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Fattura elettronica e dispensa 36-bis: cosa vale per le scuole esenti



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Per le prestazioni didattiche non si passa dai corrispettivi telematici: la documentazione, quando necessaria, resta la fattura ex art. 21 o 21-bis, in formato elettronico via SdI, con le regole specifiche per gli enti in dispensa

Pubblicato il 15 dic 2025

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista



fattura elettronica, commercialisti, documenti digitali fatturazione elettronica internazionale Nota di credito con cedente/prestatore uguali; dipendente pubblico agricoltore; fattura scartata

DOMANDA
Sono l’addetto alla fatturazione di un istituto scolastico che opera in regime di esenzione articolo 10 numero 20 del dpr 633/72 e le chiedo, cortesemente, di darmi un parere sull’argomento in oggetto. Abbiamo fatto la scelta di optare per la dispensa da adempimenti ex articolo 36bis del dpr 633/72 ed emettiamo la fattura solo se richiesta dal cliente. Un esperto però contraddice la possibilità di emettere fattura solo su richiesta poiché secondo l’esperto il 36-bis è tacitamente abrogato per incompatibilità col regime della fattura elettronica. Come pensa che stiano le cose?

RISPOSTA
Ritengo che le cose non stiano come sostiene l'”esperto” de IL SOLE 24Ore da Lei citato. Infatti non vedo alcuna incompatibilità tra la normativa recata dall’articolo 36-bis del DPR 633/1972 (dispensa per le operazioni esenti) e l’obbligo di fatturazione elettronica (Decreto legislativo 127/2015) e, a maggior ragione, una implicita abrogazione della dispensa. Ciò è confermato, anche:

  • Indirettamente, dalla circostanza che nella dichiarazione annuale IVA esista uno specifico rigo (VO5, quadro VO comunicazioni delle opzioni e revoche) a ciò destinato;
  • Direttamente, dalla Agenzia delle Entrate che, nella risposta n.7 del 18/5/2021 – Consulenza giuridica), abbia confermato il perimetro di applicabilità della esenzione ex articolo 10, n.20, DPR 633/1972, precisando altresì che: “Qualora l’Ente gestore del corso rientri tra quelli che possono beneficiare del regime di esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto IVA, ed abbia fatto espressa richiesta di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, ai sensi del citato articolo 36-bis, il medesimo può: – annotare i corrispettivi incassati nel libro giornale (non avendo l’obbligo di tenere il registro IVA vendite); · rilasciare una “Quietanza di pagamento” quale giustificativo del corrispettivo pagato, sulla quale va apposta la marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro.

Restano immutati i seguenti adempimenti:

  • rilasciare fattura elettronica, se richiesta dal cliente prima del pagamento del corrispettivo,
  • registrare gli acquisti,
  • osservare gli ordinari obblighi IVA per le altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

Si ricorda, infine, che le prestazioni didattiche, laddove ricorra l’obbligo di certificazione, devono essere documentate solo con fattura di cui all’articolo 21 o 21-bis, del decreto IVA – elettronica tramite SDI ex decreto legislativo n. 127 del 2015 – non essendo riconducibili tra le operazioni di cui al successivo articolo 22 del medesimo decreto, per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del citato d.lgs. n. 127″.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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