DOMANDA
Siccome in caso di fatturazione differita la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, e la trasmissione al sistema di interscambio può avvenire entro 12 giorni dall’emissione, questo cosa significa che per una consegna di merce con documento di trasporto o scheda mensile, materialmente la fattura può essere trasmessa al sistema di interscambio entro il 27 del mese successivo?
RISPOSTA
Il comma 4 dell’articolo 21 del DPR 633/1972, sia a proposito della fattura immediata che di quella differita, prevede che “La fattura e’ emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione” … ovvero, alla successiva lettera a) “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti … puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”; * l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 21, prevede che “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente” Dal combinato disposto delle due norme sembra chiaro che per emissione si intenda trasmissione al SDI.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome





































































