La separazione societaria tra TIM e FiberCop e l’ingresso di KKR nella società della rete hanno determinato nel mercato italiano dei servizi di accesso alla rete fissa una attenzione delle istituzioni italiane ed europee.
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Le opportunità dell’operazione
Si è avuta l’opportunità unica di differenziare nella catena del valore nella rete fissa, da una parte chi offre l’accesso alla infrastruttura e, dall’altra, chi offre i servizi ai clienti, potendo per la prima volta porre gli elementi di un mercato dei servizi più equilibrato, minimizzando, rispetto al passato, il rischio di scambio di informazioni tra chi offre i servizi e chi offre l’infrastruttura. Per evitare che tale scenario rimanga una potenzialità non realizzata è indispensabile che siano svolte adeguate verifiche sia in sede di approvazione della iniziativa di scorporo che nella analisi concreta della modalità di esecuzione degli accordi tra TIM e FiberCop.
Questo scenario è alla base di tre iniziative distinte che hanno la finalità di convergere sull’obiettivo di garantire l’esistenza di un’effettiva concorrenza nel settore a seguito dell’operazione e di riuscire a delineare sotto i diversi punti di vista coperti dalle varie istruttorie uno scenario equilibrato.
L’indagine europea su KKR e gli accordi commerciali
La Commissione Europea ha avviato un’indagine formale su KKR (caso M.12099)[1] per verificare la correttezza delle informazioni riguardo gli accordi con i clienti di FiberCop, fornite in relazione alla notifica dell’operazione di concentrazione per l’acquisizione di NetCo da parte di KKR, approvata senza condizioni. Questa indagine è distinta dalla precedente che ha portato ad autorizzare l’operazione[2].
Quindi, la Commissione Europea, che all’epoca aveva rimandato la valutazione del Master Service Agreement (MSA) alle autorità nazionali, sembrerebbe voler ora esaminare il ruolo di tale accordo, che regola i rapporti tra TIM e FiberCop, nella definizione del nuovo assetto rispetto agli accordi con i concorrenti e le relative implicazioni di mercato. Infatti, l’analisi delle informazioni fornite da KKR e TIM potrebbe avere implicazioni rilevanti sull’effettiva autonomia commerciale tra le parti.
Il coinvestimento ritirato e le sue implicazioni competitive
In questo scenario complesso per gli effetti già prodotti sul mercato in questo ultimo anno dal perfezionamento dell’operazione, grande attenzione deve esser posta in relazione alla effettiva applicabilità o inapplicabilità da parte di FiberCop del cosiddetto Coinvestimento, una offerta elaborata[3] e proposta da TIM nell’aprile 2022 prima dello scorporo di FiberCop che è stata ritirata alla fine del mese di dicembre del 2023 (22 12 2023)[4] a seguito della indicazione da parte di AGCOM di una serie di condizioni necessarie alla sua conformità regolamentare che sono state giudicate non sostenibili da TIM.
L’antitrust italiano e le criticità del master service agreement
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato il procedimento I874[5] per valutare se il MSA tra TIM e FiberCop possa configurare un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101 TFUE nei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa e in quello dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio di rete fissa. Infatti, come segnalato da diversi operatori partecipanti al procedimento, i punti critici del MSA che altererebbero lo scenario competitivo risulterebbero essere:
- la durata dell’esclusiva (15+15 anni) che può ostacolare la concorrenza;
- gli sconti a volume progressivi al superamento di soglie di linee attivate che risulterebbero de facto raggiungibili solo da TIM;
- l’utilizzo dei diritti IRU (Indefeasible Right of Use) che consentirebbero a TIM di utilizzare i collegamenti in fibra dedicati ai clienti business per trattenere capacità produttiva e precludere l’accesso ad altri operatori concorrenti.
Gli impegni presentati dalle parti sono stati sottoposti al market test per valutare se possano essere sufficienti a rimuovere gli effetti anticoncorrenziali individuati.
La consultazione Agcom sui mercati dell’accesso
Il 1° agosto 2025, con la delibera 205/25/CONS[6], l’Agcom ha inoltre avviato una consultazione pubblica nell’ambito dell’analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, ai sensi dell’articolo 89 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che si concluderà il 22 settembre 2025.
Questa consultazione rappresenta un passaggio chiave per comprendere se la separazione tra TIM e FiberCop abbia realmente modificato le dinamiche concorrenziali.
L’Autorità ha evidenziato di aver individuato e definito una segmentazione del mercato distinguendo tra aree pienamente concorrenziali dove “non sussistano le condizioni per notificare alcun operatore quale dotato di significativo potere di mercato e il “Resto d’Italia”, dove FiberCop continua a detenere un significativo potere di mercato.
Nonostante la separazione, per il legame esistente tra TIM e FiberCop vincolate dal MSA, che garantisce sinergia operativa tra le due entità e potrebbe limitare la contendibilità del mercato, Agcom ha correttamente subordinato parte dell’esito della propria analisi a quello del procedimento Antitrust I874. Infatti, se le clausole contenute nell’MSA venissero meno o venissero modificate a seguito dell’istruttoria antitrust, l’Agcom potrebbe decidere con apposito provvedimento se FiberCop potrà applicare, per una parte delle aree dove FiberCop continua a detenere un significativo potere di mercato (Area 1B1), prezzi a condizioni commerciali.
Verso un mercato realmente competitivo
I tre interventi paralleli risultano sottolineare un’attenzione istituzionale su un tema centrale per accertarsi che la separazione tra TIM e FiberCop abbia prodotto nel mercato non una discontinuità formale bensì quella sostanziale auspicata.
Per questo l’esito delle analisi incrociate, che coinvolge sia il piano regolatorio sia quello antitrust, sono sottoposte all’esito della valutazione del MSA, che costituisce l’architrave dell’operazione.
Nell’attuale scenario di mercato, che vede un’evoluzione tecnologica dal rame alla fibra, risulta essenziale la definizione di regole trasparenti per evitare che si determinino nuove barriere all’ingresso che alternino, o peggio facciano regredire, l’attuale scenario competitivo faticosamente raggiunto.
Per questo è essenziale che le tre le azioni complementari avviate a fronte della separazione tra TIM e FiberCop possano garantire la sopravvivenza di un mercato competitivo, realmente aperto ad una pluralità di soggetti dove venga garantito il rispetto del principio di non discriminazione in modo effettivo.
Nel 2026 sarà interessante tornare a dare un quadro della situazione che si sarà delineata a valle dei tre procedimenti.
Note
[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1893
[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2993
[3] https://www.gruppotim.it/it/archivio-stampa/corporate/2021/CS-TIM-coinvestimento.html#:~:text=TIM%2C%20con%20l’obiettivo%20di%20accelerare%20la%20copertura,coinvestimento%20per%20la%20realizzazione%20della%20rete%20di
[4] https://www.agcom.it/sites/default/files/migration/article/Comunicato%20stampa%2022-12-2023%201703263652938.pdf
[5]https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/41256297003874BD/0/21712E047EFA01E2C1258BFB0078223F/$File/p31415.pdf
[6] https://www.agcom.it/provvedimenti/delibera-205-25-cons








