Frank Easterbrook, contestando l’idea di un “diritto speciale della rete”, non negava la novità del digitale: negava che il diritto potesse limitarsi a reagire. Il suo richiamo era, in fondo, un richiamo costituzionale: il diritto deve filtrare il nuovo attraverso le categorie fondamentali, non abdicare alla tecnica.
A distanza di trent’anni, la sfida dell’intelligenza artificiale restituisce quella intuizione con una forza nuova. Non perché l’AI richieda un diritto eccezionale, ma perché costringe gli ordinamenti a misurarsi con il nucleo più profondo della propria identità costituzionale.
È in questa chiave che dobbiamo leggere sia l’annuncio statunitense della possibile “One Rule” federale per l’AI, sia il progetto europeo del Digital Omnibus. Entrambe le iniziative non sono, a ben vedere, strumenti tecnici di razionalizzazione; sono scelte costituzionali implicite.
Decidono che rapporto vogliamo tra persona, potere pubblico e potere tecnologico privato. Decidono quali garanzie resistono all’impatto della velocità dell’innovazione. Decidono – ed è questo il punto cruciale – quale ruolo attribuiamo all’impresa in un ecosistema in cui la progettazione tecnologica produce conseguenze dirette sulla sfera dei diritti.
Indice degli argomenti
Due modelli costituzionali a confronto
La “One Rule” annunciata dal Presidente Trump, pur ancora priva di un testo, trasmette una direzione precisa: ridurre la frammentazione normativa, eliminare attriti, permettere alle imprese di innovare senza affrontare cinquanta diversi regimi autorizzativi. Non è un’operazione neutrale.
Riflette una cultura costituzionale che riconosce al mercato e alla libertà d’impresa (intesa come espressione del Primo Emendamento e, più ampiamente, del principio di limitazione del potere pubblico) un ruolo predominante nella gestione del rischio tecnologico. La persona è tutelata attraverso rimedi ex post, non mediante un ridisegno ex ante delle architetture del potere algoritmico.
Semplificazione nel Digital Omnibus per l’intelligenza artificiale: promessa e rischio
Il modello europeo procede in senso opposto: costruire tutele ex ante, incidere sulle architetture tecnologiche, imporre trasparenza, accountability, valutazioni d’impatto sui diritti fondamentali. È una scelta radicata nell’art. 2 della Costituzione italiana e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE: la persona come limite, fondamento e misura di ogni potere, anche tecnologico.
L’AI Act e il DSA incarnano questa visione: non si limitano a correggere comportamenti, ma intendono orientare strutturalmente la progettazione dei sistemi. È in questo dialogo asimmetrico che si colloca il Digital Omnibus.
La promessa è la semplificazione. Il rischio è la riduzione della densità costituzionale del quadro europeo. La questione non è se alleggerire i processi sia utile (talvolta lo è), ma quale prezzo costituzionale comporti.
La “One Rule”: unità federale e tutele ex post
Se la semplificazione significa rendere le garanzie più efficaci, siamo nel solco del costituzionalismo. Se significa attenuarne la portata, siamo dinanzi a un arretramento silenzioso del modello europeo.
Nella traiettoria suggerita dalla “One Rule”, la tutela della persona tende a passare attraverso l’azione successiva: contenziosi, enforcement, rimedi giudiziali. In questa impostazione, l’innovazione riduce attriti e vincoli, e l’ordinamento interviene quando il rischio si materializza.
Il punto non è negare la legittimità di questa scelta, ma riconoscerne la natura: non una mera opzione amministrativa, bensì un modo di intendere il rapporto tra libertà e potere in presenza di tecnologie capaci di produrre effetti sistemici.
Architetture del potere algoritmico: Digital Omnibus e intelligenza artificiale ex ante
La cornice europea, invece, assume che molte decisioni rilevanti vadano indirizzate prima che producano danno. Per questo, trasparenza, tracciabilità, valutazioni d’impatto e accountability diventano strumenti per incidere sulle architetture e non solo sui comportamenti.
In quest’ottica, il diritto non rincorre la tecnica, ma prova a guidarla: chiede all’ecosistema tecnologico di incorporare valori e garanzie nella progettazione. È qui che la semplificazione del Digital Omnibus può diventare virtù, oppure trasformarsi in indebolimento della capacità europea di presidiare i diritti.
La linea di confine è sottile: semplificare per rendere effettive le tutele, o semplificare fino a svuotarle.
L’impresa come formazione sociale: Digital Omnibus e intelligenza artificiale
Qui entra in gioco il tema decisivo: le imprese non sono più meri destinatari di obblighi regolatori. Nell’ecosistema digitale, e soprattutto nell’AI, sono co-architetti della sfera pubblica, della vita relazionale, dei processi decisionali, delle opportunità economiche e sociali.
Esse concorrono – di fatto – a delineare le condizioni materiali di esercizio dei diritti fondamentali. Le implicazioni sono molteplici.
L’impresa come “formazione sociale” ai sensi dell’art. 2
L’articolo 2 non si riferisce solo allo Stato: si riferisce a tutte le formazioni sociali nelle quali la personalità dell’individuo si sviluppa. Nel 2025, molte di queste formazioni sono private, transnazionali, algoritmiche.
La progettazione dei modelli, la selezione dei dati, le politiche di moderazione, le architetture di raccomandazione costituiscono esercizio di potere: non un potere politico tradizionale, ma un potere strutturale. Ne discendono obblighi non soltanto di legal compliance, ma di coerenza costituzionale.
Il rischio costituzionale come nuova categoria di rischio d’impresa
La transizione digitale impone all’impresa di integrare i diritti fondamentali nei propri processi interni. La “One Rule” americana, se orientata alla deregolazione, potrebbe ridurre i costi immediati ma aumentare i rischi latenti: contenziosi, incertezza competitiva, frammentazione dei rimedi giudiziali.
L’Europa, nel modello attuale, offre un quadro più strutturato, oneroso ma prevedibile. Se il Digital Omnibus dovesse alleggerire gli obblighi senza chiarire le responsabilità sostanziali, le imprese si troverebbero in una situazione paradossale: meno oneri, ma anche meno certezza.
Il rischio costituzionale come nuova categoria di rischio d’impresa
La competizione geopolitica è anche competizione tra ecosistemi normativi. Le imprese non competono più soltanto sulla base della qualità dei prodotti o dei costi di produzione, ma sulla base dell’ecosistema in cui operano.
Un regime come la “One Rule” può attrarre investimenti nel breve periodo, ma offre tutele più deboli e, dunque, meno stabilità nel lungo periodo. L’Europa, se mantiene la sua impostazione costituzionale, può offrire un contesto più sicuro, capace di valorizzare la “compliance come asset competitivo”.
Ma se si lascia trascinare verso una semplificazione che sacrifica la coerenza costituzionale, rischia di rimanere nel mezzo: né rapida come gli USA, né protettiva come la sua stessa tradizione vorrebbe.
Competizione tra modelli: Digital Omnibus, intelligenza artificiale e geopolitica
Nell’intelligenza artificiale, molte decisioni con impatto sui diritti non sono prese dagli Stati ma dalle imprese: configurazioni di default, soglie di confidenza, logiche di ranking, sistemi di scoring. Questo conferisce all’impresa un ruolo para-costituzionale.
La domanda è se l’ordinamento intenda riconoscere esplicitamente questa funzione o lasciarla emergere senza disciplina, con rischio di asimmetrie incontrollate. Il Digital Omnibus si trova esattamente a questo crocevia.
O rafforza la linea costituzionale, pretendendo che l’impresa integri i valori fondamentali nella progettazione dell’AI, oppure la attenua, riducendo il digitale a un mero settore economico, svincolato dalla trama valoriale che regge lo Stato costituzionale.
La posta in gioco: Digital Omnibus, intelligenza artificiale e Costituzione
Non è un problema tecnico. Non è neppure un problema solo regolatorio. È un problema di forma di Stato e di forma di società. L’infrastruttura tecnica dell’AI determina, sempre più, chi è visibile nello spazio pubblico, chi ottiene opportunità, chi viene profilato, chi viene escluso, chi è considerato credibile, chi merita fiducia.
Tutte queste dimensioni sono, nella tradizione costituzionale europea, elementi essenziali della dignità e dell’uguaglianza. Se la tecnologia diventa la nuova architettura dei diritti, allora chi la progetta esercita, di fatto, una funzione costituzionale.
Per questo la dialettica tra la “One Rule” americana e il Digital Omnibus europeo non è un confronto tra due policy, ma un confronto tra due modi di intendere il costituzionalismo nell’era dell’AI.
L’Europa può scegliere di restare fedele al proprio nucleo identitario, facendo dell’impresa un alleato nella tutela della persona. Oppure può imboccare la strada di una semplificazione che riduce gli attriti, ma indebolisce il fondamento costituzionale del suo modello digitale.
Se sceglierà la prima strada, l’Europa offrirà un modello competitivo alternativo, capace di unire innovazione e diritti. Se sceglierà la seconda, la tecnologia rischierà di diventare il nuovo linguaggio attraverso cui la Costituzione viene riscritta, non deliberatamente ma per inerzia.
Easterbrook ci aveva avvertiti: il diritto non deve farsi sedurre dalle mode tecniche. Ma oggi l’avvertimento va integrato: il diritto non deve lasciare che la tecnica ridefinisca, senza dibattito democratico, l’ordine costituzionale.
In un mondo governato dagli algoritmi, il futuro del costituzionalismo – e il ruolo dell’impresa al suo interno – si gioca qui, nella distanza sottile ma decisiva tra semplificazione e protezione della persona.














