Il Decreto del Ministero della Giustizia 30 dicembre 2025, n. 206 ha definito e precisato i termini e le modalità della completa informatizzazione del deposito degli atti, della gestione documentale e dell’inserimento degli stessi nel fascicolo informatico del processo penale.
Occorre rammentare – a beneficio di chi non è un tecnico del diritto – che l’attuale codice di procedura penale d’ispirazione accusatoria prevede due diverse fasi della gestione della notizia di reato, che può essere d’iniziativa del PM, della PG o su impulso del privato, e che avvia la fase delle c.d. indagini preliminari.
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Deposito telematico degli atti penali: cosa stabilisce il DM 206/2025
Questa prima fase comporta una serie di accertamenti che la Procura deve svolgere obbligatoriamente e nell’interesse della Giustizia su una determinata ipotesi di reato: chi viene iscritto nel registro degli indagati è tecnicamente un “indagato” ed ha limitati diritti poiché l’indagine è coperta da segreto.
La seconda fase, cronologicamente successiva, è quella del processo vero e proprio in cui accusa e difesa e le altre parti private – come la parte civile – si confrontano davanti al Giudice e chi era indagato assume la qualifica di “imputato”: questa è una fase non più segreta e i difensori hanno pieno e libero accesso al fascicolo del PM già dall’avviso di conclusione delle indagini.
All’esito del processo di primo grado, chi ha interesse può impugnare la sentenza con il passaggio alla fase successiva, ossia i processi d’appello e di Cassazione.
Il processo penale telematico è stato strutturato anch’esso in fasi, con l’avvertenza che il deposito degli atti con modalità diverse da quella telematica è, allo stato dell’arte, considerato eccezione.
Soggetti abilitati interni ed esterni: ruoli, accessi e strumenti
Il processo penale telematico è stato, sin dagli albori, caratterizzato dalla distinzione fra i soggetti abilitati interni e quelli esterni: i primi sono i magistrati, i cancellieri, la PG, mentre quelli “esterni” sono gli avvocati, i consulenti ed in genere non appartenenti all’amministrazione della Giustizia o alla PG.
Continuando, il D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 ha unificato le regole tecniche (diverse dalle “specifiche tecniche”) sia per i processi civili e penali telematici ed ha previsto un passaggio graduale verso la totale informatizzazione degli uffici giudiziari.
Ed appunto, il DM 206 del 30 dicembre 2025 (entrato in vigore il giorno successivo) aggiorna lo scadenziario relativo al deposito degli atti penali, consentendo un “doppio binario” fra deposito cartaceo e/o PEC e quello telematico.
Va precisato che il legislatore ministeriale considera il deposito a mezzo PEC alla stregua di quello cartaceo, in quanto per “deposito telematico” va inteso esclusivamente quello effettuato a mezzo del portale avvocati o del sistema chiamato APP per gli abilitati interni.
Il doppio binario tra deposito telematico degli atti penali, PEC e cartaceo
In buona sostanza, il processo penale è allo stato caratterizzato dall’obbligo generalizzato di deposito degli atti in via telematica tramite i portali messi a disposizione dal Ministero, salvo gli specifici casi per i quali è ancora consentito il deposito “con modalità diverse”, ovvero via PEC (utilizzando il famoso elenco reso dal Ministero durante l’emergenza sanitaria) o cartaceo.
Scadenze e proroghe del deposito telematico degli atti penali fino al 2027
Le scadenze indicate di seguito disciplinano, per periodi diversi, quando è ancora ammesso il deposito “con modalità diverse” rispetto al deposito telematico degli atti penali e quali uffici risultano coinvolti.
Impugnazioni cautelari e sequestro probatorio: termine al 31/03/2026
Fino al 31/03/2026 per i procedimenti regolati da libro IV, titolo I, capo VI e titolo II capo III del codice di procedura penale – impugnazioni cautelari personali e reali, impugnazioni in tema di sequestro probatorio – è consentito il deposito cartaceo per gli abilitati interni, mentre gli avvocati possono effettuare il deposito sia con modalità cartacee che a mezzo PEC.
Intercettazioni: termine al 30/06/2026
Fino al 30/06/2026 è consentito per i soggetti abilitati interni il deposito cartaceo di documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti.
Uffici di pace e uffici di secondo grado: termine al 31/12/2026
Fino al 31/12/2026 è consentito ai soggetti abilitati esterni il deposito cartaceo o a mezzo PEC di atti, documenti, richieste e memorie presso gli uffici giudiziari del Giudice di Pace, Corte d’Appello e Procura Generale presso la Corte d’Appello.
Fase di collaudo fino al 31/12/2026 e attestazione di funzionalità
Fino al 31/12/2026 è prevista una fase di “collaudo” che consente sia agli interni che agli esterni il deposito telematico degli atti relativi ai seguenti uffici giudiziari: Giudice di Pace, Procura della Repubblica c/o il Tribunale dei Minorenni, Tribunale per i Minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Corte d’Appello, Procura Generale presso la Corte d’Appello, Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione.
In questi casi il deposito telematico è consentito previa attestazione della corretta funzionalità operata dal Capo del dipartimento per l’innovazione tecnologica del Ministero; l’attestazione deve essere pubblicata sul portale http://pst.giustizia.it .
Obbligo esclusivo dal 1 gennaio 2027
Con decorrenza 1 gennaio 2027 scatterà l’obbligo, sia per gli interni che per gli esterni, del deposito esclusivamente con modalità telematiche degli atti relativi ai seguenti uffici: Giudice di Pace, Procura della Repubblica c/o il Tribunale dei Minorenni, Tribunale per i Minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Corte d’Appello, Procura Generale presso la Corte d’Appello, Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e riguarderà anche i procedimenti di prevenzione nonché quelli relativi all’esecuzione ed ai rapporti con le Autorità Giudiziarie straniere.
Verso il deposito telematico degli atti penali e la consultazione da remoto
L’implementazione del processo penale telematico – oltre a prefiggersi lo scopo di migliorare la circolarità informativa, lo scambio documentale e l’efficienza del sistema giustizia – dovrà consentire finalmente agli avvocati la consultazione dei fascicoli da remoto senza la mediazione del cancelliere.
Così come accade da oltre dieci anni con il processo civile telematico che, a parere dello scrivente, si sarebbe dovuto prendere quale modello di “buone prassi”, consentendo il deposito della busta telematica via PEC, autorizzando diversi punti di accesso ed utilizzando la medesima interfaccia utente tanto cara ai civilisti.










