capo iv della Legge PMI

False recensioni online, perché le nuove regole fanno discutere



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Il Capo IV della Legge PMI nasce per contrastare le false recensioni online ma finisce per colpire anche contenuti autentici. Tra termini rigidi e profili critici, la nuova disciplina rischia di alterare l’equilibrio tra tutela del mercato e libertà di espressione

Pubblicato il 20 mar 2026

Victoria Grimoldi

Trainee del dipartimento Technology, Media and Communications and Commercial, di Hogan Lovells

Ambra Pacitti

Senior associate del dipartimento Technology, Media and Communications and Commercial di Hogan Lovells



false recensioni online
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L’obiettivo dichiarato è condivisibile: contrastare le false recensioni online e tutelare la trasparenza di un ecosistema sempre più centrale nelle scelte di consumo.

Molto meno convincente, però, è il modo in cui il Capo IV della Legge PMI prova a farlo, perché la nuova disciplina sembra fondarsi più su requisiti formali che sull’effettiva falsità dei contenuti.

Come nasce il Capo IV della Legge PMI

Il 4 marzo 2026, dopo oltre un anno di lavori parlamentari e due notifiche alla Commissione europea, la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (“Legge PMI”) ha trovato la sua conclusione con l’approvazione definitiva dell’Assemblea del Senato.

Con i suoi 6 Capi e 26 articoli, la Legge PMI introduce un pacchetto articolato di misure volte a favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, facilitare l’accesso al credito e promuovere la semplificazione degli adempimenti amministrativi. Il testo prevede inoltre una delega al Governo per il riordino della disciplina e la redazione di un testo unico dedicato alle start-up innovative.

Il Capo IV della Legge PMI e l’obiettivo dichiarato del legislatore

L’oggetto di analisi del presente contributo è il Capo IV, dedicato – almeno nelle intenzioni del legislatore – alla lotta alle false recensioni online nei settori della ristorazione, turistico e ricettivo.

Un intervento ambizioso dai contorni problematici

L’obiettivo del Capo IV è indubbiamente condivisibile ed è comune a tutte le piattaforme online che fondano il proprio modello di business sulla fiducia degli utenti. Senza recensioni credibili, l’intero ecosistema digitale perde valore – tanto per i consumatori, quanto per gli stakeholder.

Nel contesto dell’evoluzione dell’ecosistema digitale, che riveste un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche sociali, le recensioni online sono infatti oggi uno degli strumenti principali con cui i consumatori orientano le proprie scelte di consumo e la loro affidabilità è un presupposto essenziale per il corretto funzionamento del mercato.

Il fenomeno delle false recensioni incide in modo significativo su tale processo, alterando l’affidabilità dei sistemi reputazionali su cui si fonda una parte rilevante delle scelte di acquisto e determinando effetti distorsivi del mercato a vantaggio di operatori che ricorrono a strategie manipolative. In tale prospettiva, l’intervento normativo si propone di contrastare tale patologia, perseguendo l’obiettivo – certamente condivisibile – di rafforzare la trasparenza e la correttezza dell’ambiente digitale.

Perché il Capo IV della Legge PMI rischia di colpire le recensioni autentiche

Eppure, a ben guardare, il Capo IV tradisce una contraddizione in termini. Se l’obiettivo dichiarato è combattere le false recensioni, ci si aspetterebbe una disciplina che colpisca ciò che le rende, per l’appunto, false: l’inautenticità, la manipolazione, l’inganno. Il legislatore ha però preferito un’altra strada – quella di definire la liceità di una recensione sulla base di criteri oggettivi e formali che con la falsità hanno poco o nulla a che fare. Una recensione autentica, scritta da un consumatore reale sulla base di un’esperienza genuina, diventa “illegale” – con tutte le conseguenze che tale “illegalità” porta con sé, anche sotto il profilo penale – se pubblicata trentuno giorni dopo l’acquisto di un prodotto o se sono decorsi due anni dalla pubblicazione.

In definitiva, la Legge PMI consegna ai titolari delle attività commerciali uno strumento per eliminare le recensioni negative sulla base di cavilli meramente formali – nulla a che vedere con la lotta alle recensioni false che, come dimostrano i numerosi interventi dell’AGCM in merito, si alimenta di un mercato strutturato caratterizzato da broker specializzati e pacchetti di recensioni (di norma, peraltro, positive) acquistati in blocco. Un ecosistema collaudato che il Capo IV non aiuta a scalfire e che, anzi, non avrà alcuna difficoltà ad adattarsi – essendo sufficiente pubblicare tali recensioni (false) nei trenta giorni previsti dalla Legge PMI.

Le recensioni “illegali” nella disciplina del Capo IV

Le nuove disposizioni individuano i requisiti di liceità delle recensioni pubblicate online dagli utenti in relazione a “prodotti, prestazioni e ser­vizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e ter­male, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio ita­liano” (cfr. articolo 18).

I requisiti che rendono una recensione “illegale”

Ad essere “illegali“, saranno:

(i) le recensioni pubblicate dopo trenta giorni dalla fruizione del servizio o dall’utilizzo del prodotto;

(ii) quelle provenienti da soggetti che non abbiano “effettivamente e personalmente” usufruito della prestazione; quelle che

(iii) non risultino pertinenti rispetto alle caratteristiche del prodotto utilizzato o della struttura che lo offre;

(iv) qualsiasi recensione decorso un periodo di due anni dalla sua pubblicazione; nonché

(v) quelle frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altre utilità da parte del fornitore o dei suoi intermediari – e ciò indipendentemente dalla relativa disclosure (cfr. articolo 19).

Nulla a che vedere, dunque, con il concetto di illegalità a cui fa correttamente riferimento il Regolamento DSA – che, tra gli esempi di cui al Considerando 80, menziona il materiale pedopornografico, l’incitamento all’odio, la commissione di reati o la vendita di prodotti pericolosi o contraffatti.

Le criticità del Capo IV della Legge PMI nel quadro nazionale ed europeo

Pur condividendo l’obiettivo del legislatore di combattere il fenomeno delle false recensioni, il Capo IV pone diverse criticità evidenti rispetto all’impianto normativo nazionale ed europeo applicabile.

Le nuove disposizioni sollevano profili di notevole preoccupazione – non solo per le piattaforme ma anche per gli stessi consumatori. Tra le altre:

I principali profili di incertezza applicativa

  • la Legge PMI non include una definizione di “recensione“, introducendo significativi margini di incertezza interpretativa. Ne deriva il rischio di letture eccessivamente estensive dell’ambito di applicazione della disciplina, suscettibili di incidere negativamente sulla certezza giuridica della disciplina;
  • non viene preso adeguatamente in considerazione il comportamento concreto del consumatore-utente medio. La previsione di un termine di trenta giorni per pubblicare la recensione si configura, infatti, come particolarmente restrittiva, in assenza di una chiara giustificazione in ordine alla sua ragionevolezza (si pensi ad esempio alle recensioni pubblicate al ritorno dalle vacanze). Non vi è alcuna spiegazione concreta per cui un consumatore dovrebbe necessariamente pubblicare recensioni entro il mese successivo perché queste non siano qualificate addirittura come “illegali“. In tal senso, la disciplina opera un’evidente violazione della libertà di espressione degli utenti, con il rischio di incidere in modo sproporzionato sulla libera manifestazione del pensiero nell’ambiente digitale;
  • la previsione che consente al titolare della struttura recensita di richiedere (e ottenere) la rimozione – a sua discrezione – delle recensioni pubblicate da oltre due anni determinerà sicuramente l’eliminazione di recensioni negative, ma non necessariamente false, con possibili effetti distorsivi;

I possibili effetti discriminatori e i contrasti con altre norme

  • la normativa presenta, inoltre, possibili profili discriminatori. Da un lato, essa appare circoscritta a specifici settori – quali quello ristorativo e turistico – determinando un trattamento differenziato rispetto ad altri operatori economici, mentre, dall’altro, l’applicazione delle relative disposizioni potrebbe incidere in modo non uniforme sui titolari di strutture italiani rispetto a quelli stranieri, con effetti potenzialmente discriminatori anche in una prospettiva transfrontaliera;
  • vi è una significativa sovrapposizione (e potenzialmente di contrasto) con la normativa in tema di influencer e relativi obblighi di disclosure. Per come è formulato e alla luce di quanto affermato dal Governo italiano negli scambi con la Commissione europea, la Legge PMI andrebbe a individuare come “illegali” anche dei contenuti frutto di un beneficio (e.g. un invito o uno sconto) correttamente esplicitato dall’utente.

Il Capo IV della Legge PMI e le prospettive di chiarimento affidate all’AGCM

Tali criticità non sono passate inosservate al legislatore, che sta già tentando di porvi rimedio attraverso interventi successivi e atti di indirizzo.

L’Ordine del giorno, approvato contestualmente alla Legge PMI, sollecita infatti un chiarimento dei profili applicativi proprio del Capo IV, evidenziando:

I punti richiamati dall’Ordine del giorno

  • l’esigenza di definire puntualmente l’ambito di applicazione delle norme, circoscrivendole alle piattaforme di recensioni ed escludendo altri ambiti di applicazione (ad esempio i video di recensioni);
  • la necessità di evitare possibili strumentalizzazioni da parte di attori malevoli, che potrebbero, ad esempio, utilizzare la disciplina per manipolare i sistemi di rating attraverso rimozioni selettive; nonché
  • l’intenzione di facilitare la rimozione delle recensioni illegali, anche mediante una più chiara individuazione della documentazione che il segnalante deve fornire ai fini di dimostrarne l’illiceità ai sensi della nuova disciplina.

L’auspicio è che l’AGCM, alla quale è demandata l’adozione di apposite linee guida in merito (cfr. articolo 21), possa chiarire ulteriormente il perimetro applicativo del Capo IV.

Conclusioni

Ad avviso di chi scrive, il punto centrale non avrebbe dovuto essere immaginare nuovi livelli di regolamentazione, bensì valorizzare pienamente il sistema di enforcement già esistente – a livello civile, tanto quanto penale e amministrativo – e il suo funzionamento concreto.

Introdurre una normativa che sfrutta il Regolamento DSA per finalità del tutto distinte da quelle immaginate dal legislatore europeo e che arriva a definire “illegali” delle recensioni per il solo fatto di essere state pubblicate in relazione a settori specifici e oltre un determinato arco temporale – indipendentemente dal relativo contenuto – non è la risposta corretta a un fenomeno ormai dilagante com’è il mercato delle recensioni (in quel caso, sì) false.

Non può dunque che confidare nelle future linee guida dell’AGCM quale possibile strumento di chiarimento del quadro normativo delineato. Difficilmente, però, queste potranno colmare le criticità strutturali del Capo IV.

Permangono, pertanto, dubbi sulla reale idoneità dell’intervento legislativo a contrastare in modo effettivo il fenomeno in esame, la cui diffusione e complessità richiederebbero soluzioni più mirate e aderenti al funzionamento concreto di tale ecosistema.

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