DOMANDA
abbiamo un dubbio sull’inizio validità della dichiarazione di intento. Ha rilevanza anche l’orario di verifica della dichiarazione di intento o ha rilevanza solo la data?
RISPOSTA
Secondo me occorre valutare due aspetti.
Il primo è che le cessioni dei beni mobili, a norma dell’articolo 6 del DPR 633/1972, si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione. Quindi, a voler essere pignoli, potrebbe essere risolutivo individuare in quale “momento” si è verificato l’effetto traslativo, ossia il momento in cui il cessionario ha acquisito il possesso materiale e giuridico dei beni. Se la merce viene consegnata “franco partenza” e (quindi l’acquirente ne acquisisce il possesso immediatamente nel luogo di vendita) l’operazione si considera effettuata al momento della consegna; identico ragionamento qualora la merce fosse affidata ad un vettore che opera per conto del cessionario. Ma se la merce fosse venduta “franco destino” allora il momento di effettuazione della operazione si realizzerebbe al momento della consegna materiale all’acquirente (per esempio ad opera del vettore). In mancanza di accordo vale il disposto dell’articolo 1510 del Codice Civile che prevede che : “I. In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa. II. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.” Quindi occorrerebbe preliminarmente verificare ciò.
Il secondo aspetto è che, in ogni caso, ciò che rileva al fine di determinare se l’operazione debba essere assoggettata ad IVA o meno, è la data di ricezione della dichiarazione di intento da parte dell’Agenzia delle Entrate, ossia il momento in cui il cessionario ha manifestato l’intento di avvalersi dell’acquisto in regime di non imponibilità, e non quello della lettura o presa visione da parte del cedente, perché diversamente opinando il cessionario potrebbe essere penalizzato per un fatto indipendente dalla sua volontà (la visione della dichiarazione di intento da parte del cedente).
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Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome