Regolamento UE 2025/2592

Chiamate e sms intra-UE: l’uso corretto anti frode per gli operatori



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Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2592 disciplina quando gli operatori possono trattare chiamate e SMS intra-UE come traffico domestico. La contropartita è una politica di “uso corretto” con soglie basate su consumi tipici e strumenti antifrode proporzionati

Pubblicato il 19 dic 2025

Sergio Boccadutri

Consulente antiriciclaggio e pagamenti elettronici



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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2592 della Commissione, adottato il 17 dicembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 18 dicembre 2025, interviene su un terreno molto pratico per i consumatori europei: il modo in cui gli operatori di telecomunicazioni possono far pagare chiamate e SMS verso altri Paesi UE quando decidono, volontariamente, di trattarli come traffico “domestico”.

L’idea di fondo è semplice: se un operatore sceglie di non distinguere più tra nazionale e intra-UE, può sottrarsi ai massimali tariffari previsti dal regolamento quadro, ma solo a condizione di applicare una politica di utilizzo corretto basata su modelli tipici di consumo e di dotarsi di strumenti antifrode proporzionati.

Uso corretto chiamate e SMS intra-UE: il perimetro del regolamento 2025/2592

In questo contesto, il nuovo regolamento di esecuzione non riscrive i tetti di prezzo: disciplina piuttosto un “canale alternativo” che alcuni operatori potrebbero scegliere, cioè la convergenza totale dei prezzi tra nazionale e intra-UE, accompagnata però da salvaguardie precise.

La logica economica e regolatoria è chiara. Se un operatore applica gli stessi prezzi del traffico nazionale alle comunicazioni intra-UE, in linea di principio genera un vantaggio per il consumatore e incentiva l’integrazione del mercato.

Tuttavia, proprio perché quell’allineamento nasce da una decisione commerciale (e non da un obbligo generalizzato), si crea un rischio: che alcuni utenti, o soggetti terzi, sfruttino condizioni particolarmente convenienti in modo “non tipico” rispetto al profilo medio dei clienti, facendo lievitare i costi che l’operatore deve sostenere e non aveva previsto nel proprio modello tariffario.

Il contesto: massimali intra-UE e proroga fino al 2032

Il quadro normativo di riferimento è il regolamento (UE) 2015/2120 che, dal 15 maggio 2019, ha introdotto massimali per i prezzi al dettaglio delle comunicazioni intra-UE, con l’obiettivo di evitare importi eccessivi per telefonate e SMS transfrontalieri nel mercato unico.

Quelle misure, che originariamente avrebbero dovuto scadere nel 2024, sono state prorogate fino al 30 giugno 2032, con un riesame previsto entro il 30 giugno 2027.

Così, nel 2024, il regolamento (UE) 2024/1309 ha modificato il regolamento (UE) 2015/2120 per consentire agli operatori che decidano volontariamente di non applicare sovrapprezzi per le comunicazioni intra-UE di essere esentati dall’applicazione dei prezzi massimi al dettaglio, nel rispetto di una politica di utilizzo corretto definita, appunto, dal regolamento di esecuzione pubblicato il 18 dicembre 2025.

I pilastri dell’uso corretto chiamate e SMS intra-UE: volumi, periodo, uniformità nel Regolamento UE 2025/2592

Il regolamento imposta la politica di utilizzo corretto su tre pilastri: volumi, periodo di applicazione e uniformità.

I volumi che definiscono l’“utilizzo tipico” devono essere sufficientemente ampi da coprire una gamma larga di comportamenti dei consumatori, includendo anche chi utilizza ancora molto chiamate e SMS tradizionali.

Il periodo di applicazione deve essere almeno pari a un ciclo di fatturazione, ma può estendersi su più cicli, purché sia definito in modo chiaro e comprensibile per l’utente.

Perché l’uniformità tra piani tariffari conta davvero

Una scelta importante è l’obbligo di applicare le stesse condizioni a tutti i piani tariffari dell’operatore offerti in uno Stato membro.

Questo evita che la “flessibilità” si trasformi in arbitrio o in micro-regole opache tra offerte diverse, rendendo più chiaro il confronto e riducendo il rischio di sorprese contrattuali.

Benchmark BEREC e soglie “notevolmente superiori” per l’uso corretto

Il punto più delicato è come si stabiliscono i volumi “tipici”. La Commissione lega la definizione a un riferimento esterno: i dati della più recente relazione di analisi comparativa del BEREC sulle comunicazioni intra-UE disponibile quando l’operatore fissa le condizioni.

Il volume tipico deve essere “notevolmente superiore” al numero medio di minuti o SMS intra-UE consumati mensilmente per consumatore nello Stato membro; se il parametro nazionale non c’è, si usa il dato medio UE.

In altre parole, l’obiettivo è evitare soglie “tirate al minimo” che trasformerebbero l’equiparazione dei prezzi in uno specchietto per le allodole: la soglia deve stare abbastanza sopra la media da coprire anche utenti intensivi, limitando i sovrapprezzi ai soli casi davvero fuori scala rispetto alla normalità.

Sovrapprezzi e limiti: cosa succede oltre l’uso corretto chiamate e SMS intra-UE

Quando l’uso da parte del consumatore supera le condizioni di tipicità nel periodo considerato, l’operatore può addebitare costi aggiuntivi, ma con una restrizione significativa.

I sovrapprezzi possono riguardare solo le unità di comunicazione intra-UE eccedenti e solo fino alla fine del periodo in cui si verifica lo scostamento.

È una scelta che riduce il rischio di effetti punitivi o retroattivi, e limita anche l’eventualità di estensioni indefinite di condizioni peggiorative.

Il regolamento precisa inoltre che la politica si applica separatamente per chiamate e SMS e distingue tra chiamate fisse e mobili, riconoscendo che dinamiche di costo e di uso non sono identiche tra categorie.

Intra-UE non è roaming: la distinzione che cambia l’interpretazione

Il regolamento aiuta anche sul piano interpretativo chiarendo che le comunicazioni intra-UE non sono roaming.

Il roaming è legato a viaggi occasionali e, proprio per questo, è esposto a comportamenti “anomali e abusivi” se utilizzato in modo permanente fuori dal Paese d’origine.

Le comunicazioni intra-UE, invece, sono un servizio transfrontaliero che può essere usato stabilmente dal proprio Paese: il rischio non è l’“abuso” in senso roaming, ma il superamento dell’utilizzo tipico.

Questa differenza non è solo teorica: evita di importare automaticamente strumenti pensati per un altro fenomeno e impedisce che si giustifichino restrizioni eccessive con argomenti presi in prestito dal roaming.

Antifrode proporzionata e obbligo di informare l’Agcom

Accanto all’utilizzo corretto, il regolamento legittima misure antifrode.

Qui l’attenzione non è sul consumatore “molto attivo”, ma su possibili schemi di arbitraggio o frodi in cui soggetti terzi sfruttano la politica tariffaria per ottenere un vantaggio economico, ad esempio attraverso modelli di traffico anomali o usi abusivi di SIM.

Le misure devono restare proporzionate e possono includere il monitoraggio dei modelli di traffico o perfino la sospensione temporanea del servizio in attesa di verifiche.

C’è però un contrappeso istituzionale: se l’operatore rileva un’attività fraudolenta e decide di adottare misure, deve informare l’autorità nazionale di regolamentazione, nel nostro caso l’Agcom, “il prima possibile” e comunque entro cinque giorni lavorativi dall’adozione delle misure.

Trasparenza: contratti, avviso all’80% e tutele per i consumatori

La tutela del consumatore è trattata in modo concreto, non solo come principio.

L’operatore deve inserire nei contratti i termini della politica di utilizzo corretto, inclusi i sovrapprezzi potenzialmente applicabili per chiamata e per SMS intra-UE oltre l’uso tipico.

Inoltre, quando il consumatore raggiunge l’80% del limite di utilizzo tipico, deve ricevere un avviso immediato sul rischio di attivazione dei sovrapprezzi e sul relativo importo.

Questo meccanismo “pre-soglia” è cruciale perché sposta la protezione dal momento del reclamo (dopo il danno) al momento della prevenzione (prima del superamento), riducendo le sorprese in fattura e rendendo l’utente parte attiva nella gestione del proprio consumo.

Il regolamento riconosce anche il diritto di impugnare le decisioni dell’operatore tramite conciliazione o organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, richiamando l’impianto del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Fase transitoria e scadenze: cosa succede fino al 2027 e al 2028

C’è infine un elemento transitorio che dice molto sul realismo dell’intervento.

La Commissione prende atto che l’analisi comparativa del BEREC deve essere aggiornata per coprire in modo più completo “tutto l’utilizzo” delle comunicazioni intra-UE, fissando l’obiettivo di renderla disponibile entro ottobre 2026.

Nel frattempo, fino al 1º gennaio 2027, gli operatori possono basarsi sulla più recente relazione disponibile. È una clausola che evita un vuoto applicativo, ma segnala anche che il sistema si regge su un benchmark statistico che deve essere robusto per non diventare un terreno scivoloso.

Quanto all’efficacia temporale, il regolamento è già in vigore e si applicherà fino al 31 dicembre 2028.

Perché l’uso corretto chiamate e SMS intra-UE conta nella vita quotidiana

Nel suo complesso, l’atto prova a favorire un equilibrio: premiare la convergenza tariffaria quando è genuina e trasparente, impedire che diventi un incentivo a pratiche opportunistiche e, soprattutto, evitare che l’innovazione commerciale scarichi sul consumatore l’incertezza.

È un regolamento “piccolo” per dimensione, ma con un impatto potenzialmente grande sull’esperienza quotidiana di chi chiama o manda SMS oltre confine dentro l’Unione.

Il baricentro si sposta dalla sola esistenza di un tetto massimo alla qualità delle condizioni con cui un operatore può andare oltre quel tetto in senso più favorevole, senza trasformare la promessa di semplicità in un labirinto di eccezioni.

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