La fattura elettronica differita per le prestazioni di servizio è possibile solo se c’è il pagamento. Infatti, la fattura differita ha il grande vantaggio di poter riepilogare le prestazioni effettuate verso lo stesso cliente nello stesso mese solare, con termine di invio allo SDI entro il 15 del mese successivo. Ciò è possibile solo se si dispone di idonea documentazione dalla quale si evince la data di pagamento delle prestazioni.
Contesto normativo
L’art. 21 –comma 4 stabilisce che, in via ordinaria, la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972. Si tratta del caso della fattura immediata che, sino al 30 giugno 2019, andava emessa entro lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione mentre, dal primo luglio 2019, è possibile emetterla entro il dodicesimo giorno successivo alla data di effettuazione dell’operazione. Per data di emissione si intende la data con la quale la fattura elettronica viene trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI).
A decorrere dal primo gennaio 2013, pur restando ferma la suddetta regola generale, è possibile emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizi in base alla nuova formulazione dell’art. 21, co. 4, lett. a), D.P.R. 633/1972 ad opera della legge di Stabilità per il 2013 (L. 228/2012).
La novellata disposizione prevede infatti che “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
I documenti necessari
La precedente formulazione della norma richiamata prevedeva la possibilità di emettere fattura differita nei soli casi di cessione di beni la cui consegna o spedizione risultasse da documento di trasporto. In merito all’individuazione dell’idonea documentazione, nella C.M. 18/E del 24 giugno 2014 vengono forniti i seguenti esempi:
– il contratto tra le parti;
– la nota di consegna dei lavori;
– la lettera d’incarico del servizio;
– la cosiddetta fattura proforma o avviso di parcella;
– un documento attestante l’avvenuto incasso, come il bonifico, lo scontrino «parlante» con quietanza o il «documento commerciale parlante».
Si precisa inoltre che l’emissione di un’unica fattura riepilogativa deve ritenersi consentita in presenza di più prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo cessionario/committente.
Quando emettere fattura differita
La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le prestazioni “individuabili attraverso idonea documentazione”. L’Agenzia chiarisce, nella risposta all’interpello n. 8/E del 21 gennaio 2020, che non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, nei casi in cui il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura.
Nella fattispecie esaminata dal suddetto interpello, si è infatti in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, per le quali non è avvenuto l’incasso ed il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file XML della fattura elettronica. Ad esempio nel caso di prestazioni eseguite in data 5, 10 e 28 ottobre 2020, la fattura può essere datata 31 ottobre 2020, ma, in assenza del pagamento delle prestazioni, deve intendersi immediata e deve essere trasmessa entro i 12 giorni, ossia entro il 12 novembre.
Come compilare la fattura differita
Per evitare di intervenire sul tracciato xml delle e-fatture, inserendo un nuovo tag relativo alla “data di effettuazione”, l’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E del 17 giugno 2019 ha chiarito come la data indicata sul tracciato dovrà essere quella in cui l’operazione si è realizzata, mentre la data di emissione sarà invece attestata dallo stesso Sdi al momento della ricezione del file formato xml. Nel campo del tracciato della fattura «data fattura», tag 2.1.1.3, dovrà essere indicata la data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato, in tutto o in parte, il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.
Il provvedimento delle Entrate del 28 febbraio 2020, che ha approvato le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, ha previsto il codice TD24 per le fatture differite per le prestazioni di servizi quando le stesse sono idoneamente documentate e sia avvenuto il pagamento del corrispettivo.
Se invece prima di ricevere il pagamento del corrispettivo, si emette una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il momento impositivo, ossia quello nel quale le prestazioni si considera effettuate e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile, coincide con l’emissione della fattura stessa e quindi con la data valorizzata nel relativo campo del file, ad esempio la data del fine mese. In quest’ultimo caso, la fattura andrà trasmessa a SdI entro 12 giorni in quanto va considerata come fattura immediata (contraddistinta con TD01 e non con TD24).