Negli ultimi anni, il rapporto tra le criptovalute e il sistema bancario italiano ha conosciuto una trasformazione profonda, inserendosi in un più ampio processo di maturazione del mercato delle criptoattività a livello europeo. In una fase iniziale, le criptovalute sono state prevalentemente percepite come un fenomeno marginale e potenzialmente destabilizzante, caratterizzato da elevata volatilità e difficoltà di inquadramento giuridico, fattori che hanno contribuito a mantenere una netta separazione tra la finanza tradizionale e l’ecosistema cripto.
Progressivamente, tuttavia, la crescita dei volumi, l’ampliamento della platea di operatori coinvolti e l’emergere di utilizzi non esclusivamente speculativi hanno reso evidente l’inadeguatezza di un approccio fondato sull’esclusione. Le criptoattività hanno iniziato a incidere su ambiti rilevanti per il sistema economico, imponendo a banche, imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni un ripensamento dei modelli di gestione del rischio e dei presidi di compliance.
Il biennio 2025–2026 rappresenta un punto di svolta. L’entrata a regime del regolamento MiCAR, il recepimento della direttiva DAC 8, l’avvio di controlli fiscali strutturati e il rafforzamento della cooperazione internazionale segnano il passaggio da una fase sperimentale a un modello di convivenza regolata tra la finanza tradizionale e la cripto-economia, ridefinendo ruoli, responsabilità e aspettative degli attori coinvolti.
Indice degli argomenti
Criptovalute e banche, dalla contrapposizione alla coesistenza
Per un periodo prolungato, il sistema bancario ha guardato alle criptovalute prevalentemente come fattore di rischio, sotto molteplici profili. Sul piano reputazionale, il collegamento tra criptoattività e fenomeni di volatilità estrema, opacità dei mercati e utilizzi illeciti ha indotto gli intermediari tradizionali a mantenere un atteggiamento di marcata prudenza. Sul piano operativo e di compliance, l’assenza di un quadro normativo uniforme a livello europeo e la difficoltà di inquadrare giuridicamente gli operatori del settore hanno reso complessa l’integrazione delle criptovalute nei modelli di controllo interno, nei presidi antiriciclaggio e nei sistemi di gestione del rischio delle banche.
Questa situazione ha alimentato, per diversi anni, una netta separazione tra finanza tradizionale e finanza crittografica, con le banche orientate a limitare l’esposizione diretta e indiretta al comparto cripto, anche attraverso politiche restrittive nei confronti dei rapporti con operatori specializzati. In assenza di regole chiare e di un sistema di autorizzazioni comparabile a quello degli intermediari finanziari, il settore delle criptovalute è rimasto in larga parte al di fuori del perimetro della vigilanza prudenziale e dei meccanismi di tutela propri del sistema bancario.
L’avvicinamento alle cripto-attività
Negli ultimi due anni, tuttavia, questo approccio ha iniziato a evolvere in modo significativo. L’avanzamento del quadro regolatorio europeo, culminato con l’adozione del regolamento MiCAR e con il rafforzamento degli obblighi di trasparenza fiscale, ha progressivamente ridotto le aree di incertezza normativa che avevano caratterizzato la fase iniziale di sviluppo del mercato. In questo nuovo contesto, i principali gruppi bancari italiani ed europei hanno iniziato a valutare forme di coinvolgimento più strutturate, pur mantenendo un’impostazione prudenziale.
In particolare, l’interesse delle banche si è concentrato su forme di esposizione indiretta alle cripto-attività, attraverso strumenti finanziari regolati come ETF, ETP e certificati collegati a cripto-asset, che consentono ai clienti di accedere direttamente al settore senza assumere i rischi operativi tipici della detenzione e della gestione delle cripto-attività. Tali strumenti permettono di mantenere la custodia degli asset e la gestione dei rischi all’interno del perimetro vigilato, garantendo un maggiore allineamento con i requisiti di compliance, di trasparenza e di tutela della clientela propri della finanza tradizionale.
Questa strategia riflette una scelta di graduale avvicinamento, più che di piena integrazione, e risponde all’esigenza di intercettare una domanda crescente da parte di investitori istituzionali e retail qualificati, senza compromettere gli equilibri dei sistemi di controllo e di governance bancaria. In questo senso, l’evoluzione del ruolo delle banche nel mercato delle criptoattività appare sempre più legata alla capacità del quadro regolatorio di ridurre l’incertezza giuridica e di rendere compatibili innovazione finanziaria e presidi di stabilità.
MiCAR e il nuovo perimetro regolato
Il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, noto come MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) e pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024, ha introdotto per la prima volta un quadro normativo armonizzato a livello europeo per l’emissione, l’offerta al pubblico e la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività. L’obiettivo dichiarato del legislatore europeo è duplice: da un lato garantire la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori, dall’altro superare la frammentazione dei regimi nazionali che aveva caratterizzato la fase iniziale di sviluppo del mercato cripto.
Il regolamento definisce in modo puntuale le diverse categorie di criptoattività (tra cui token collegati ad attività, token di moneta elettronica e altre cripto-attività) e disciplina i prestatori di servizi per le criptoattività (Crypto-Asset Service Provider – CASP), assoggettandoli a requisiti stringenti in materia di autorizzazione, governance, requisiti patrimoniali, gestione dei rischi, trasparenza informativa e tutele per la clientela. In questo modo, il MiCAR ha progressivamente ricondotto il mercato delle criptoattività all’interno del perimetro della finanza regolata, avvicinandolo, per struttura e presìdi, a quello degli intermediari finanziari tradizionali.
Cosa sta cambiando
Nel corso del 2025 sono emersi con particolare chiarezza gli effetti concreti del nuovo regime autorizzativo. In Italia, il passaggio dal precedente sistema basato sull’iscrizione al registro tenuto dall’OAM a un regime di autorizzazione europea ha determinato una significativa selezione degli operatori. I numeri disponibili, ma non ufficiali, dicono che a fronte dei 138 Virtual Asset Service Provider iscritti al registro OAM a metà 2025, il numero di soggetti effettivamente legittimati a operare è ridotto rispetto al numero di operatori effettivamente legittimati, stimabile in poche decine, tra operatori già autorizzati ai sensi del MiCAR e soggetti ammessi in via transitoria in attesa del completamento dell’iter autorizzativo.
La riduzione del numero di operatori attivi non rappresenta un effetto collaterale, ma una conseguenza fisiologica dell’innalzamento dei requisiti regolamentari. La mancata autorizzazione MiCAR espone infatti gli operatori al rischio di configurare un esercizio abusivo di attività riservata, con possibili ricadute anche sul piano sanzionatorio e penale, e comporta, per gli utenti, la perdita delle tutele previste dal diritto europeo in termini di trasparenza, responsabilità e protezione degli investimenti. In questo contesto, il MiCAR si configura come uno snodo centrale nel processo di normalizzazione del mercato cripto e nel suo progressivo avvicinamento al sistema finanziario tradizionale.
DAC 8: criptoattività e trasparenza fiscale
Sul piano fiscale, il 2026 segna l’avvio operativo della direttiva (UE) 2023/2226, nota come DAC 8, recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 2025. Con questo intervento, le criptoattività entrano stabilmente nel perimetro della cooperazione amministrativa europea in materia fiscale, colmando una lacuna che aveva finora limitato l’efficacia dei controlli su operazioni caratterizzate da un’elevata dimensione transfrontaliera.
La DAC 8 estende per la prima volta in modo strutturato lo scambio automatico di informazioni fiscali alle criptoattività, introducendo obblighi specifici in capo ai prestatori di servizi autorizzati. Questi ultimi sono tenuti a svolgere un’adeguata verifica fiscale degli utenti, a raccogliere informazioni sulle operazioni rilevanti e a trasmettere annualmente tali dati all’Agenzia delle Entrate. A partire dal 2027, le informazioni raccolte nel corso del 2026 saranno oggetto di scambio automatico tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, rafforzando in modo significativo la capacità di individuare incongruenze e fenomeni di mancata compliance.
L’impianto della direttiva richiama esplicitamente le definizioni e le categorie introdotte dal regolamento MiCAR, assicurando una coerenza sistemica tra la disciplina finanziaria e quella fiscale. In questo modo, la DAC 8 contribuisce a integrare la regolazione delle criptoattività in un quadro unitario, in cui trasparenza fiscale, vigilanza dei mercati e tutela degli investitori risultano sempre più interconnesse.
CARF OCSE e dimensione globale
Accanto al livello europeo, si rafforza in modo significativo la dimensione internazionale della cooperazione fiscale in materia di cripto-attività. In questo contesto si inserisce l’accelerazione impressa dall’OCSE all’attuazione del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), uno standard globale progettato per includere le criptoattività nel sistema di trasparenza fiscale internazionale e per colmare le aree di opacità non coperte dagli strumenti tradizionali di scambio di informazioni.
Il CARF introduce un insieme coordinato di obblighi di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli utenti e alle operazioni in cripto-attività, destinati a confluire nei sistemi delle amministrazioni fiscali nazionali e, successivamente, a essere oggetto di scambio automatico tra giurisdizioni. L’impostazione ricalca, per molti aspetti, quella già adottata per il Common Reporting Standard (CRS), adattandola alle specificità tecnologiche e operative del mercato cripto.
L’Italia ha aderito all’accordo multilaterale basato sul CARF nel novembre 2024, impegnandosi a rendere operativi i relativi obblighi entro il 31 dicembre 2025. Questo calendario è funzionale all’avvio degli scambi internazionali a partire dal 2027, con tempistiche che potranno durare fino al 2028, e mira a prevenire il rischio che le criptoattività diventino uno strumento di arbitraggio regolatorio o di erosione della base imponibile, rafforzando al contempo il coordinamento tra i diversi livelli di governo fiscale.
Controlli fiscali e utilizzo dei dati
Nel 2026 il sistema dei controlli fiscali sulle criptoattività è ancora in una fase di affinamento operativo, indirizzato verso una piena operatività e maturità futura, segnando il passaggio definitivo dalla costruzione delle basi informative all’utilizzo strutturato dei dati a fini di analisi del rischio, selezione delle posizioni e avvio delle attività di controllo. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dispongono ormai di un patrimonio informativo articolato, alimentato in modo continuativo dalle comunicazioni dei prestatori di servizi per le criptoattività (VASP), dagli adempimenti dichiarativi e dagli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’ordinamento interno.
Nel corso del 2026, le verifiche si fondano sempre più sull’incrocio sistematico delle informazioni provenienti dalle comunicazioni VASP, dal modello 770, dai flussi relativi ai trasferimenti transfrontalieri disciplinati dal decreto-legge n. 167 del 1990 e dai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, in particolare con riferimento ai quadri di monitoraggio fiscale e all’indicazione delle plusvalenze. Questo approccio consente di individuare in modo selettivo le situazioni caratterizzate da scostamenti o omissioni, riducendo il ricorso a controlli generalizzati e rafforzando l’efficacia dell’azione accertativa.
Come funzionano le attività di controllo
Le attività di controllo si concentrano in modo prioritario sul triennio 2023–2025, periodo nel quale si è progressivamente formato un patrimonio informativo strutturato sulle criptoattività detenute, scambiate o convertite dai contribuenti italiani. Tale arco temporale assume particolare rilievo nel 2026, poiché rappresenta la base storica su cui vengono testati e affinati i modelli di analisi, in attesa dell’integrazione dei nuovi flussi informativi derivanti dall’attuazione della direttiva DAC 8 e degli standard internazionali OCSE.
In questa prospettiva, il 2026 si configura come un anno di transizione operativa: da un lato, si consolidano le attività di controllo fondate sui dati nazionali già disponibili; dall’altro, si preparano le infrastrutture organizzative e tecnologiche necessarie a gestire, a partire dal 2027, lo scambio automatico di informazioni a livello europeo e internazionale. Il rafforzamento dei controlli sulle criptoattività si inserisce così in una strategia più ampia di presidio fiscale, orientata a garantire maggiore trasparenza e a ridurre le aree di opacità che hanno caratterizzato le fasi iniziali di sviluppo del mercato.
La svolta fiscale della legge di bilancio 2026
Un ulteriore elemento di discontinuità nel quadro normativo è rappresentato dalla legge di bilancio 2026, che interviene in modo significativo sul regime impositivo applicabile alle cripto-attività, segnando un cambio di passo rispetto all’impostazione adottata negli anni precedenti. A partire dal 1° gennaio 2026, le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptoattività “tradizionali”, come i bitcoin e altri cripto-asset non qualificabili come token di moneta elettronica, sono assoggettate a un’aliquota del 26 per cento, con un dibattito parlamentare che ipotizza un’aliquota del 33 per cento, in luogo del precedente 26 per cento applicato nel 2025.
L’inasprimento dell’aliquota si inserisce in una strategia di rafforzamento del presidio fiscale sul comparto cripto, volta a ridurre le asimmetrie di trattamento rispetto ad altre forme di investimento e a intercettare una base imponibile ritenuta ormai strutturale. La scelta del legislatore riflette, al contempo, la crescente disponibilità di informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, derivante dall’intensificazione degli obblighi di comunicazione e dall’incrocio delle basi dati nazionali ed europee.
Accanto a questo intervento, la normativa mantiene una distinzione rilevante tra le diverse tipologie di criptoattività. Restano infatti tassati al 26 per cento i redditi derivanti da token di moneta elettronica ancorati all’euro, in coerenza con la disciplina introdotta dal regolamento MiCAR. In questo ambito, la legge di bilancio 2026 chiarisce che la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, così come il rimborso del relativo valore nominale, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza.
Perché un differente trattamento fiscale
Questa differenziazione di trattamento fiscale evidenzia l’intento di allineare la disciplina tributaria alle categorie giuridiche delineate a livello europeo, distinguendo tra criptoattività a finalità prevalentemente speculativa e strumenti assimilabili, per funzione economica, alla moneta elettronica. Ne deriva un quadro impositivo più articolato, che richiede a contribuenti e intermediari un’attenta valutazione delle caratteristiche degli strumenti detenuti e delle operazioni realizzate, con implicazioni rilevanti in termini di compliance e pianificazione fiscale.
Implicazioni operative per professionisti, imprese e PA
Il nuovo quadro normativo impone a professionisti e imprese un rafforzamento strutturale dei presidi di compliance, che non si limita al mero adempimento formale, ma richiede una revisione dei processi interni e dei sistemi di controllo. Sul piano fiscale, cresce l’esigenza di garantire la coerenza tra le operazioni di criptoattività effettivamente svolte e le informazioni riportate nei modelli dichiarativi, anche alla luce dell’intensificazione degli obblighi di comunicazione e dell’incrocio sistematico delle basi dati. Parallelamente, sul versante antiriciclaggio, l’evoluzione del quadro regolatorio richiede una più stretta integrazione tra i principi AML/CFT e le procedure di adeguata verifica, in particolare per quanto riguarda l’identificazione degli utenti, la tracciabilità delle operazioni e la gestione dei rischi connessi all’utilizzo di strumenti digitali ad alta volatilità.
Il ruolo della governance dei dati
Un ruolo centrale è inoltre assunto dalla governance dei dati, che diventa un elemento trasversale ai diversi ambiti di compliance. La crescente quantità di informazioni raccolte e trasmesse alle autorità fiscali e di vigilanza impone a imprese e intermediari di dotarsi di sistemi adeguati alla gestione, alla conservazione e alla qualità dei dati, nonché di procedure in grado di assicurare la coerenza tra i diversi flussi informativi. In questo contesto, la capacità di integrare dati fiscali, contabili e operativi assume un valore strategico, anche in funzione della prevenzione dei rischi di contestazione.
Le pubbliche amministrazioni, dal canto loro, sono chiamate a valorizzare il nuovo patrimonio informativo derivante dall’attuazione delle norme europee e internazionali, integrandolo nei sistemi di analisi del rischio e di cooperazione amministrativa. Ciò comporta un crescente ricorso a strumenti di analisi dei dati e di interoperabilità tra banche dati, nonché un rafforzamento delle competenze specialistiche necessarie a interpretare correttamente informazioni complesse e tecnicamente sofisticate. In questa prospettiva, il rafforzamento dei presidi di compliance nel settore delle criptoattività si configura non solo come un obbligo regolatorio, ma come un fattore chiave per l’efficacia dell’azione amministrativa e per la credibilità complessiva del sistema.
Criptovalute e banche, oltre il 2026: una convivenza strutturale
Il biennio 2025–2026 segna il passaggio definitivo dalla fase di contrapposizione a una convivenza regolata tra il sistema bancario e le criptoattività, fondata su regole comuni, obblighi di trasparenza e responsabilità chiaramente delineate. L’adozione di un quadro normativo europeo armonizzato, il rafforzamento della cooperazione fiscale e l’intensificazione dei controlli hanno progressivamente ridotto le aree di incertezza che avevano caratterizzato le fasi iniziali di sviluppo del mercato, aprendo la strada a una maggiore integrazione tra la finanza tradizionale e l’innovazione digitale.
Questo nuovo assetto presenta opportunità rilevanti, in particolare in termini di ampliamento dell’offerta di servizi finanziari, maggiore tutela degli investitori e sviluppo di modelli di business più maturi e sostenibili. Per le banche, la possibilità di operare in un contesto regolato consente di esplorare forme di coinvolgimento più strutturate, pur mantenendo presidi adeguati di gestione del rischio. Per il sistema economico nel suo complesso, la normalizzazione del mercato cripto può favorire una più efficiente allocazione delle risorse e una maggiore trasparenza delle transazioni digitali.
I rischi
Accanto a queste opportunità, tuttavia, permangono rischi significativi, legati alla rapidità dell’innovazione tecnologica, alla natura intrinsecamente transnazionale delle criptoattività e alla complessità dei nuovi flussi informativi. Il rischio di arbitraggio regolatorio, di frammentazione applicativa tra ordinamenti e di sovrapposizione degli obblighi di compliance richiede un costante coordinamento tra le autorità di vigilanza, le amministrazioni fiscali e le istituzioni europee e internazionali. Allo stesso tempo, l’intensificazione dei controlli e l’aumento degli adempimenti impongono agli operatori economici un adeguamento organizzativo non privo di costi e criticità.
La sfida dei prossimi anni sarà dunque quella di trovare un equilibrio sostenibile tra l’esigenza di favorire l’innovazione finanziaria e la necessità di garantire la tutela degli investitori, la stabilità dei mercati e l’efficacia dell’azione pubblica. In questa prospettiva, la capacità delle istituzioni di governare fenomeni sempre più complessi e transnazionali, senza soffocare le potenzialità dell’innovazione digitale, rappresenterà un fattore determinante per la credibilità e la competitività del sistema finanziario europeo.


















