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Commercio elettronico indiretto e documento commerciale, quando c’è l’esonero



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Come funziona l’esonero dall’emissione del documento commerciale nel caso di commercio elettronico indiretto: cosa dicono le norme

Pubblicato il 5 ago 2025

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



Home banking; Commercio elettronico indiretto

DOMANDA
Una società mia cliente ha iniziato a vendere le proprie merci attraverso un portale online, optando per l’emissione della fattura per conto terzi da parte del portale, che emette la fattura solo quando viene richiesta dall’acquirente al momento dell’ordine, altrimenti emette una semplice ricevuta di pagamento. I miei clienti mi dicono che:

  • non sono in grado di sapere se il cliente è un privato o un’impresa ovvero se, pur essendo un privato, abbia richiesto la fattura;
  • dall’ordine che viene loro trasmesso non rilevano se è stata emessa o meno la fattura per conto terzi, quindi emettono in ogni caso il documento commerciale elettronico, non potendone però annotare gli estremi nella fattura.

Temo che la duplicazione dei ricavi possa essere rilevata dall’Agenzia delle entrate che sicuramente noterà la discordanza fra i dati presenti nel Sdi e la dichiarazione IVA presentata che sarà difficilmente dimostrabile. Secondo lei come potremmo risolverlo?

RISPOSTA
In linea generale concordo che la doppia certificazione dei corrispettivi (con documento commerciale e fattura) rappresenti una inutile complicazione che, sia pure ammessa e regolamentata dalla prassi, potrebbe generare incomprensioni ed essere fonte di richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò premesso ritengo che il caso da lei posto possa essere risolto facendo riferimento alle norme previste per la c.d. vendita per corrispondenza. Infatti, l’attività posta in essere dal Suo cliente è una attività di commercio elettronico indiretto, che gode delle esenzioni previste dal DPR 696/1996. Infatti, come confermato anche dalla Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 793/2021, “le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del Decreto IVA, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del Decreto IVA (cfr. risoluzione 5 novembre 2009, n. 274/E e risposta all’interpello n. 198 del 2019)”. Alla luce di quanto sopra ritengo che il problema da Lei esposto non presenti problematiche particolari, posto che per ciascuna operazione sarà alternativamente emessa fattura, se richiesta dal cliente, ovvero si annoteranno i corrispettivi nel registro ex art. 24 DPR 633/1972.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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