità come qualità del documento originale compare esclusivamente al comma 1-ter dell’art. 44: «in tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida» (il corsivo è di chi scrive).↩

[14] Agenzia per l’Italia Digitale, Glossario dei termini e degli acronimi. Allegato 1 al documento “Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, Roma, [2020], https://trasparenza.agid.gov.it/download/8880.html.↩

[15] Ibidem.↩

[16] Giovanni Michetti, Il paradosso della conservazione digitale: riflessioni sull’autenticità, «DigItalia», 5 (2010), 2, p. 41-53, per la citazione p. 42, https://digitalia.cultura.gov.it/article/view/237/148.↩

[17] La relazione che qui si sta cercando di mettere in luce risulta forse più immediatamente comprensibile se facciamo ricorso ad alcuni esempi. Si pensi alla funzione giuridico-probatoria, che è solo una delle molteplici funzioni giuridiche perseguibili per tramite del documento, in vista della regolazione della vita sociale. Affinché il documento possa svolgere una funzione probatoria e possa dunque rivestirsi di un’idonea efficacia giuridica, è indispensabile che esso, dal punto di vista del diritto, sia riconosciuto come una rappresentazione veridica dell’atto e fatto che si vuol far valere come prova per via documentale.

Si pensi ancora ad un altro esempio: quello rappresentato dalla funzione di rilevamento, che è un’altra tipica funzione giuridica realizzata per tramite della documentazione (registri, albi, schedari, elenchi e casellari detenuti dalle autorità pubbliche per scopi fiscali, tributari e civili). Affinché il documento possa realizzare con piena efficacia giuridica la finalità di rilevamento, a sua volta indispensabile alla regolazione della realtà sociale, è necessario che esso sia riconosciuto, dal punto di vista del diritto, come una rappresentazione veridica degli stati, delle qualità personali e dei fatti oggetto di rilevazione.↩

[18] I corsivi sono di chi scrive.↩

[19] Il riferimento è a tutte le funzioni giuridiche e non solo a quella probatoria, in quanto il legislatore nella rubrica dell’articolo utilizza il termine “validità”, accanto all’espressione “efficacia probatoria”.↩

[20] Artt. 2699-2704 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262.↩

[21] Sulla figura del depositario pubblico vedi gli artt. 2714-2718 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262.↩

[22] A conclusioni analoghe, per quanto riguarda la duplicità di dimensioni che caratterizzano l’autenticità del documento digitale si perviene anche esaminando il Regolamento (UE) n. 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, entrato in vigore il 20 maggio 2024 e che modifica il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0910-20241018. Si veda a questo proposito Alfier, Il documento e la sua autenticità cit., p. 182-183.↩

[23] Ivi, p. 158-177.↩

[24] La nascita della diplomatica, come scienza, viene fatta coincidere con la polemica intrapresa da due dotti: il gesuita Daniel von Papenbroeck e il benedettino Jean Mabillon, impegnati in una controversia che li oppone in merito all’autenticità da riconoscere ad antichi diplomi dell’epoca merovingica, utilizzati come fonte storica per la redazione degli Acta sanctorum. Tale polemica è, per l’appunto, l’occasione però formalizzare il metodo della nascente disciplina, che alla fine si stabilizza con il De re diplomatica libri VI, opera pubblicata da Jean Mabillon nel 1681 e considerata come il primo grande trattato in campo diplomatistico. La nuova scienza trae la sua denominazione dal latino diploma, che a partire dall’erudizione umanista del XV secolo è usato come termine colto per connotare i documenti pubblici di maggiore importanza.↩

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