La registrazione dei nomi geografici come marchi torna al centro del dibattito dopo una decisione destinata a pesare nella prassi dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Con la pronuncia n. 167/25 del 17 dicembre 2025, la Commissione dei Ricorsi ha chiarito in quali casi un toponimo possa conservare capacità distintiva e ottenere tutela come marchio d’impresa.
Indice degli argomenti
Il chiarimento della Commissione sui nomi geografici come marchi
Nell’ambito della decisione in oggetto, la commissione dei Ricorsi dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha stabilito un importante chiarimento riguardo alla registrabilità come marchi, e alla relativa tutela di tali nomi come segni distintivi atti a contraddistinguere i prodotti/servizi di una impresa, rispetto a quelli di altre imprese, anche di nomi corrispondenti a denominazioni geografiche.
Tale pronuncia stabilisce un chiarimento fondamentale sul punto che era stato fonte, nel recente periodo, di provvedimenti e decisioni, anche da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tesi a confermare la riluttanza da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a riconoscere, a denominazioni geografiche, la proteggibilità come marchi di impresa, se non accompagnati da autorizzazioni da parte degli organi o amministrazioni, competenti per corrispondenza geografica, all’utilizzo e registrazioni di tali segni come marchi.
La policy dell’Ufficio e il caso MILANO
La recente policy di esame da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che richiede tuttora la presentazione di una autorizzazione scritta da parte degli organi o amministrazioni competenti, sostanzialmente ogni qualvolta si registra un marchio che riporta una indicazione riferita ad un nome geografico, può essere stata generata dalla vasta eco che, nel 2024, sulla stampa ha trovato la contestazione, da parte del titolare del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), della registrazione del marchio MILANO, per contraddistinguere un modello di autovettura di una celebre azienda attiva nel settore dell’automotive, in quanto l’utilizzo del nome MILANO sarebbe stato fonte di ingannevolezza per i consumatori, in ragione del fatto che il nuovo modello di auto di riferimento non sarebbe stato prodotto in Italia, bensì all’estero.
Pur non riconoscendo la legittimità della richiesta, sulla base della normativa nazionale vigente in tema di registrabilità di segni distintivi come marchi, la nota azienda produttrice decise comunque, per ragioni di opportunità, di modificare il nome del modello rinunciando al nome MILANO, onde chiudere rapidamente il caso e non perdere risorse nelle attività di promozione e lancio del nuovo modello, con il nome nuovo selezionato.
Quando i nomi geografici come marchi possono essere adottati
Prendendo spunto dal caso sopra descritto, appare utile affrontare la tematica riguardante la possibilità di adozione come marchi e segni distintivi di nomi geografici, ove gli stessi, se utilizzati per contraddistinguere determinati prodotti, non influenzino in maniera positiva la scelta del consumatore.
Nella decisione, relativa al provvedimento sopra citato (decisione No. 167/25, emessa in data 17 dicembre 2025, relativamente al procedimento di appello No. 8446 da parte della Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) è stato confermato che i nomi geografici, se non riconosciuti come tali da parte dei consumatori o di una parte di essi e/o se non riconosciuti come influenzanti i consumatori, o una parte di essi, in maniera positiva sulle loro scelte, sono marchi e segni distintivi da considerarsi pienamente validi nonché dotati di carattere distintivo intrinseco.
Il caso BIRRA LURISIA davanti alla Commissione
Nel caso di specie, la commissione dei Ricorsi si trovava ad affrontare il ricorso promosso da una persona fisica, titolare di una domanda di marchio BIRRA LURISIA rivendicante prodotti nella classe 32, contro la decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio, che aveva rigettato integralmente la registrazione della domanda di marchio sulla base di alcuni marchi anteriori consistenti in LURISIA, a nome di una nota società produttrice di bevande analcoliche incluse nella classe 32, marchi che peraltro sono utilizzati con successo sul mercato da parte della titolare da svariati anni.
A parere del Ricorrente, non vi sarebbe potuto essere un monopolio da parte di alcun operatore sul mercato di un toponimo (corrispondente alla denominazione di una località situata nella regione Piemonte) e, alla stregua di quanto sopra, le minime differenze presenti tra i marchi LURISIA e BIRRA LURISIA sarebbero state sufficienti ad escludere il rischio di confusione per i consumatori nel caso di specie.
La percezione del consumatore nei nomi geografici come marchi
La Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio ha rigettato tale argomentazione, confermando le determinazioni a cui era giunto l’Esaminatore dell’Ufficio nella decisione di primo grado, sostenendo che non vi sono prove oggettive, nemmeno portate dal Ricorrente, circa il fatto che “LURISIA per la generalità o anche solo per una parte consistente dei consumatori italiani sia conosciuto o richiami uno specifico nome geografico, né tanto meno che prodotti con tale nome influenzino in maniera positiva le scelte dei consumatori”.
E ancora, la Commissione dei Ricorsi chiarisce che “nella situazione data, non l’uso in sé della parola LURISIA, liberamente utilizzabile in via di principio in quanto nome allo stato attuale non percepito come descrittivo di luogo da parte dei consumatori e dotato di propria distintività, ma l’inesistenza di un anche minimo significativo distanziamento tra il marchio pregresso e il segno del Ricorrente è il discrimine che comporta pericolo di confusione”.
Le ricadute pratiche dopo la decisione
Si auspica dunque che tale decisione fornisca un chiarimento definitivo e nuovamente attuale riguardo alla possibilità di continuare ad adottare come marchi e segni distintivi anche eventuali nomi geografici, qualora il consumatore non associ immediatamente a tali nomi la connotazione geografica a cui si possono riferire e, ancor di più, allorquando il consumatore ragionevolmente non riconosca che prodotti contraddistinti da tali nomi geografici influenzino in maniera positiva le proprie scelte.








