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Fattura elettronica, divieto assoluto di emissione per gli odontoiatri: ecco perché

L’odontoiatra non può trasmettere le fatture elettroniche al sistema di interscambio: vediamo i motivi e le regole

Pubblicato il 30 Apr 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica forfettari
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DOMANDA

Gestisco uno studio odontoiatrico e ho già il sistema di fatturazione elettronica per le fatture in entrata e le eventuali fatture in uscita con ritenuta d’acconto. In tempo di emergenza coronavirus, mi sarebbe utile non consegnare la fattura cartacea per limitare il passaggio della carta e il commercialista mi ha detto che potevo fare invio di fattura elettronica pagando poi i bolli con f24 a fine mese. Sul web però ho trovato leggi che addirittura proibiscono l’invio per i soggetti sottoposti a regime di tessera sanitaria….chi ha ragione?

Georgia

RISPOSTA

L’odontoiatra può ricevere fatture elettroniche ma non può emetterne. Infatti l’articolo 10-bis del D.L. 119/2018 prevede che “Per i periodi d’imposta 2019 e 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.”

Non si tratta quindi di un esonero, ma di un divieto assoluto. In particolare, il divieto non è di emissione di fattura elettronica, ma di emissione con le modalità previste dal D.Lgs.vo 127/2015, ossia di trasmissione al Sistema di Interscambio.

Quindi se il suo obiettivo è di non materializzare la fattura, può consegnarla al cliente anche mediante posta elettronica, ma le suggerisco di ottenere l’autorizzazione del paziente al recapito a quel predefinito indirizzo di posta elettronica. Lei potrà non stampare le fatture e sottoporle a conservazione sostitutiva a norma del D.M. 17/6/2014. Ovviamente per non essere costretto a stampare il documento può sempre avvalersi di sistemi di firma grafometrica (la c.d. tavoletta che trova in banca).

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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