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Dal Digital Finance Package al decreto MiCAR: la roadmap Ue e italiana per la finanza digitale



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L’Ue avanza nella regolamentazione della trasformazione digitale nel settore finanziario con il Digital Finance Package. Comprende DORA per la resilienza operativa, il Pilot-Regime per l’uso della DLT, e MiCAR per le cripto-attività. Queste misure mirano a garantire trasparenza, stabilità e sicurezza

Pubblicato il 22 ott 2024

Giovanni Perani

consulente in digital transformation



finanza digitale (1); sicurezza informatica e banche; Legge di bilancio 2025

In concomitanza allo sviluppo del “Percorso per il decennio digitale” del 2022, le strategie europee per l’adozione di strumenti atti a regolamentare la digital transformation applicata al settore finanziario e dei pagamenti elettronici stanno giungendo ai traguardi attuativi.

Il contesto del Digital Finance Package

Innovazione tecnologica del comparto finanziario significa crescita, maggiore competitività, incremento della qualità dei servizi e dell’efficienza. D’altro canto, un tale sviluppo deve essere “sostenibile” e trasparente, deve garantire la tutela del consumatore e la stabilità finanziaria.

Proprio nell’ottica di diventare un digital player globale, la UE ha introdotto nel 2020 il Digital Finance Package, un complesso pacchetto di misure il cui lungo iter di approvazione si è concluso nel marzo dello scorso anno.

Nel perimetro del pacchetto – che si sviluppa in due grandi filoni, ovverosia la Digital Finance Strategy e la Retail Payments Strategy – spiccano per rilevanza il Digital Operational Resilience Act (“DORA”), il Pilot-Regime for DLT based Market Infrastructures e il Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR).

Il regolamento Dora

DORA (Regolamento (UE) 2022/2554) attiene alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, ovverosia è pensato a difesa da gravi interruzioni operative. Uniformare i requisiti di sicurezza informatica delle aziende e delle tradizionali entità operative nel settore finanziario (come banche, società di investimento e compagnie assicurative), oltreché dei fornitori critici di servizi ITC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) così come individuati dalle Autorità di vigilanza dei mercati finanziari dell’Unione Europea sulla base dell’art. 31 del Regolamento, significa prevenire e mitigare i rischi nei casi dei sempre più frequenti attacchi informatici. Entrato in vigore nel gennaio del 2023 a livello europeo, DORA dovrà essere obbligatoriamente attuato dai soggetti interessati, che si calcola siano oltre le 20.000 unità, entro il 17 gennaio 2025.

In realtà, questo Regolamento è a sua volta parte di un framework normativo che comprende la Direttiva (UE) 2022/2555 (“Direttiva NIS 2”) che ha l’obiettivo di creare un elevato standard di cyber sicurezza e da convertire in legge nazionale da parte di tutti gli Stati membri entro il 17 ottobre 2024, e la Direttiva (UE) 2022/2557 (“Direttiva CER”), relativa alla resilienza dei soggetti critici e già recepita in Italia con Decreto legislativo del 10 giugno 2024. Entrambe le Direttive interessano un più ampio spettro di settori, sottosettori e categorie rispetto al DORA (tra cui Trasporti, Telecomunicazioni, Energia, Pubblica Amministrazione, Gestione dei Rifiuti, Grande Distribuzione, Servizi Postali ecc.), rispetto al quale è previsto un piano di armonizzazione in caso di sovrapposizioni nell’applicabilità.

Il Pilot-Regime for DLT based Market Infrastructures

Il Pilot-Regime for DLT based Market Infrastructures (Regolamento (UE) 2022/858), invece, è volto a creare un ambiente di mercato finanziario favorevole all’utilizzo della tecnologia a registro distribuito (DLT) per la negoziazione e il regolamento delle transazioni in titoli, ma che sia al contempo trasparente, capace di raggiungere alti livelli di tutela degli investitori e di preservare la stabilità finanziaria e l’integrità stessa del mercato. Riferito solo a strumenti finanziari di liquidità limitata, il Regime Pilota individua tre nuove strutture di mercato DLT (DLT Multilateral Trading Facilities o DLT MTF, DLT Settlement Systems o DLT SS, DLT Trading and Settlement Systems o DLT TSS), stabilisce le condizioni per agire come infrastruttura autorizzata, indica gli strumenti finanziari DLT negoziabili, mira all’interoperabilità tra le infrastrutture del mercato DLT con quelle del mercato finanziario tradizionale e delinea i rapporti di necessaria cooperazione tra le imprese, le Autorità nazionali competenti in materia e l’ESMA.

L’adeguamento dell’Italia col decreto Fintech

In Italia il Pilot-Regime ha trovato sede di attuazione nel più ampio Decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2023 (“Decreto Fintech”) in materia di emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 52 del 10 maggio 2023.

Il Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)

Il Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività noto come MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), già adottato in sede europea il 31 maggio 2023, introduce in Europa una regolamentazione minima che è valida per tutte le cripto-attività (diverse dagli strumenti finanziari, dai depositi, dai titoli cartolarizzati, dai prodotti assicurativi e pensionistici), nonché per gli emittenti e per i fornitori di servizi legati alle cripto-attività in oggetto. Nasce con l’obiettivo di uniformare e armonizzare il quadro europeo in materia e mira alla certezza del diritto per le cripto-attività non disciplinate dalla vigente legislazione dell’UE in fatto di servizi finanziari. Inoltre, essendo il MiCAR destinato a sostituire le corrispondenti normative nazionali laddove esistenti, si auspica che costituirà un potente freno sia all’arbitraggio normativo tra gli Stati membri UE, che a lungo ha agevolato il trasferimento delle operazioni dai Paesi con regolamentazione più restrittiva a quelli con norme meno severe, sia all’incoerenza della regolamentazione delle diverse società finanziarie.

L’adeguamento dell’Italia al Regolamento: il “Decreto MiCAR”

Il 30 agosto 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il Decreto legislativo relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del MiCAR, in attuazione della Legge 21 febbraio 2024, n. 15, che delega al Governo il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 settembre 2024, il “Decreto MiCAR” sarà interamente applicabile il 30 dicembre 2024, mentre le norme contenute nei Titoli III e IV, nella fattispecie quelle riguardanti l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività (asset-referenced token o ART) e token di moneta elettronica (e-money token o EMT) riservate alle categorie di soggetti espressamente individuate dal MiCAR, sono già in vigore dal 30 giugno 2024.

Per rimarcarne l’urgenza, si pensi solo che, sulla base del Comunicato stampa del 12 luglio 2024 dell’Organismo Agenti e Mediatori, si calcola che nel primo trimestre dell’anno circa 1,3 milioni di persone in Italia detenevano cripto-attività presso VASP (Virtual Asset Service Providers), per un valore complessivo di 2,7 miliardi di euro, che non è una cifra elevatissima rispetto ai quasi 2,5 trilioni di dollari riferiti al controvalore stimato di tutte le cripto-attività a livello globale, ma che rappresenta un dato interno importante perché risulta in crescita dell’85% rispetto al quarto trimestre del 2023.

Le misure introdotte dal decreto italiano

Come semplificato dallo stesso Dipartimento per gli Affari Europei, il Decreto introduce una serie di misure che riguardano essenzialmente:

  • gli obblighi di trasparenza informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione;
  • l’autorità e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività e per gli emittenti di token in moneta elettronica;
  • il funzionamento, l’organizzazione, la governance degli emittenti e dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
  • la tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi;
  • le misure per prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Cruciale per un ordinato passaggio alla nuova regolamentazione l’art. 45 del Titolo VI, relativo al regime transitorio, che permette agli attuali fornitori di servizi che risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del Registro dell’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) al 27 dicembre 2024 di continuare ad operare per un periodo di sei mesi, e cioè fino al 30 giugno 2025. Entro tale data, per operare in Italia i VASP dovranno richiedere autorizzazione come CASP ma godranno di un ulteriore semestre di operatività, fino al 30 dicembre 2025, che corrisponde al periodo minimo per ottenere l’accoglimento o il rigetto dell’Autorizzazione, di competenza della Consob.

Alla Banca d’Italia e alla Consob sono attribuiti i poteri di vigilanza e di indagine secondo le relative competenze – fermo restando i poteri attribuiti a tali autorità e ad altre autorità competenti da TUF, TUB e ulteriori disposizioni di legge applicabili –, nonché l’esercizio dei poteri di intervento previsti dal MiCAR. In particolare, alla Banca d’Italia competono le attività atte a contenere il rischio e ad accertare la stabilità finanziaria, mentre alla Consob competono trasparenza del mercato e tutela dei clienti.

Le due Autorità, inoltre, saranno tenute a comporre forme di coordinamento operativo e informativo, si intende nel rispetto della reciproca indipendenza.

A luglio la Banca d’Italia ha pubblicato una Comunicazione in merito all’applicazione del MiCAR al fine di richiamare alcuni aspetti rilevanti per la salvaguardia di un regolare funzionamento del sistema finanziario e dei pagamenti.

A completamento del MiCAR, in tema di antiriciclaggio e di tracciamento dei trasferimenti in criptovalute, la normativa europea di riferimento è il Regolamento (UE) 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation recast o “TFR recast”) applicabile dal 30 dicembre 2024 e parte integrante dell’AML Package. Il TFR, che non riguarda i trasferimenti tra privati, estende gli obblighi previsti per gli intermediari finanziari ai prestatori di servizio di cripto-attività (CASP), tenuti alla raccolta dei dati su cedente e cessionario delle cripto-attività, che dovranno essere accessibili alle Autorità. Sarà monitorata anche ogni transazione tra provider.

Una Sandbox sperimentale

Poiché l’enorme mole di normative in materia di cripto-attività legate alle tecnologie a registro distribuito determinerà un complesso processo di governance e creerà gioco forza molteplici incertezze nell’applicazione da parte dei soggetti interessati, la Commissione Europea ha istituito nel febbraio 2023 una Blockchain Regulatory Sandbox, ovverosia una Sandbox regolamentare che costituisce un ambiente protetto in cui ricevere consulenza e orientamenti normativi e beneficiare di un dialogo diretto con le Autorità, che viene avviato per settori di attività ed aree geografiche. Di contro, la Sandbox può facilitare il Regolatore nell’individuare gli ostacoli all’introduzione delle normative stesse.

La Sandbox, che sarà attiva fino al 2026, prende in considerazione un massimo di venti progetti innovatori all’anno, scelti tramite inviti di manifestazione di interesse.

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