Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) rappresentano una valida opzione per ottenere una soluzione stragiudiziale che tenga conto delle esigenze specifiche delle parti, nel pieno rispetto della privacy e mantenendo riservate le informazioni sensibili durante l’intera durata del procedimento.
Indice degli argomenti
ADR, quadro generale e ruolo degli organismi europei
Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono adottate con crescente frequenza – sebbene non quanto si vorrebbe – all’ambito della proprietà intellettuale (e dunque in relazione a brevetti, marchi di fabbrica, segreti commerciali, nomi di dominio, diritto d’autore, indicazioni geografiche), in cui spesso le parti coinvolte hanno sede in territori diversi, possiedono diritti di privativa validi in diverse giurisdizioni e necessitano di un terzo neutrale ed imparziale in grado di comprendere le complessità della materia specifica.
Tra le più comuni – anche in ragione dell’attività di promozione svolta dall’EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale) e dal suo Centro di Mediazione, che offre i propri servizi a titolo gratuito per le controversie pendenti dinanzi all’EUIPO nelle cinque lingue dell’Ufficio (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco) – si citano le seguenti.
Mediazione: ambito, regole e incentivi in italia
La mediazione, che consente alle parti che vi aderiscono di raggiungere una composizione amichevole della controversia con l’assistenza di un mediatore il quale assiste le parti, facilita la comunicazione e guida lo svolgimento del procedimento, agevolando la discussione e facendo emergere gli interessi (spesso sottesi) delle parti, senza alcun potere decisionale circa l’esito del procedimento né facoltà di proporre soluzioni conciliative.
Al procedimento si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti. Il Registro degli organismi di mediazione accreditati in Italia è tenuto dal Ministero della giustizia.
Tali organismi operano secondo quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di mediazione civile e commerciale (decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, con le modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e dal successivo decreto legislativo 31 ottobre 2024, no. 164, e decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150).
In Italia è possibile ricorrere agli organismi di mediazione per la risoluzione stragiudiziale di tutte le controversie in materia civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili. Inoltre, la mediazione in Italia è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.
Dal 1° luglio 2024, le parti coinvolte in una procedura di mediazione civile possono beneficiare di specifici crediti d’imposta legati ai costi sostenuti per l’indennità di mediazione e per l’assistenza legale, secondo quanto stabilito dal Decreto del 1° agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2023. La durata del procedimento è di 6 mesi e può avvenire per via telematica.
Conciliazione: definizioni e base normativa
La conciliazione, con cui le parti che intendono pervenire a una composizione bonaria della controversia insorta si affidano ad un conciliatore (nominato dall’EUIPO per i procedimenti attivati presso il Centro di Mediazione,) che le assiste proponendo possibili soluzioni (proposte di composizione) che le parti potranno discutere e perfezionare rimanendo libere di accettare o rifiutare le soluzioni proposte, mantenendo il potere decisionale sulla controversia.
A livello nazionale, la conciliazione è prevista dal Codice di procedura Civile: l’art. 320, co. 1, c.p.c. prevede infatti che il giudice di pace nella prima udienza “interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione”. L’art. 185, co. 1 prevede che il giudice fissi la comparizione delle parti al fine di interrogarle liberamente «e di provocarne la conciliazione» se vi è richiesta congiunta delle stesse parti o se lo stesso giudice lo ritiene opportuno e l’art. 185, co. 2 prevede che un tentativo di conciliazione possa «essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione».
Con il d.lgs. 4.3.2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, la normativa italiana ha fatto proprie le definizioni contenute nella direttiva n. 52/2008, per cui la mediazione è definita come «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa» mentre la conciliazione è «la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione».
Arbitrato: decisione vincolante e sedi specializzate
L’arbitrato – in relazione al quale è doveroso citare l’attività del Centro di arbitrato e mediazione dell’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) e del più recente Centro di mediazione e arbitrato sui brevetti (Patent Mediation and Arbitration Centre of the Unified Patent Court, PMAC) – con cui le parti demandano la decisione relativa alla controversia che le coinvolge da un arbitro di loro scelta competente della materia specifica (di noma relativa alla materia brevettuale).
In Italia, l’istituto dell’arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840), con le modifiche da ultimo apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La decisione dell’arbitro (il lodo arbitrale), che deve essere pronunciata entro 240 giorni dalla accettazione della nomina, ha valore di sentenza, è inoppugnabile e resa esecutiva ai sensi della Convenzione di New York del 1958 (172 parti contraenti).
Valutazione peritale: supporto tecnico nelle ADR
La valutazione peritale (o expert determination), con cui le parti – di norma nel contesto di una mediazione o di una conciliazione – si affidano ad un perito esperto della materia specifica affinché questi si pronunci su una particolare questione tecnica, fornendo un parere professionale utile alla risoluzione di una controversia pendente.
Nomi a dominio e ODR dopo la piattaforma Ue
Relativamente ai nomi a dominio, corre l’obbligo di citare le comprovate UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, applicata ai nomi a domini di primo livello nazionali) e URS (Uniform Rapid Suspension System, applicata ai nomi a dominio di primo livello generici), rivelatesi utilissime per rapidità ed efficacia nel contrasto dei casi di cybersquatting, pur nei limiti del Regolamento di risoluzione delle dispute nel ccTLD.it (per quanto riguarda l’Italia) e del Regolamento (UE) 2019/517.
Per quanto riguarda le ODR (Online Dispute Resolution), il Regolamento (UE) 524/2013, ha stabilito le modalità di risoluzione delle controversie online e istituito la piattaforma ODR dell’UE (EU ODR Platform) quale punto di accesso per i consumatori e i professionisti che intendono risolvere in ambito extragiudiziale le controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi online, imponendo ai professionisti e mercati online di fornire a far data dal 9 gennaio 2016 un collegamento diretto alla piattaforma ODR per consentire ai consumatori europei di inviare elettronicamente i propri reclami.
La piattaforma di cui sopra è stata dismessa in data 20 luglio 2025 a causa dello scarso utilizzo (~200 casi per anno) a fronte degli elevati costi di gestione, con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/3228 del 19 dicembre 2024.
I consumatori potranno tuttavia continuare a sottoporre i propri reclami agli organismi di risoluzione delle controversie approvati dalle autorità nazionali competenti come conformi alle norme di qualità, imparzialità ed equità della direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. Un elenco completo è disponibile sul sito https://consumer-redress.ec.europa.eu/index_it. Le tariffe applicate sono calmierate e la tempistica per l’ottenimento di una decisione è di 90 giorni dalla presentazione del reclamo.
Vantaggi e ragioni di scelta delle ADR
Vi sono molti motivi per cui il ricorso ai procedimenti ADR è da considerarsi una valida alternativa per la risoluzione delle controversie, soprattutto di quelle inerenti alla proprietà intellettuale. I principali sono:
- la rapidità, il minor costo e la facilità di accesso per le parti;
- la flessibilità del procedimento ed il controllo delle parti su di esso;
- la confidenzialità degli atti;
- l’applicabilità alle controversie transnazionali;
- l’elevata percentuale di successo (in particolare della mediazione, per le parti che scelgono tale opzione);
- i vantaggi fiscali per le parti (previsti per la mediazione).
In sintesi, le ADR rappresentano uno strumento efficace, rapido e conveniente per risolvere le controversie, offrendo una valida alternativa al tradizionale contenzioso giudiziario.







