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Commercio elettronico, perché si è esonerati dalla fattura

Chi effettua commercio elettronico di beni è esonerato dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi: vediamo cosa dice la normativa al riguardo

Pubblicato il 12 Ott 2022

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Ho un sito dove le persone si iscrivono online compilando un form con tutti i dati e in automatico entrano nel sistema. Faccio adesso circa 700 fatture per importi da 20 euro sino a 50 euro. Penso di arrivare a 2000 -3000 fatture al mese. Ho bisogno di inviare le fatture in automatico. Tanti apposta compilano i dati errati come indirizzo, numero di telefono e codice fiscale: come faccio quindi a emettere fattura senza codice fiscale o con il dato errato? Alla richiesta di codice fiscale loro non rispondono e comunque abbiamo 12 giorni per emettere fattura, non si può stare tutti i giorni a vedere chi non compila il campo codice fiscale o inscerisce dati errati: cosa dovrei fare?

RISPOSTA

Immagino che per vendita tramite un sito Lei intenda l’esercizio di attività di commercio elettronico. (e-commerce). L’attività di commercio elettronico di beni è assimilata alle vendite per corrispondenza (vedi Risoluzione ADE 274/E del 5/11/2009) e, in quanto tale, è esonerata dall’obbligo di emissione di fattura ai sensi dell’articolo 22, comma 1, n.1 del DPR 633/1972 che così prevede: “L’emissione della fattura non e’ obbligatoria, se non e’ richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera oo) del DPR 696/1996, non sono soggette all’obbligo di certificazione (quindi alla emissione del documento commerciale e degli adempimenti connessi, come la trasmissione telematica dei corrispettivi) “le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni”. Alla luce di quanto sopra, la emissione della fattura resta limitata ai casi in cui il suo cliente lo chieda espressamente, ed in quel caso è interesse del cliente fornire tutte le informazioni anagrafiche necessarie. Se i dati forniti fossero errati, Lei sarebbe oggettivamente impossibilitato ad emettere la fattura e potrebbe trattare l’operazione alla stregua delle altre non certificate.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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