L’acceso confronto tra titolari dei diritti d’autore e piattaforme di AI generativa musicale segna un primo risultato a favore del copyright. Il Tribunale Regionale di Monaco ha accolto la domanda di GEMA (Causa n. 42 O 763/25) nei confronti di Suno Inc. su quasi tutti i punti, nel solco della precedente sentenza OpenAI del novembre 2025.
In sostanza Suno è stata condannata in primo grado a cessare (i) la riproduzione delle opere senza consenso e (ii) la comunicazione al pubblico in Germania. Suno ddovrà anche fornire informazioni (uso, ricavi) ed è stata dichiarata responsabile per tutti i danni maturati dal 1° luglio 2023.
Vediamo gli aspetti chiave della decisione tedesca.
Indice degli argomenti
Memorizzazione e riproduzione nel caso GEMA contro Suno
Come già avvenuto con la sentenza OpenAI, il tribunale ha ritenuto che le opere fossero “memorizzate” ovvero completamente fissate nei parametri del modello e recuperabili tramite semplici prompt aperti. Questa memorizzazione nel modello costituisce riproduzione (art. 16 UrhG la legge tedesca sul diritto d’autore).
TDM e contenuto creativo protetto
Tale eccezione copre l’estrazione di informazioni, non l’appropriazione del contenuto protetto delle opere stesse e non si applica quando sono lesi gli interessi di sfruttamento economico degli autori. Secondo il tribunale, l’eccezione consente la riproduzione solo ai fini dell’estrazione di informazioni non protette, come schemi e correlazioni. Non consente l’appropriazione del contenuto creativo protetto in quanto tale.
Perché l’AI Act non esclude la violazione
Il rispetto degli obblighi di trasparenza e di opt-out previsti dall’art. 53(1)(c) e (d) dell’AI Act non esclude la violazione del diritto d’autore. L’AI Act integra, e non sostituisce, la Direttiva DSM. In particolare, l’obbligo di pubblicare una sintesi dei dati di addestramento è finalizzato a consentire ai titolari dei diritti di valutare se i propri diritti siano stati violati. Suno aveva sostenuto che il rispetto di tutti gli obblighi applicabili dell’AI Act escludeva una violazione.
L’obbligo di pubblicare una sintesi dei dati di addestramento non crea una nuova eccezione autonoma al diritto d’autore e non sostituisce i requisiti della Direttiva DSM. Secondo il tribunale, lo scopo della disposizione è facilitare l’applicazione dei diritti da parte dei titolari, non esentare l’addestramento dell’IA dalle condizioni che disciplinano l’eccezione per il text and data mining.
La responsabilità diretta di Suno nella causa promossa da GEMA
Poiché Suno ha costruito il modello e gli output derivano da semplici prompt aperti, Suno stessa riproduce e comunica le opere al pubblico. La messa a disposizione del pubblico (art. 19a) è stata negata perché la necessità di più tentativi di prompt non può essere qualificata come accesso in un momento e luogo scelti individualmente dall’utente, ma la comunicazione al pubblico è stata affermata in via subordinata.
La messa a disposizione del modello addestrato stesso, incluse le opere memorizzate al suo interno, è stata qualificata come comunicazione al pubblico ai sensi della giurisprudenza applicabile, con riferimento anche all’art. 8 del Trattato OMPI sul diritto d’autore. Era sufficiente il mero atto di rendere disponibile il modello; non era richiesto l’accesso effettivo da parte degli utenti.
Per quanto riguarda i singoli output generati, il tribunale ha ritenuto che non vi fosse stato un autonomo atto di messa a disposizione del pubblico in senso stretto, poiché i singoli output non erano stati resi simultaneamente disponibili a un numero indeterminato di persone. In via subordinata, tuttavia, ha ritenuto che vi fosse stata una comunicazione al pubblico. La convenuta è stata ritenuta direttamente responsabile di tale comunicazione, anziché considerare gli utenti come i principali autori della violazione. La convenuta aveva esercitato un controllo completo sull’architettura, sull’algoritmo e sull’acquisizione dei dati di addestramento. Il tribunale ha pertanto respinto la tesi secondo cui la convenuta avrebbe agito come mera piattaforma intermediaria.
Copie transitorie e valore economico degli output
L’art. 44a UrhG non si applica alle copie memorizzate sui server edge in Germania, poiché tali copie avevano un significato economico autonomo, pur essendo di natura transitoria.
I brani generati avevano inoltre un valore economico autonomo e non potevano essere considerati mere copie transitorie, tecnicamente necessarie, rientranti nell’eccezione per gli atti di riproduzione temporanea.
Monaco estende agli USA la competenza sul contenzioso GEMA-Suno
Il tribunale ha fondato la propria competenza giurisdizionale internazionale sull’art. 131 VGG, che prevede una regola speciale di competenza per le azioni promosse dalle società di gestione collettiva. Poiché gli output illeciti erano accessibili in Germania, i tribunali tedeschi avevano competenza sulle violazioni avvenute in Germania. In base alla regola che consente di concentrare le domande connesse dinanzi a un unico tribunale, tale competenza si estendeva anche alle attività di addestramento strettamente connesse svolte negli Stati Uniti.
Il tribunale ha ritenuto di avere sia competenza internazionale sia territoriale, incluse le attività di addestramento svolte negli Stati Uniti.
Poiché il diritto tedesco non contiene norme specifiche di procedura civile internazionale che disciplinino la materia, sono state applicate le norme nazionali sulla competenza nella loro doppia funzione, ossia per determinare sia il foro nazionale sia la competenza internazionale.
La disposizione principale invocata è stata l’art. 131(1) della legge tedesca sulle società di gestione collettiva (Verwertungsgesellschaftengesetz – VGG). In base a tale disposizione, quando gli atti illeciti si sono verificati in luoghi diversi, le società di gestione collettiva possono scegliere un unico foro sulla base del collegamento fattuale tra le domande, in modo da non rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti.
Poiché gli output erano accessibili a Monaco, Monaco costituiva un luogo in cui si era verificata la violazione. Inoltre, la regola sulle domande connesse dal punto di vista fattuale comprendeva anche gli atti illeciti commessi all’estero, ossia l’addestramento del modello svolto negli Stati Uniti.
Il tribunale ha operato una netta distinzione tra competenza giurisdizionale ed esecuzione. Sebbene abbia ritenuto di avere competenza a valutare l’addestramento svolto negli Stati Uniti, una sentenza tedesca non sarebbe necessariamente eseguibile lì senza ulteriori procedimenti, dato il “principio di stretta territorialità” applicabile all’esecuzione.
Il fair use statunitense nella sentenza su GEMA e Suno
In base al principio della lex loci protectionis (art. 8(1) Regolamento Roma II), il tribunale ha applicato il diritto d’autore statunitense all’addestramento avvenuto negli USA e ha respinto l’eccezione di fair use sollevata da Suno, concedendo un’ingiunzione ai sensi della Sec. 502(a) dello US Copyright Act.
In definitiva il tribunale ha accolto la domanda in larghissima parte, respingendo solo una minima parte delle pretese (relativa a uno specifico atto di sfruttamento). In particolare, il tribunale ha concesso un provvedimento inibitorio (soggetto a sanzione amministrativa fino a 250.000 EUR o reclusione per oltraggio fino a sei mesi) con riferimento alla riproduzione, senza il consenso dell’attrice, delle opere musicali, la riproduzione a fini di addestramento del modello di IA negli Stati Uniti e la memorizzazione all’interno del modello sotto forma di parametri/strutture di dati, la comunicazione delle opere al pubblico in Germania.
A questo si aggiunge l’obbligo di rendicontazione a carico di Suno che deve fornire un rendiconto ordinato che indichi in che misura siano stati compiuti atti di riproduzione e sfruttamento in relazione alle opere identificate, comprese le informazioni sulla natura e sulla portata di tali atti e sul fatturato/ricavi generati.
Nella causa è emerso che le sei opere musicali oggetto di causa (“Atemlos durch die Nacht” di Helene Fischer, “Daddy Cool”, “Rasputin”, “Forever Young”, “Mambo No. 5” e un ulteriore titolo) fossero incluse nei dati di addestramento della convenuta.
La convenuta ha ottenuto i dati di addestramento mediante tecniche di stream-ripping che eludevano il “Rolling Cipher”, un meccanismo di protezione di YouTube volto a impedire il download di contenuti audio e video.
Nella generazione degli output, l’attrice ha inserito i testi originali insieme a prompt stilistici (ad esempio, “Schlager” nel caso di “Atemlos”). Secondo quanto dichiarato dalla convenuta, sono stati talvolta necessari numerosi tentativi ripetuti — ad esempio, 176 tentativi nel caso di “Atemlos” — sebbene i rispettivi risultati fossero sostanzialmente simili ogni volta.
Come abbiamo visto, il tribunale ha ritenuto che la memorizzazione delle opere all’interno del modello stesso costituisse un atto di riproduzione e ha fatto riferimento a studi scientifici che indicano come il modello della convenuta fosse particolarmente suscettibile a “componenti di similarità testuale”: quando venivano inseriti i testi delle canzoni, il modello aveva un’elevata probabilità di generare l’opera musicale protetta corrispondente.
Il tribunale si è inoltre basato su un proprio confronto uditivo tra le opere originali e gli output generati, nonché sulle perizie musicologiche presentate da entrambe le parti. Su tale base, il tribunale ha ritenuto che elementi caratterizzanti e protetti dal diritto d’autore delle opere originali rimanessero riconoscibili nei brani generati.
I prompt dell’attrice sono stati qualificati come “semplici e aperti” e non sono stati considerati concepiti per provocare una violazione. I testi delle canzoni sono di per sé lunghi e, in termini musicali, prescrivono essenzialmente solo ritmo ed enfasi, non un particolare arrangiamento musicale. Neppure l’uso ripetuto di prompt sostanzialmente identici — fino a 176 tentativi — ha modificato tale valutazione, poiché l’attrice non aveva impartito al modello “istruzioni” mirate a commettere una violazione.
Il tribunale ha ritenuto che la memorizzazione delle informazioni relative alle opere nei parametri del modello costituisse una fissazione in forma materiale ai sensi del diritto di riproduzione. Non era richiesta una memorizzazione esatta e priva di perdite, come dimostrato dal riconoscimento di formati con perdita quali MP3 e JPEG. Era sufficiente che l’opera potesse essere percepita indirettamente.
Il tribunale ha respinto il richiamo della convenuta alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativa al gusto di una crema di formaggio spalmabile, secondo cui l’oggetto della tutela del diritto d’autore deve essere identificabile con sufficiente precisione e oggettività. Il tribunale ha ritenuto che tale giurisprudenza riguardasse l’idoneità dell’opera stessa a essere tutelata dal diritto d’autore, non i requisiti per accertare un atto di riproduzione.
Il test statunitense in quattro fattori
Il tribunale ha fatto riferimento alla recente giurisprudenza statunitense in materia di addestramento dell’IA, inclusi i procedimenti Bartz/Anthropic e Kadrey/Meta, nei quali si erano raggiunte conclusioni diverse a seconda delle modalità di acquisizione del materiale di addestramento — ad esempio, libri acquisiti legalmente rispetto a materiale ottenuto da “biblioteche ombra”.
– Primo fattore — finalità e natura dell’uso: questo fattore ha giocato a sfavore della convenuta perché gli output generati erano sostanzialmente simili e riconoscibilmente derivati dalle opere originali. Il tribunale ha pertanto respinto la tesi secondo cui l’uso fosse trasformativo. L’origine dei dati di addestramento, inclusa l’elusione del Rolling Cipher, è stata presa in considerazione anche in relazione a questo fattore, con riferimento alla decisione Harper & Row.
– Secondo fattore — natura dell’opera protetta: questo fattore ha giocato a sfavore della convenuta perché la musica rientra nel nucleo centrale dell’espressione creativa tutelata dal diritto d’autore.
– Terzo fattore — quantità e rilevanza della porzione utilizzata: questo fattore ha giocato a sfavore della convenuta perché le opere erano state copiate per intero. La copia non costituiva mera “copia intermedia” o reverse engineering svolto ai fini della comprensione tecnica.
– Quarto fattore — effetto dell’uso sul mercato potenziale: il mercato rilevante è stato definito come il mercato della musica registrata a scopo di intrattenimento, incluso streaming e download. Gli output generati costituivano prodotti sostitutivi ed erano idonei ad avere un effetto negativo su tale mercato. Il tribunale non ha esaminato separatamente l’esistenza di un mercato per le licenze di addestramento dell’IA, poiché l’attrice non aveva presentato argomentazioni specifiche a dimostrazione dell’esistenza di tale mercato.
Copyright europeo dopo la vittoria di GEMA contro Suno
La decisione tedesca sarà naturalmente appellata ed è prevedibile che il caso possa finire anche davanti alla Corte di Giustizia EU. Tuttavia, le prime evidenze emerse dimostrano come la normativa comunitaria, tra direttiva copyright e Ai Act possa applicarsi allo scenario tecnologico attuale, garantendo un’efficace protezione per i titolari dei diritti.
Come è noto, la Commissione EU ha iniziato un processo di analisi della normativa del 2019 con lo scopo di valutare un’eventuale riforma delle regole attuali. La consultazione appena conclusa ha visto pervenire un centinaio di risposte degli stakeholder. La decisione tedesca sarà anche’essa, con tutta probabilità, un elemento di valutazione sull’impatto dell’attuale impianto normativo comunitario.












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