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Se l’elettricista incassa ma non fa fattura: come rimediare



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Analizziamo il caso di un elettricista che ha incassato ma non ha emesso la fattura: ecco come rimediare

Pubblicato il 5 ago 2025

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



fattura; fattura elettronica irregolare; autofattura sbagliata; fattura differita; omessa fattura incassata; fattura elettronica estera

DOMANDA
Sono un elettricista, ho incassato degli assegni 4 mesi fa, posso emettere la fattura oggi?

RISPOSTA
La fattura elettronica immediata va emessa entro 12 giorni dalla effettuazione della operazione (articolo 21 comma 4 DPR 633/1972). Nel suo caso, trattandosi verosimilmente di prestazioni di servizi, l’operazione ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, si considera effettuata al momento del pagamento della prestazione, quindi 4 mesi fa. Quindi avrebbe dovuto emettere la fattura a suo tempo. Non avendolo fatto, può farlo ora per allora, indicando come data quella in cui è avvenuto l’incasso e regolarizzare la sanzione usufruendo al ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 472/1997. Se Lei è forfettario la sanzione per la omessa fatturazione è quella prevista dal comma 2 dell’articolo 6 del Decreto legislativo 471/1997, che prevede “Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore …. è punito con sanzione amministrativa del cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati”. Il sistema sanzionatorio prevede delle riduzioni qualora il responsabile della omissione regolarizzi l’operazione prima che ne avvenga la constatazione, L’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997, prevede che “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: …

  1. ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso; 2. b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” Qualora Lei fosse un soggetto ordinario il calcolo del ravvedimento è più complesso, perché Lei probabilmente avrebbe violato diverse disposizioni, quali per esempio quella del versamento dell’imposta (sanzione base 25%), omessa trasmissione della liquidazione periodiche IVA I trimestre (sanzione base 500 €), oltre che la sanzione per il tardivo invia della fattura (sanzione base 250€), e dovrebbe calcolare le sanzioni dovute considerando il lasso temporale decorso tra la omissione e il ravvedimento, calcolato come previsto dal sopra citato articolo 13.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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