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Tassa sui pacchi, Tobin Tax: l’effetto della Manovra 2026



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La Manovra 2026 interviene su e-commerce e mercati: contributo fisso sui pacchi fino a 150 euro e Tobin Tax più pesante. Misure nate per aumentare il gettito che però cambiano costi e strategie per consumatori, venditori online e investitori

Aggiornato il 8 gen 2026

Daniele Tumietto

Dottore commercialista



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L’introduzione del contributo fisso (“tassa) sui pacchi di valore ridotto ossia fino a 150 euro, nella Manovra 2026, e l’inasprimento della Tobin Tax rispondono a esigenze di bilancio e di riequilibrio competitivo. Al tempo stesso però producono effetti che vanno oltre le intenzioni dichiarate, estendendosi a consumatori, imprese e investitori.

Il contributo di 2 euro sui pacchi nella manovra 2026: chi paga e perché

La Manovra introduce dal primo gennaio un contributo fisso di 2 euro per ciascuna spedizione extra ue con valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il pagamento scatta il 15 marzo come chiarito il 7 gennaio dall’Agenzia delle Dogane in una circolare.

Si applica solo alle spedizioni di beni che rispettano tutte queste condizioni:

  • arrivano da Paesi non UE (Paesi terzi);
  • hanno valore dichiarato ≤ 150 euro;
  • vengono importate definitivamente (immissione in libera pratica).

L’importo è 2 euro per ciascuna spedizione/pacco e viene riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione.

La circolare precisa però che l’ambito è molto più ampio di quanto sembri perché non conta “il tipo di acquisto”: il contributo si applica a prescindere dalla transazione sottostante, quindi:

  • invii da privato a privato, anche se le merci non hanno carattere commerciale.
  • e-commerce verso consumatore (B2C),
  • spedizioni verso operatori (B2B, anche acquisti da fornitori esteri),

È dovuto quando la spedizione è dichiarata per il regime di immissione in libera pratica (importazione) e si applica sia se lo sdoganamento usa tracciato H1 (ordinario) sia H7 (semplificato).

Un’esclusione esplicita: beni al seguito passeggero immessi in libera pratica con dichiarazione verbale (non rientrano nella definizione di “spedizione”).

Come funziona il pagamento

La circolare recepisce la definizione usata nelle note UE IVA e-commerce: “merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto”.

Conseguenze operative:

  • se una piattaforma raggruppa più ordini in un solo invio (un unico tracking/lettera di vettura), in linea di principio sei davanti a una sola “spedizione” e quindi un solo contributo da 2 euro; la circolare fa anche l’esempio di più ordini messi in un unico contenitore con un solo codice di tracciamento.
  • se invece un ordine viene spezzato in più invii con contratti di trasporto distinti (o di fatto tracking/waybill diversi), allora possono esserci più “spedizioni” e quindi più volte 2 euro.

Per la dogana il soggetto obbligato è il dichiarante; in caso di rappresentanza indiretta è considerata debitrice anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione.

Nella vita reale questo significa che il contributo viene gestito da corrieri/poste, operatori di logistica o marketplace (che materialmente fanno/gestiscono la dichiarazione) e può essere ribaltato sul cliente come voce di costo.

La circolare indica un dettaglio tecnico che serve agli operatori: il codice contributo da usare per liquidarlo in dichiarazione (H1) o per il pagamento con bolletta A22 è 159.

H1 vs H7: perché cambia la logica

La circolare distingue due mondi.

Con H1 si liquidano normalmente i tributi all’importazione, quindi anche il contributo da 2 euro viene liquidato “in dichiarazione”. Per verificare la soglia dei 150 euro si guarda al valore in dogana (base daziaria) determinato secondo gli articoli 69-76 del Codice Doganale dell’Unione.

Con H7, invece, la circolare ricorda che non è possibile liquidare tributi o contributi (salvo l’IVA): per questo, “nelle more” degli adeguamenti informatici, la contabilizzazione del contributo avviene con modalità periodica, come per alcune contabilizzazioni di dazi (art. 105 CDU).

Qui cambia anche il valore da considerare per i 150 euro: per H7 si usa il valore intrinseco (con definizione distinta per merci commerciali e non, e in generale al netto di trasporto/assicurazione se indicati separatamente).

E soprattutto cambia il calendario: la circolare fissa una gestione quindicinale per H7:

  • 1–15 del mese (prima quindicina)
  • 16–fine mese (seconda quindicina)

e stabilisce che dichiarazione/contabilizzazione/pagamento vanno fatti entro i 15 giorni successivi a ciascuna quindicina.

Periodo H7Dichiarazioni registrateScadenza pagamento (entro 15 gg)
1ª quindicina gennaio1–15 gennaio 2026entro 30 gennaio 2026
2ª quindicina febbraio16–28 febbraio 2026entro 15 marzo 2026
1ª quindicina marzo1–15 marzo 2026entro 30 marzo 2026

C’è un secondo elemento che spesso genera confusione sulle “partenze”: per chi usa H7, la circolare impone di adeguare entro febbraio 2026 le garanzie sul conto di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti su metà della media mensile delle H7 presentate nel 2025 (dato che la contabilizzazione è quindicinale).

Questo non sposta la nascita dell’obbligo (che nasce con l’importazione dal 1° gennaio), ma è un requisito tecnico/finanziario per reggere il nuovo flusso di contabilizzazione periodica.

Non è chiaro se quest’impostazione – volta a limitare l’ecommerce low cost dalla Cina (Temu, Shein) abbia profili di incompatibilità con la normativa europea in materia di dazi doganali, riconducendo il prelievo all’ambito dei contributi di natura parafiscale di competenza nazionale.

Ricordiamo che la Manovra finanziaria 2026 interviene su due snodi centrali dell’economia contemporanea – il commercio digitale e i mercati finanziari – con misure che mirano a rafforzare il gettito pubblico, ma che incidono direttamente sui comportamenti, sui costi e sulle strategie degli operatori.

Gettito stimato e obiettivo dichiarato

Secondo le stime contenute nei documenti parlamentari citati da Reuters, il gettito atteso è di circa 122,5 milioni di euro nel 2026, con un incremento a circa 245 milioni annui nel biennio successivo.

L’obiettivo dichiarato è contrastare la crescita delle importazioni di beni a basso valore unitario, in larga parte veicolate attraverso piattaforme di e-commerce extra-UE, ritenute responsabili di pratiche concorrenziali particolarmente aggressive e di una pressione crescente sui settori produttivi e distributivi nazionali, secondo alcune dichiarazioni politiche.

Un’applicazione più ampia del perimetro originario

Ne deriva un impatto immediato sui comportamenti di acquisto dei consumatori: per gli ordini di piccolo importo, l’introduzione di un costo fisso indipendente dal valore del bene riduce sensibilmente il vantaggio economico dello shopping online, alterando il rapporto tra il prezzo del prodotto e il costo complessivo della transazione.

Ancora più impattante sarebbe una eventuale estensione generalizzata del contributo (anche su pacchi nazionali ed europei quindi).

Reazioni possibili di consumatori e marketplace

È quindi possibile ipotizzare una tendenza all’aumento del valore medio degli ordini (anche se ad oggi non si può verificare questa ipotesi), alla ricerca di soglie di spesa che diluiscano l’incidenza del contributo, oppure a una maggiore propensione verso formule di spedizione gratuita legate a importi più elevati.

In alternativa, per acquisti di prossimità o di basso valore, uno scenario plausibile, e non empirico, potrebbe portare ad un aumento del ricorso al canale fisico.

Per i venditori attivi sui principali marketplace digitali, la misura introduce una variabile di costo aggiuntiva, che comporta valutazioni operative complesse.

La scelta tra assorbire il contributo o trasferirlo, in tutto o in parte, sui prezzi finali risulta particolarmente critica per i prodotti a basso prezzo unitario, in cui i margini sono già compressi dalle commissioni di piattaforma e dai costi logistici.

In questi casi, il contributo fisso tende a incidere in modo sproporzionato sulla redditività delle singole transazioni, spingendo gli operatori a rivedere listini, politiche di spedizione o la composizione dell’offerta.

In questo senso, la misura assume una funzione prevalentemente fiscale, affiancando, e in parte attenuando, la finalità di tutela selettiva del sistema produttivo nazionale.

Tassa sui Pacchi, impatti economici e adattamenti dopo la manovra 2026

Sul piano degli effetti economici, il contributo fisso sui pacchi di valore ridotto incide direttamente sui comportamenti di acquisto dei consumatori.

Per gli ordini di piccolo importo, l’aggiunta di un costo indipendente dal valore del bene riduce significativamente il vantaggio economico dello shopping online, alterando il rapporto tra il prezzo del prodotto e costo complessivo della transazione.

In questo contesto, è prevedibile una tendenza all’aumento del valore medio degli ordini, alla ricerca di soglie di spesa che diluiscano l’impatto del contributo fisso, oppure a una maggiore propensione verso formule di spedizione gratuita legate a importi più elevati.

In alternativa, soprattutto per acquisti di prossimità o di modesto valore, potrebbe aumentare il ricorso al canale fisico.

Per i venditori attivi sui principali marketplace digitali, come Amazon o eBay, la misura introduce una variabile di costo aggiuntiva che richiede scelte operative non banali.

L’alternativa tra assorbire il contributo o trasferirlo, in tutto o in parte, sui prezzi finali risulta particolarmente critica per i prodotti a basso prezzo unitario, in cui i margini sono già compressi dalle commissioni di piattaforma e dai costi logistici.

In questi casi, il contributo fisso rischia di incidere in modo sproporzionato sulla redditività delle singole transazioni, spingendo gli operatori a rivedere listini, politiche di spedizione o composizione dell’offerta.

Tobin tax nella manovra 2026: cosa cambia sui mercati

La Tobin Tax, ovvero l’imposta sulle transazioni finanziarie, subirà un inasprimento significativo.

Secondo le proposte in esame:

  • l’aliquota passerà dallo 0,2% allo 0,4% per operazioni su mercati non regolamentati
  • e dallo 0,1% allo 0,2% per quelle su mercati regolamentati.

L’obiettivo è aumentare il gettito fiscale – i parlamentari stimano circa 337 milioni di euro in più – destinandolo anche a finanziare altre misure della manovra.

L’impatto sarà più marcato per chi effettua trading frequente e ad alta frequenza, mentre gli investitori “buy and hold” ne risentiranno meno.

Tuttavia, un aumento dei costo delle transazioni potrebbe incidere sulla liquidità del mercato domestico e sulla competitività rispetto agli scambi esteri.

Iter parlamentare e criticità: il punto della manovra 2026

Le misure contenute nella Manovra restano, allo stato attuale, parte dell’iter parlamentare di approvazione della legge di bilancio e potranno essere oggetto di modifiche fino al varo definitivo.

È in questa fase che si concentrano le principali osservazioni critiche, in particolare relative al contributo sui pacchi di valore inferiore a 150 euro.

L’estensione della misura a tutte le spedizioni (ipotesi attualmente formulata nella discussione parlamentare), indipendentemente dall’origine geografica, è ritenuta da diversi osservatori suscettibile di ridurne la finalità selettiva, originariamente orientata al contrasto delle importazioni di beni a bassissimo costo provenienti da paesi extra-UE.

Ne potrebbe derivare un impatto trasversale su consumatori e operatori di piccole e medie dimensioni attivi nell’e-commerce nazionale, con effetti potenzialmente distorsivi rispetto agli obiettivi dichiarati.

Analoghe valutazioni emergono sul fronte finanziario.

L’inasprimento della Tobin Tax è oggetto di attenzione da parte degli operatori di mercato per le possibili ricadute sulla competitività del sistema finanziario italiano, in un contesto di elevata integrazione e mobilità dei capitali.

L’aumento dell’onere fiscale sulle transazioni potrebbe infatti incentivare una riallocazione degli scambi verso mercati o strumenti non assoggettati all’imposta, con potenziali effetti sulla liquidità, sull’efficienza del mercato e sull’attrattività complessiva della piazza finanziaria nazionale nel medio periodo.

Effetti complessivi e scenario: tra gettito e competitività

Nel complesso, le misure previste dalla Manovra finanziaria 2026 delineano un intervento che incide in modo trasversale sul commercio digitale e sui mercati finanziari, modificando equilibri consolidati e introducendo nuove variabili di costo per operatori economici e investitori.

In questo scenario, diventa essenziale seguire con attenzione l’evoluzione del quadro normativo e degli atti attuativi, che ne definiranno l’effettiva portata applicativa e, al contempo, ripensare strategie di prezzo, logistica e struttura dell’offerta per assorbire o redistribuire gli oneri introdotti, valutandone anche gli effetti indiretti su consumi, competitività e attrattività degli investimenti.

Sul fronte finanziario, l’inasprimento della Tobin Tax rende più oneroso ogni singolo scambio soggetto a imposta, con un impatto particolarmente rilevante sulle operazioni ad alta frequenza e sul trading di breve periodo, mentre risulta relativamente contenuto per gli investitori orientati al lungo termine.

Il maggior gettito stimato per il 2026, pari a diverse centinaia di milioni di euro, contribuisce alle coperture della Manovra, ma comporta anche un aumento del costo del capitale per le società italiane quotate.

In definitiva, la Manovra 2026 pone il sistema economico di fronte a una scelta di fondo: rafforzare i conti pubblici attraverso nuovi prelievi senza compromettere la competitività del Paese.

La sfida per il legislatore non è soltanto individuare fonti di entrata aggiuntive, ma calibrare strumenti fiscali capaci di correggere distorsioni specifiche senza generarne di nuove, evitando che interventi concepiti per sostenere la finanza pubblica finiscano per spostare costi, scambi e investimenti verso ambiti meno regolati o mercati alternativi, con effetti difficilmente reversibili nel medio periodo.

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